Ordinanza n. 906/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la domanda cautelare relativa alla predisposizione di piani terapeutici individualizzati e all’applicazione della terapia A.B.A.
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I genitori dei due minori hanno appellato l’ordinanza cautelare del TAR Lazio, chiedendone la riforma nell’ambito di una controversia concernente la presa in carico sanitaria, la predisposizione di piani terapeutici individualizzati e la possibilità di applicazione della terapia A.B.A. Il testo non espone specificamente i singoli motivi d’appello, ma dà atto che le parti avevano concordato un calendario ravvicinato di incontri, da concludersi nel mese di marzo, finalizzato alla predisposizione dei piani terapeutici individualizzati. Nelle more, i minori erano stati presi in carico dal servizio competente dell’ASL e inseriti presso un centro accreditato in percorsi riabilitativi comprendenti trattamenti di neuropsicomotricità e logopedia, regolarmente rinnovati.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare. Ha ritenuto che le esigenze cautelari fossero adeguatamente tutelate dall’istruttoria amministrativo-sanitaria in corso e prossima alla definizione, nonché dalla già fissata udienza di merito davanti al TAR per il 12 maggio 2026. La predisposizione dei piani terapeutici individualizzati avrebbe consentito di valutare in modo specifico le determinazioni terapeutiche dei sanitari, compresa l’eventuale applicazione della terapia A.B.A. La tutela cautelare è stata quindi negata anche in ragione della presa in carico già avvenuta e dell’inserimento dei minori in percorsi riabilitativi presso un centro accreditato. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base processuale dell’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alle ulteriori disposizioni in materia di protezione dei dati personali, quale presupposto per disporre l’oscuramento dei dati identificativi e sanitari.
art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale fondamento della protezione dei dati relativi alla salute e dell’oscuramento disposto in caso di diffusione del provvedimento.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Richiamato per l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute delle parti o di altre persone citate.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore base normativa per la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento.
Massime di principio
- In sede cautelare d’appello, l’esigenza di una misura urgente può ritenersi adeguatamente tutelata quando l’amministrazione abbia già preso in carico gli interessati, abbia avviato prestazioni concrete e sia in corso un’istruttoria amministrativo-sanitaria ravvicinata, destinata a definire i trattamenti individualizzati.
- La prossimità dell’udienza di merito e la sollecita definizione dell’istruttoria possono concorrere, insieme alla situazione assistenziale già attivata, a escludere la necessità di una tutela cautelare ulteriore.
- La scelta di specifici trattamenti sanitari riabilitativi, quando richieda la predisposizione di piani terapeutici individualizzati, deve essere valutata sulla base delle determinazioni dei sanitari competenti all’esito dell’istruttoria clinico-assistenziale, non in via astratta nella fase cautelare.
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