Cassazione Civile, Ordinanza n. 36139/2021 del 23/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (danneggiato)
La controversia
Nel giudizio di merito, il ricorrente era stato condannato al risarcimento dei danni in favore della controparte per un fatto ingiurioso. Aveva proposto appello, ma il Tribunale lo aveva dichiarato inammissibile ritenendo i motivi troppo generici, perché l'atto di gravame si sarebbe limitato a una narrazione dei fatti e a censure non specifiche rispetto alla sentenza di primo grado. Contro tale sentenza di appello il soccombente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo ha denunciato violazione dell'art. 342, commi 1 e 2, c.p.c., sostenendo che l'appello fosse in realtà chiaro e intelligibile e che il Tribunale avesse erroneamente ravvisato la sua genericità. Con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. e dell'art. 111 Cost., oltre a vizio di motivazione, assumendo che la motivazione sulla inammissibilità dell'appello fosse illogica e contraddittoria.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché il ricorrente, nel dedurre la violazione dell'art. 342 c.p.c., non aveva assolto l'onere di completa allegazione imposto dall'art. 366 n. 6 c.p.c.: non aveva indicato in modo puntuale gli atti e i documenti rilevanti, né il contenuto specifico dell'atto di appello, impedendo alla Corte di verificare l'asserito errore del Tribunale. Il secondo motivo è stato dichiarato manifestamente infondato perché la motivazione della sentenza impugnata era presente, comprensibile e logicamente coerente, non essendo ravvisabile alcun difetto radicale di motivazione ai sensi dell'art. 132 n. 4 c.p.c. e dell'art. 111 Cost. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 342 c.p.c.
L'appello deve contenere una specifica individuazione delle parti della decisione contestate, delle censure mosse e delle modifiche richieste; la censura in cassazione sulla sua supposta genericità richiede una puntuale allegazione del contenuto dell'atto di appello.
art. 360 c.p.c.
La dedotta violazione di legge e il vizio di motivazione devono essere supportati da una completa indicazione degli elementi fattuali e documentali su cui il motivo si fonda.
art. 366 c.p.c.
L'onere di specifica indicazione di atti e documenti vale anche quando il ricorrente fondi la censura sul contenuto del fascicolo processuale; non è sufficiente il richiamo generico o la riproduzione parziale di estratti.
art. 369 c.p.c.
Gli atti e documenti su cui il ricorso si fonda devono essere anche prodotti, a pena di improcedibilità, e la loro sede processuale va specificata.
art. 132 c.p.c.
La nullità per difetto di motivazione ricorre solo se la motivazione manchi del tutto o sia talmente contraddittoria o incomprensibile da non consentire di individuare la ratio decidendi.
art. 111 Cost.
Il controllo di legittimità sulla motivazione riguarda solo i casi di effettiva mancanza o incomprensibilità della giustificazione del decisum, non la mera insufficienza o non condivisibilità.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione che denunci la violazione di norme processuali o sostanziali, non basta indicare la norma asseritamente violata: occorre allegare in modo specifico i fatti e i documenti decisivi che consentano alla Corte di verificare la censura.
- Quando il motivo di ricorso si fonda su atti del processo, il ricorrente deve indicare precisamente dove tali atti siano stati prodotti nei gradi di merito e deve allegarli o riprodurli in modo completo, non essendo sufficiente un richiamo generico o parziale.
- La censura per nullità della sentenza ex art. 132 n. 4 c.p.c. è ammissibile solo se la motivazione sia radicalmente mancante oppure così contraddittoria, perplessa o incomprensibile da non rendere percepibile la ratio decidendi; non rileva la mera insufficienza argomentativa.
- L'appello deve essere costruito in modo specifico, indicando le parti della decisione impugnata che si intendono contestare, le ragioni della critica e le modifiche richieste; la genericità del gravame può legittimare la declaratoria di inammissibilità.
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