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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35926/2022 del 23/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Roma che aveva confermato la condanna per i reati di ricettazione (assegno provento di furto) e truffa. Propose due motivi: (1) eccezione di incostituzionalità dell'art. 23‑bis L.176/2020 (rito a trattazione scritta introdotto per emergenza pandemica) per violazione dell'art. 6 CEDU e degli artt. 24 e 111 Cost., sostenendo che la sentenza era stata pronunciata a seguito di contraddittorio cartolare privo delle garanzie dell'oralità e senza indicazioni sulle modalità dell'udienza; (2) vizio di motivazione e violazione di norme sostanziali (artt. 640 e 648 c.p. in relazione all'art. 530, comma 2, c.p.p.), contestando che la condanna si fondasse su mere verosimiglianze, senza certezza sulla provenienza delle firme sui documenti e senza integrazione istruttoria (consulenza d'ufficio), nonché sostenendo l'assenza degli elementi costitutivi della truffa e l'inesistenza del danno patrimoniale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché la disciplina del rito a trattazione scritta (art. 23‑bis L.176/2020 e successive proroghe) tutela comunque il contraddittorio: le parti possono chiedere la trattazione orale e l'imputato può manifestare la volontà di comparire; inoltre il contraddittorio è assicurato dalla facoltà delle parti di presentare conclusioni scritte. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello congrua e corretta: la condanna per ricettazione è fondata sulla disponibilità dell'assegno provento di furto senza plausibile giustificazione da parte dell'imputato, potendosi desumere il dolo anche da elementi indiretti e dall'omessa indicazione della provenienza; la mancata identificazione della firma non esclude il dolo. Le argomentazioni sul carattere di deposito cauzionale o sull'assenza di danno patrimoniale per la presunta truffa rappresentavano una diversa valutazione dei fatti, non sindacabile in Cassazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 23‑bis L. 176/2020

    La norma che ha introdotto il rito a trattazione scritta per l'emergenza pandemica è stata interpretata come compatibile con le garanzie del contraddittorio: non elimina il diritto delle parti a chiedere la trattazione orale e consente comunque il confronto tra le parti tramite conclusioni scritte

  • art. 16, comma 1 D.L. 228/2021 (conv. L. 25/2/2022 n.15)

    Norma di proroga del regime emergenziale citata per spiegare la vigenza del rito a trattazione scritta; utilizzata per confermare la legittimità della procedura applicata

  • art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020

    Richiamato come disposizione normativa di riferimento nelle conclusioni del P.G.; indicato a supporto del principio che le parti possono formulare conclusioni scritte

  • art. 6 CEDU

    Il possibile conflitto sollevato con il rito scritto è stato escluso: il diritto a un giusto processo non è ritenuto violato dalla disciplina emergenziale a condizione che restino garantite le possibilità di oralità e il contraddittorio

  • art. 24 Cost.

    Richiamato nella specie dal ricorrente in relazione al diritto di difesa; la Corte ha ritenuto compatibile la procedura speciale con le garanzie costituzionali purché siano assicurate le facoltà difensive

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dal ricorrente; la Corte ha ritenuto che la normativa emergenziale non leda i principi garantisti sanciti dall'articolo, ove sia mantenuto il diritto di accesso e di difesa

  • art. 640 c.p. (truffa)

    La Corte ha ritenuto che le contestazioni relative alla sussistenza degli elementi della truffa attengono a una diversa valutazione dei fatti e non superano il limite del sindacato in cassazione; pertanto non ha annullato la decisione di merito

  • art. 648 c.p. (ricettazione)

    Interpretata in senso consolidato: il dolo specifico della ricettazione può essere provato anche per elementi indiretti e dalle modalità di acquisizione della cosa; l'assenza di una plausibile giustificazione sulla provenienza può sufficiente a fondare la responsabilità

  • art. 530, comma 2, c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente quale presidio di nullità/insufficienza di motivazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello fosse congrua e non affetta dal vizio dedotto

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata nella parte finale: la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e possibilità di comminazione di somme a titolo di ammenda (Cassa delle Ammende)

Massime di principio

  • La procedura a trattazione scritta prevista per ragioni emergenziali non è automaticamente incostituzionale: resta valida se assicura alle parti la possibilità di chiedere l'udienza orale e il mantenimento del contraddittorio (anche tramite conclusioni scritte).
  • In Cassazione non è consentito un sindacato di merito che ripercorra completamente la valutazione delle prove: censure che propongono una diversa ricostruzione fattuale sono in genere inammissibili.
  • Nel reato di ricettazione, il dolo specifico può essere provato con elementi indiretti; la disponibilità di un bene di probabile provenienza illecita senza una plausibile giustificazione può fondare la responsabilità.
  • La mancata identificazione dell'autore della firma su un titolo non esclude automaticamente la responsabilità per ricettazione se sussistono altri elementi che indicano la provenienza illecita.
  • Se il difensore ritiene indispensabile acquisire prove o incaricare consulenze, tali istanze devono essere proposte e motivate nei gradi di merito: la loro mancata richiesta o la loro inverosimile utilità possono rendere precluso il rimedio in Cassazione.

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