Sentenza n. 12584/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’annullamento del decreto del Ministero dell’Interno n. K10/-OMISSIS-del 05.09.2024, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data 29.11.2017, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione fondato su notizie di reato relative a lesioni personali e violenza sessuale aggravata
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale che aveva respinto la domanda di cittadinanza presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Ha dedotto, in primo luogo, violazione degli artt. 24 e 111 Cost., dell’art. 3 della legge n. 241/1990, del d.lgs. n. 286/1998 e del principio di legalità, per difetto di motivazione concreta. In secondo luogo, ha lamentato la violazione degli artt. 2-bis e 10-bis della legge n. 241/1990 e del d.P.R. n. 362/1994, sostenendo che il procedimento fosse stato definito dopo circa cinque anni e che l’Amministrazione avesse illegittimamente riaperto l’istruttoria, nonostante un precedente decreto di concessione del 7 marzo 2022, asseritamente mai notificato. In terzo luogo, ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere per irragionevolezza, sproporzione, difetto di motivazione, travisamento dei presupposti e carenza istruttoria, sostenendo che le sole notizie di reato non potessero costituire automatica preclusione e che dal casellario giudiziale non risultassero precedenti a suo carico. Il Ministero ha chiesto il rigetto.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto adeguatamente motivato il diniego, fondato su tre elementi pregiudizievoli: due notizie di reato per lesioni personali, risalenti al 2019 e al 2023, e una notizia di reato per violenza sessuale aggravata del 2021. Secondo il giudice, la reiterazione di condotte violente in un arco temporale significativo denota una tendenza caratteriale e un livello di aggressività incompatibili con il giudizio prognostico di affidabilità richiesto per la naturalizzazione. La violenza sessuale aggravata è stata ritenuta particolarmente grave, mentre le due ipotesi di lesioni personali sono state considerate indicative di condotte violente verso terzi. Il TAR ha affermato che la valutazione amministrativa della personalità e dell’inserimento sociale è autonoma rispetto all’accertamento della responsabilità penale: le notizie di reato e i fatti storici sottostanti possono essere valutati negativamente anche se non sono sfociati in procedimenti penali o condanne. Ha inoltre ritenuto ordinatorio il termine di conclusione del procedimento di cittadinanza ex art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992; la sua violazione non impedisce quindi l’adozione tardiva di un diniego, consentendo soltanto, in caso di inerzia, l’azione per ottenere una pronuncia sull’obbligo di provvedere. Lo stabile inserimento sociale ed economico è stato considerato un prerequisito ordinario, non sufficiente a compensare gli elementi di inaffidabilità. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in euro 1.500,00, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
La concessione della cittadinanza per naturalizzazione richiede una valutazione discrezionale dell’interesse pubblico, dell’affidabilità del richiedente e della sua attitudine a rispettare i valori fondamentali dell’ordinamento.
art. 6 l. 91/1992
Il giudice richiama la previsione degli elementi automaticamente ostativi all’acquisto della cittadinanza per matrimonio, tra i quali rientrano i reati puniti con pena edittale pari o superiore a tre anni, quale parametro a fortiori rilevante nella naturalizzazione.
art. 3 l. 241/1990
Il diniego deve esplicitare le circostanze concrete poste a fondamento della valutazione negativa; nel caso esaminato tale obbligo è stato ritenuto assolto.
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto consente all’interessato di presentare osservazioni; nel caso concreto il ricorrente ne aveva ricevuto comunicazione senza depositare osservazioni.
art. 2-bis l. 241/1990
La violazione del termine procedimentale può rilevare ai fini della tutela contro il ritardo, ma non impedisce l’adozione tardiva di un provvedimento negativo nel procedimento di naturalizzazione.
art. 582 c.p.
Le notizie relative a due ipotesi di lesioni personali sono state valutate come elementi storici indicativi di aggressività e di scarsa affidabilità del richiedente.
art. 609-ter c.p.
La notizia di reato per violenza sessuale aggravata è stata considerata elemento di particolare gravità e disvalore ai fini della prognosi amministrativa sulla personalità del richiedente.
Massime di principio
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, l’Amministrazione esercita un’ampia discrezionalità nella valutazione dell’affidabilità del richiedente, della sua personalità, dell’inserimento sociale e della futura adesione ai valori fondamentali dell’ordinamento.
- Le notizie di reato e i fatti storici sottostanti possono essere valutati negativamente dall’Amministrazione ai fini della naturalizzazione anche quando non siano sfociati in un procedimento penale definito con condanna, poiché la valutazione amministrativa della personalità è autonoma rispetto all’accertamento della responsabilità penale.
- La reiterazione di condotte violente, comprese lesioni personali e violenza sessuale aggravata, può costituire motivazione sufficiente per negare la cittadinanza quando, valutata complessivamente e in chiave prognostica, denoti aggressività, inaffidabilità e insufficiente adesione alle regole della convivenza civile.
- Il termine per la conclusione del procedimento di concessione della cittadinanza ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992 ha natura ordinatoria: la sua scadenza non preclude l’adozione successiva di un provvedimento negativo, ferma la possibilità di agire contro il silenzio per ottenere la definizione del procedimento.
- Lo stabile inserimento sociale ed economico dello straniero costituisce un prerequisito ordinario per la naturalizzazione, ma non attribuisce un diritto alla cittadinanza né neutralizza gli elementi concreti dai quali emerga un giudizio prognostico negativo sull’affidabilità del richiedente.
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