Cassazione Civile, Ordinanza n. 31476/2024 del 07/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia tra ente impositore e società contribuente riguardava un avviso di accertamento IMU per l'anno 2014. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società; la Commissione tributaria regionale aveva poi respinto l'appello del Comune. Il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, mentre la società ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale con un unico motivo. Prima della decisione, però, entrambe le parti hanno depositato istanza di rinuncia ai rispettivi ricorsi a seguito di conciliazione della controversia, con reciproca adesione.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso principale e al ricorso incidentale intervenuta per effetto della conciliazione tra le parti e ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Ha inoltre compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità. Ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato, osservando che l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, non anche in caso di rinuncia al ricorso.
Norme richiamate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, ma solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
ha introdotto la previsione dell'ulteriore contributo unificato richiamata dalla Corte, ma la sua applicazione resta limitata ai casi previsti dalla norma.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso principale e al ricorso incidentale, quando intervenga per effetto di conciliazione tra le parti e sia accettata dall'altra parte, comporta l'estinzione del giudizio di cassazione.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, le spese di lite possono essere compensate integralmente ove vi sia accordo tra le parti o comunque valutazione conforme della Corte.
- L'ulteriore contributo unificato previsto per l'impugnazione soccombente non è dovuto quando il processo di cassazione si estingue per rinuncia; la norma ha carattere eccezionale e non è applicabile in via estensiva o analogica.
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