Cassazione Penale, Sentenza n. 4766/2024 del 02/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di convalida del provvedimento del Questore che aveva disposto, oltre al divieto di accesso alle manifestazioni sportive per 10 anni, l'obbligo di presentazione in Questura per 5 anni in occasione delle partite (più volte per le gare casalinghe e una volta per le trasferte). Il ricorso contestava in particolare la compressione del termine per esercitare il diritto di difesa (mancato rispetto del termine di 48 ore), la mancata motivazione sulla durata quinquennale dell'obbligo di firma, la mancanza di motivazione sulla severità e sulle modalità (tre volte per le partite casalinghe) e l'estensione dell'obbligo anche alle partite amichevoli e alle partite della nazionale.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: la convalida del Questore da parte del GIP è stata depositata senza indicazione dell'orario e non risulta con certezza che sia avvenuta dopo la scadenza del termine di 48 ore decorrente dalla notifica del provvedimento al ricorrente. In presenza di tale incertezza, la violazione del termine a difesa va risolta a favore dell'interessato. L'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio e dichiarata l'inefficacia del provvedimento del Questore limitatamente all'obbligo di presentazione (misura limitativa della libertà personale). Gli altri motivi sono assorbiti.
Norme richiamate
Legge 12 dicembre 1989, n. 401 (c.d. daspo), art. 6
L'art. 6 disciplina l'obbligo di presentazione e la convalida giudiziale; la giurisprudenza riconosce al destinatario il diritto di esercitare la difesa mediante deposito di memorie e deduzioni e impone un termine di 48 ore, in analogia con il termine del pubblico ministero, per consentire l'effettivo esercizio del diritto di difesa; la convalida giudiziale ante tempus viola tale diritto e comporta nullità.
Art. 178 cod. proc. pen.
La nullità di ordine generale prevista dall'art. 178 c.p.p. opera quando la convalida è stata emessa prima della scadenza del termine di 48 ore e il diritto di difesa non è stato concretamente esercitato; in tal caso l'ordinanza di convalida va annullata senza rinvio.
Massime di principio
- Il soggetto destinatario di un daspo con obbligo di presentazione ha diritto a un termine minimo di 48 ore per esercitare la difesa mediante deposito di memorie e documenti; la convalida giudiziale prima di tale termine è nulla.
- Il GIP deve indicare data e ora di deposito dell'ordinanza di convalida: l'omessa indicazione che genera incertezza sulla tempestività va risolta a favore dell'interessato.
- In caso di incertezza non risolvibile dagli atti sulla tempestività della convalida, la misura limitativa della libertà personale (es. obbligo di presentazione) può essere dichiarata inefficace a favore del destinatario.
- L'annullamento per violazione del termine a difesa può essere disposto senza rinvio quando ricorrono i presupposti della nullità di ordine generale; tuttavia l'annullamento può riguardare specificamente la misura limitativa della libertà personale e non necessariamente altre misure accessorie (ad es. divieto di accesso permanente).
- Per evitare il rischio di annullamento, l'autorità giudiziaria deve conservare e rendicontare chiaramente data e ora di deposito delle ordinanze e verificare espressamente il rispetto del termine di 48 ore prima di convalidare il provvedimento amministrativo.
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