Cassazione Penale, Sentenza n. 44625/2022 del 23/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Myftari era stato ammesso alla semilibertà il 26/10/2021 per l'esecuzione di una pena di quattro anni inflitta con sentenza del GUP del Tribunale di Bari del 02/10/2019. Con ordinanza del 10/02/2022 il Tribunale di Sorveglianza ha dichiarato l'inefficacia della semilibertà e disposto la prosecuzione della pena ordinaria, motivando tale decisione con la sopravvenienza di indagini (richiamate nell'ordinanza custodiale del GIP di Lecce del 27/10/2021) relative a un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e a due reati-satellite riferiti al 2018/2019. Il difensore ha impugnato sostenendo la violazione dell'art. 51 O.P. (la norma prevede i casi tassativi di revoca della misura alternativa, non l'ipotesi di "inefficacia"), la mancata valutazione del percorso rieducativo del condannato e l'erronea considerazione di atti investigativi relativi a fatti coevi o antecedenti rispetto al reato in esecuzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che la qualificazione dell'interruzione della semilibertà come "inefficacia" non corrisponde alle ipotesi previste dalla legge e che, anche qualora la revoca fosse ipotizzabile, il Tribunale di Sorveglianza avrebbe dovuto motivare con riferimento al percorso rieducativo del condannato e alla prognosi di risocializzazione, esaminando concretamente la rilevanza, la datazione e lo stato del procedimento sopravvenuto. La Corte ha inoltre rilevato che l'ordinanza custodiale non aveva applicato misure cautelari e che, comunque, la pendenza giudiziaria costituisce elemento da valutare come accessorio e non come causa automatica di revoca. Ha quindi annullato l'ordinanza impugnata e rinviato il giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Torino per nuovo esame secondo i criteri indicati. La domanda di sospensione dell'esecutività è stata ritenuta impropria in questa sede perché competente il giudice che ha emesso il provvedimento (art. 666, comma 7 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 50 O.P.
Norma che disciplina la semilibertà come misura alternativa; la sentenza richiama il riferimento alla misura concessa ma non la interpreta direttamente come fonte di revoca.
art. 51 O.P.
Regola in modo tassativo i casi di revoca della misura alternativa (semilibertà). La Corte afferma che la decisione di sospendere o revocare la semilibertà deve essere fondata sui motivi previsti dall'art. 51 e, soprattutto, sulla valutazione del percorso rieducativo e della prognosi di reinserimento del condannato; non è ammessa una generica qualificazione di "inefficacia" che sostituisca le ipotesi previste dalla norma.
art. 73 DPR n. 309/1990
Norma relativa ai reati in materia di stupefacenti; viene richiamata perché le indagini sopravvenute riguardavano contestazioni ai sensi di tale norma. La Corte segnala che la pendenza per fatti connessi non giustifica automaticamente la revoca della misura alternativa.
art. 666, comma 7 c.p.p.
Norma che disciplina le impugnazioni e le istanze di sospensione dell'esecutività degli ordinanze in materia di esecuzione: la Corte osserva che la richiesta di sospensione dell'esecutività doveva essere rivolta al giudice che ha emesso il provvedimento, non alla Corte di Cassazione in sede di ricorso.
Massime di principio
- La revoca della semilibertà deve fondarsi sui casi tassativi indicati dall'art. 51 O.P.; non è ammessa una generica dichiarazione di "inefficacia" quale autonoma causa di perdita della misura alternativa.
- Eventuali procedimenti penali sopravvenuti a carico del beneficiario della misura alternativa vanno valutati come elementi accessori nella valutazione complessiva del percorso rieducativo e della prognosi di risocializzazione, considerando la datazione dei fatti e lo stato del procedimento; non determinano automaticamente la revoca.
- Il giudice di sorveglianza, nel decidere il mantenimento o la revoca della misura alternativa, deve motivare specificamente su come la nuova pendenza incide sul percorso trattamentale del condannato, fornendo una disamina concreta e circostanziata degli elementi a fondamento della decisione.
- Un'ordinanza custodiale che non abbia imposto misure cautelari non può da sola giustificare la revoca della semilibertà; anche le misure cautelari eventualmente adottate richiedono una valutazione della loro effettiva incompatibilità con la prosecuzione della prova.
- Le istanze urgenti (es. sospensione dell'esecutività del provvedimento) vanno proposte al giudice che ha emesso l'ordinanza (art. 666 c.p.p.), non alla Corte di Cassazione nel rito di impugnazione.
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