Cassazione Penale, Sentenza n. 35926/2022 del 23/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Roma che aveva confermato la condanna per i reati di ricettazione (assegno provento di furto) e truffa. Propose due motivi: (1) eccezione di incostituzionalità dell'art. 23‑bis L.176/2020 (rito a trattazione scritta introdotto per emergenza pandemica) per violazione dell'art. 6 CEDU e degli artt. 24 e 111 Cost., sostenendo che la sentenza era stata pronunciata a seguito di contraddittorio cartolare privo delle garanzie dell'oralità e senza indicazioni sulle modalità dell'udienza; (2) vizio di motivazione e violazione di norme sostanziali (artt. 640 e 648 c.p. in relazione all'art. 530, comma 2, c.p.p.), contestando che la condanna si fondasse su mere verosimiglianze, senza certezza sulla provenienza delle firme sui documenti e senza integrazione istruttoria (consulenza d'ufficio), nonché sostenendo l'assenza degli elementi costitutivi della truffa e l'inesistenza del danno patrimoniale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché la disciplina del rito a trattazione scritta (art. 23‑bis L.176/2020 e successive proroghe) tutela comunque il contraddittorio: le parti possono chiedere la trattazione orale e l'imputato può manifestare la volontà di comparire; inoltre il contraddittorio è assicurato dalla facoltà delle parti di presentare conclusioni scritte. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello congrua e corretta: la condanna per ricettazione è fondata sulla disponibilità dell'assegno provento di furto senza plausibile giustificazione da parte dell'imputato, potendosi desumere il dolo anche da elementi indiretti e dall'omessa indicazione della provenienza; la mancata identificazione della firma non esclude il dolo. Le argomentazioni sul carattere di deposito cauzionale o sull'assenza di danno patrimoniale per la presunta truffa rappresentavano una diversa valutazione dei fatti, non sindacabile in Cassazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 23‑bis L. 176/2020
La norma che ha introdotto il rito a trattazione scritta per l'emergenza pandemica è stata interpretata come compatibile con le garanzie del contraddittorio: non elimina il diritto delle parti a chiedere la trattazione orale e consente comunque il confronto tra le parti tramite conclusioni scritte
art. 16, comma 1 D.L. 228/2021 (conv. L. 25/2/2022 n.15)
Norma di proroga del regime emergenziale citata per spiegare la vigenza del rito a trattazione scritta; utilizzata per confermare la legittimità della procedura applicata
art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020
Richiamato come disposizione normativa di riferimento nelle conclusioni del P.G.; indicato a supporto del principio che le parti possono formulare conclusioni scritte
art. 6 CEDU
Il possibile conflitto sollevato con il rito scritto è stato escluso: il diritto a un giusto processo non è ritenuto violato dalla disciplina emergenziale a condizione che restino garantite le possibilità di oralità e il contraddittorio
art. 24 Cost.
Richiamato nella specie dal ricorrente in relazione al diritto di difesa; la Corte ha ritenuto compatibile la procedura speciale con le garanzie costituzionali purché siano assicurate le facoltà difensive
art. 111 Cost.
Richiamato dal ricorrente; la Corte ha ritenuto che la normativa emergenziale non leda i principi garantisti sanciti dall'articolo, ove sia mantenuto il diritto di accesso e di difesa
art. 640 c.p. (truffa)
La Corte ha ritenuto che le contestazioni relative alla sussistenza degli elementi della truffa attengono a una diversa valutazione dei fatti e non superano il limite del sindacato in cassazione; pertanto non ha annullato la decisione di merito
art. 648 c.p. (ricettazione)
Interpretata in senso consolidato: il dolo specifico della ricettazione può essere provato anche per elementi indiretti e dalle modalità di acquisizione della cosa; l'assenza di una plausibile giustificazione sulla provenienza può sufficiente a fondare la responsabilità
art. 530, comma 2, c.p.p.
Richiamato dal ricorrente quale presidio di nullità/insufficienza di motivazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello fosse congrua e non affetta dal vizio dedotto
art. 616 c.p.p.
Norma applicata nella parte finale: la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e possibilità di comminazione di somme a titolo di ammenda (Cassa delle Ammende)
Massime di principio
- La procedura a trattazione scritta prevista per ragioni emergenziali non è automaticamente incostituzionale: resta valida se assicura alle parti la possibilità di chiedere l'udienza orale e il mantenimento del contraddittorio (anche tramite conclusioni scritte).
- In Cassazione non è consentito un sindacato di merito che ripercorra completamente la valutazione delle prove: censure che propongono una diversa ricostruzione fattuale sono in genere inammissibili.
- Nel reato di ricettazione, il dolo specifico può essere provato con elementi indiretti; la disponibilità di un bene di probabile provenienza illecita senza una plausibile giustificazione può fondare la responsabilità.
- La mancata identificazione dell'autore della firma su un titolo non esclude automaticamente la responsabilità per ricettazione se sussistono altri elementi che indicano la provenienza illecita.
- Se il difensore ritiene indispensabile acquisire prove o incaricare consulenze, tali istanze devono essere proposte e motivate nei gradi di merito: la loro mancata richiesta o la loro inverosimile utilità possono rendere precluso il rimedio in Cassazione.
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