Cassazione Civile, Ordinanza n. 33754/2024 del 21/12/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (null)
La controversia
La vicenda nasce da un precedente giudizio di cassazione definito con ordinanza n. 15532/2024, con cui il ricorso era stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese. Il difensore della controricorrente ha chiesto la correzione dell'ordinanza perché nel dispositivo, pur essendo stata posta la condanna alle spese a carico del ricorrente, era stata omessa la distrazione delle spese in suo favore, richiesta formulata nell'atto di costituzione come nuovo difensore e nella memoria successiva. Il ricorrente, ritualmente avvisato della camera di consiglio, non ha svolto difese nel procedimento di correzione. La Corte ha quindi esaminato se l'omessa pronuncia sulla distrazione potesse essere emendata con il procedimento di correzione di errore materiale e ha richiamato il principio secondo cui tale rimedio è esperibile per integrare il testo del provvedimento quando il contenuto sostanziale del giudizio emerga univocamente dal complesso dell'atto. Ha inoltre richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui, nel procedimento di correzione ex artt. 287-288 e 391-bis c.p.c., non si liquidano spese di lite perché non vi è soccombenza in senso tecnico.
La decisione
La Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale e ha disposto l'integrazione del dispositivo dell'ordinanza precedente, inserendo la frase con cui si ordina la distrazione delle spese in favore del difensore della controricorrente, avv. Iolanda Giordanelli, che ne aveva fatto richiesta. Ha inoltre disposto nulla sulle spese del procedimento di correzione, in applicazione del principio per cui in tale sede non è configurabile soccombenza. La correzione è stata quindi ammessa come rimedio appropriato per l'omessa statuizione sulla distrazione.
Norme richiamate
art. 287 c.p.c.
È indicato insieme all'art. 288 c.p.c. come base del procedimento di correzione degli errori materiali, utilizzabile per emendare omissioni o inesattezze del provvedimento quando il suo contenuto sostanziale sia univocamente ricavabile dal testo.
art. 288 c.p.c.
Con l'art. 287 c.p.c. disciplina il procedimento di correzione degli errori materiali; la Corte lo richiama come rimedio corretto per integrare il dispositivo con la distrazione delle spese omessa.
art. 391-bis c.p.c.
È richiamato per affermare che, quanto ai provvedimenti della Corte di cassazione, la correzione può essere attivata anche d'ufficio, trattandosi di attività formale di rettifica del testo.
art. 91 c.p.c.
È richiamato solo per escludere che nel procedimento di correzione possa configurarsi soccombenza tale da giustificare la liquidazione delle spese tra le parti.
art. 1-bis, comma 1, lett. i), n. 2), d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197
È richiamato come fonte della previsione che consente la correzione anche d'ufficio dei provvedimenti della Corte di cassazione.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore non dà luogo a un'autonoma impugnazione, ma può essere corretta con il procedimento di correzione degli errori materiali, quando la richiesta sia stata tempestivamente formulata e il contenuto sostanziale del provvedimento emerga chiaramente dal testo complessivo.
- Il procedimento di correzione degli errori materiali ha natura essenzialmente formale e serve a rendere il dispositivo conforme al contenuto sostanziale della decisione già assunta, senza incidere sull'assetto di interessi controverso tra le parti.
- Nel procedimento di correzione ex artt. 287, 288 e 391-bis c.p.c. non è liquidabile alcuna spesa processuale, perché non è configurabile una soccombenza in senso tecnico, nemmeno se la parte non richiedente partecipa e resiste all'istanza.
- Per i provvedimenti della Corte di cassazione la correzione dell'errore materiale può essere attivata anche d'ufficio, a tutela della corretta estrinsecazione del giudizio espresso.
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