Cassazione Civile, Ordinanza n. 24801/2023 del 18/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da una serie di prelievi ritenuti non autorizzati effettuati su un libretto bancario intestato alla cliente da un dipendente della banca, mediante sostituzione dei moduli con altri recanti firma apocrifa e riscossione delle somme in assenza dell’intestataria. In primo grado la domanda risarcitoria era stata accolta anche nei confronti della banca, in solido con il dipendente. In appello la banca otteneva la riforma della decisione e il rigetto della domanda, perché la Corte territoriale riteneva non provato alcun danno economico: dagli atti risultava che, a fronte degli addebiti, vi erano stati accrediti per importi superiori, con un vantaggio economico complessivo per la cliente. La ricorrente impugnava la sentenza di appello con cinque motivi: 1) violazione dell’art. 115 c.p.c. per mancata contestazione della sua assenza allo sportello al momento dei prelievi; 2) violazione dell’art. 1836 c.c., sostenendo la responsabilità della banca per aver consentito operazioni senza presenza dell’intestataria; 3) omesso esame del fatto decisivo relativo alla sua assenza dall’ufficio bancario; 4) violazione dell’art. 345 c.p.c. per avere la banca introdotto solo in appello l’eccezione del vantaggio economico; 5) violazione degli artt. 2059 c.c. e 185 c.p. per il mancato riconoscimento del danno non patrimoniale, almeno nei confronti del dipendente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi perché non colpivano la ratio decidendi centrale della sentenza impugnata, fondata sull’accertamento che la ricorrente non aveva subito un danno economico, essendo emerso un saldo complessivo a lei favorevole. Ha inoltre rilevato che i primi e il terzo motivo erano anche carenti sotto il profilo dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., perché non riportavano specificamente il contenuto degli atti da cui desumere la dedotta non contestazione. Il quarto motivo è stato respinto perché la circostanza del vantaggio economico costituiva un fatto modificativo/impeditivo rilevabile d’ufficio in appello, purché desumibile da materiale probatorio ritualmente acquisito, come la sentenza penale di patteggiamento già prodotta in primo grado. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di decisività, poiché la Corte d’appello aveva negato il danno non patrimoniale anche per carenza di specificità dell’appello incidentale nei confronti del dipendente, ratio non adeguatamente censurata. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2049 c.c.
Richiamato come base della domanda risarcitoria contro la banca per fatto del dipendente; la decisione finale non entra nel merito della responsabilità ex art. 2049 c.c. perché rigetta il ricorso per difetto di decisività e per insussistenza del danno provato.
art. 2043 c.c.
Richiamato come titolo della domanda nei confronti del dipendente; il giudizio di legittimità non riforma il rigetto della domanda per difetto di specificità e mancanza di censura della ratio sulla carenza di danno.
art. 115 c.p.c.
La dedotta violazione è stata ritenuta non idonea a scalfire la ratio della decisione di merito, perché la questione della non contestazione dell’assenza della parte allo sportello era priva di decisività rispetto all’accertata assenza di danno economico.
art. 1836 c.c.
È stata invocata per affermare la responsabilità della banca per operazioni eseguite senza la presenza dell’intestataria del libretto, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di decisività.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il motivo per omesso esame è stato ritenuto inammissibile perché verteva su un fatto non decisivo rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Chi deduce violazione del principio di non contestazione deve indicare specificamente il contenuto dell’atto da cui risulti il contegno omissivo; non basta il mero richiamo agli atti processuali.
art. 345 c.p.c.
Nel giudizio d’appello possono essere rilevati d’ufficio, sulla base del materiale probatorio ritualmente acquisito, fatti modificativi/impeditivi/estensivi risultanti dagli atti, se non è necessaria un’iniziativa di parte come elemento costitutivo della fattispecie difensiva.
art. 2059 c.c.
Richiamato per il danno non patrimoniale; la censura è stata dichiarata inammissibile perché non attaccava la ratio di inammissibilità dell’appello incidentale per difetto di specificità.
art. 185 c.p.
Richiamato come base del preteso danno non patrimoniale da reato nei confronti del dipendente; la Corte non ne ha affermato una applicazione concreta, limitandosi a dichiarare inammissibile la censura.
art. 342 c.p.c.
La Corte d’appello aveva qualificato l’appello incidentale come inammissibile per carenza di specificità; la Cassazione ha ritenuto non censurata tale ratio.
art. 380 bis.1 c.p.c.
Indicato come base della trattazione in camera di consiglio del ricorso in cassazione.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del testo unico sulle spese di giustizia, applicata per l’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione è inammissibile la censura che non colpisca tutte le rationes decidendi autonome poste a fondamento della sentenza impugnata, specie quando una di esse sia da sola sufficiente a sorreggere il rigetto della domanda.
- La deduzione del vizio di non contestazione richiede l’indicazione specifica del contenuto dell’atto processuale dal quale si desuma la mancata contestazione; il mero rinvio agli atti non consente il controllo di legittimità.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. è configurabile solo rispetto a un fatto storico decisivo: se il fatto invocato non incide sulla ratio decidendi, il motivo è inammissibile per difetto di decisività.
- In appello, fatti modificativi, impeditivi o estintivi già ritualmente emersi nel processo possono essere rilevati d’ufficio dal giudice anche se non riproposti come eccezione in senso stretto, purché risultino dal materiale probatorio legittimamente acquisito e non richiedano un’iniziativa di parte costitutiva della fattispecie difensiva.
- La domanda di risarcimento del danno presuppone la prova del danno-conseguenza: se dagli atti risulta che le operazioni contestate hanno prodotto un saldo economicamente favorevole alla parte attrice, manca il presupposto del danno patrimoniale risarcibile.
- L’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità impedisce che in cassazione possa utilmente censurarsi il merito della pretesa senza prima attaccare quella autonoma ratio processuale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 18 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24779/2023 del 18/08/2023
- ordinanza_civile · 18 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24780/2023 del 18/08/2023
- ordinanza_civile · 18 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24781/2023 del 18/08/2023
- ordinanza_civile · 18 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24782/2023 del 18/08/2023
- ordinanza_civile · 18 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24783/2023 del 18/08/2023
- ordinanza_civile · 18 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24784/2023 del 18/08/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →