Regolamento (UE) 2026/330
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/330 della Commissione, del 9 febbraio 2026, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2754 della Commissione che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di veicoli elettrici a batteria nuovi, concepiti per il trasporto di persone, originari della Repubblica popolare cinese, a seguito di un riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2754 per dare attuazione all’accettazione di un impegno sui prezzi/offerta di impegno presentata da Volkswagen (Anhui) Automotive Co., Ltd. nell’ambito di un riesame intermedio parziale. Introduce un’esenzione dal dazio compensativo per determinate importazioni, subordinata al rispetto di condizioni sostanziali e documentali, e precisa gli obblighi di fatturazione e dichiarazione in dogana. Aggiorna inoltre gli allegati del regolamento originario per includere i modelli e le informazioni minime richieste per la tracciabilità delle operazioni.
Modifica del regime dei dazi compensativi sulle importazioni nell’UE di veicoli elettrici a batteria nuovi originari della Repubblica popolare cinese, introducendo un’esenzione collegata a un impegno accettato per Volkswagen (Anhui) Automotive Co., Ltd. e i relativi requisiti documentali.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione europea di veicoli elettrici a batteria nuovi, concepiti per il trasporto di persone, originari della Repubblica popolare cinese, già assoggettate al dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/2754. La disciplina riguarda in particolare le importazioni fabbricate, spedite e fatturate da una società il cui impegno sia stato accettato dalla Commissione con la decisione di esecuzione (UE) 2026/328, e le operazioni che devono essere accompagnate da specifiche dichiarazioni e fatture commerciali. Restano escluse dall’esenzione le importazioni che non rispettano le condizioni previste o per le quali l’impegno sia revocato o le fatture siano dichiarate non conformi.
Modifica del regime dei dazi compensativi sulle importazioni di veicoli elettrici a batteria nuovi originari della Repubblica popolare cinese
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/330 interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2024/2754, che aveva istituito dazi compensativi definitivi sulle importazioni nell’Unione di veicoli elettrici a batteria nuovi, concepiti per il trasporto di persone, originari della Repubblica popolare cinese. L’intervento è adottato a seguito di un riesame intermedio parziale avviato dalla Commissione ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1037, e si collega all’accettazione di un impegno offerto da Volkswagen (Anhui) Automotive Co., Ltd. con la decisione di esecuzione (UE) 2026/328.
Contesto procedurale e oggetto del riesame
Il riesame intermedio è stato limitato alla forma della misura e, in particolare, all’accettabilità e all’attuabilità dell’impegno offerto da una singola impresa esportatrice cinese. La Commissione ha esaminato le osservazioni del governo della Repubblica popolare cinese, della CCCME e di Volkswagen (Anhui) con il suo importatore collegato nell’UE, SEAT S.A., respingendo le obiezioni relative a una pretesa discriminazione e alla richiesta di divulgazione di ulteriori dettagli riservati, sulla base degli articoli 13 e 29 del regolamento (UE) 2016/1037.
Esenzione dal dazio compensativo per le importazioni coperte dall’impegno
Il nucleo della modifica consiste nell’introduzione dell’articolo 2 bis nel regolamento (UE) 2024/2754. Le importazioni dichiarate per l’immissione in libera pratica sono esenti dal dazio compensativo se i veicoli sono stati fabbricati, spediti e fatturati da una società il cui impegno è stato accettato dalla Commissione ed elencata nella decisione di esecuzione (UE) 2026/328, e se sono importati in conformità a tale decisione. L’esenzione non opera automaticamente: è subordinata alla presentazione in dogana di una dichiarazione di impegno e alla perfetta corrispondenza tra le merci dichiarate e la documentazione commerciale.
Obblighi documentali e tracciabilità
Per avvalersi dell’esenzione, la dichiarazione di impegno deve contenere almeno gli elementi indicati nell’allegato II. Tra questi figurano l’intestazione specifica, i dati identificativi della società, il numero e la data della fattura commerciale, il codice addizionale TARIC, una descrizione precisa delle merci con codice TARIC e quantità, il nome dell’importatore e una dichiarazione firmata dal responsabile della società. La dichiarazione è inoltre accompagnata da informazioni particolareggiate connesse alla richiesta di tracciamento della partita tramite la piattaforma TRON della DG COMMERCIO E SICUREZZA ECONOMICA della Commissione.
Fatture commerciali per operazioni non esenti
L’articolo 2 ter prevede che la società il cui impegno è stato accettato debba emettere anche fatture per le operazioni che non beneficiano dell’esenzione. In tali casi la fattura commerciale deve riportare gli elementi minimi dell’allegato III, tra cui l’identità del fabbricante e dell’emittente, il numero e la data della fattura, il codice addizionale TARIC, una descrizione precisa e semplice delle merci con specifiche tecniche e codice del prodotto della società (CPS), nonché le condizioni di vendita, inclusi prezzo totale, pagamento, consegna e sconti, oltre alla firma del responsabile.
Conseguenze dell’inadempimento
Il regolamento chiarisce che l’obbligazione doganale sorge al momento dell’accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica se non sono rispettate una o più condizioni per l’esenzione, oppure se la Commissione revoca l’accettazione dell’impegno ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2016/1037 mediante atto che individui specifiche operazioni e dichiari non conformi le relative fatture. In tal modo, il regime di esenzione è strettamente condizionato alla permanenza della conformità sostanziale e formale dell’operazione.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Esito del riesame intermedio parziale
La Commissione, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1037, ha svolto un riesame intermedio parziale limitato alla forma della misura e all’accettabilità/attuabilità dell’impegno offerto da Volkswagen (Anhui) Automotive Co., Ltd. All’esito della procedura, ha deciso di accettare l’impegno con la decisione di esecuzione (UE) 2026/328.
Modifica dell’allegato del regolamento (UE) 2024/2754
L’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2754 è modificato per rinominare l’allegato esistente come "allegato I". Sono inoltre inseriti i nuovi articoli 2 bis e 2 ter e aggiunti i nuovi allegati II e III.
Esenzione dal dazio compensativo per le importazioni coperte dall’impegno
Le importazioni dichiarate per l’immissione in libera pratica sono esenti dal dazio compensativo istituito dall’articolo 1 del regolamento (UE) 2024/2754 se i beni sono stati fabbricati, spediti e fatturati da una società il cui impegno è stato accettato dalla Commissione ed elencata nella decisione di esecuzione (UE) 2026/328, e se sono importati conformemente a tale decisione.
Condizioni documentali per l’esenzione
Per beneficiare dell’esenzione occorre presentare in dogana una dichiarazione di impegno contenente almeno gli elementi dell’allegato II, e le merci dichiarate e presentate in dogana devono corrispondere esattamente alla descrizione indicata nella dichiarazione di impegno e nella fattura commerciale relativa alla partita importata.
Nascita dell’obbligazione doganale in caso di inadempimento
All’atto dell’accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica sorge un’obbligazione doganale se non sono soddisfatte una o più condizioni previste per l’esenzione, oppure se la Commissione revoca l’accettazione dell’impegno ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2016/1037 mediante regolamento o decisione riferiti a specifiche operazioni e dichiara non conformi le relative fatture.
Fatture commerciali per operazioni non esenti
La società il cui impegno è accettato dalla Commissione, e soggetta alle condizioni indicate nella decisione di esecuzione (UE) 2026/328, deve emettere anche fatture per operazioni che non sono esenti da dazio compensativo. Tali fatture devono essere fatture commerciali contenenti almeno gli elementi di cui all’allegato III.
Contenuto minimo della dichiarazione di impegno e della fattura
L’allegato II elenca le informazioni minime da inserire nella dichiarazione di impegno, tra cui intestazione, dati della società, numero e data della fattura commerciale, codice addizionale TARIC, descrizione delle merci, quantità, importatore e dichiarazione firmata del responsabile. L’allegato III stabilisce le informazioni minime per la fattura commerciale, tra cui intestazione specifica, identità del fabbricante e dell’emittente, numero e data della fattura, codice addizionale TARIC, descrizione tecnica e commerciale dei veicoli, condizioni di vendita e firma del responsabile.
Entrata in vigore e applicazione diretta
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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