Cassazione Penale, Ordinanza n. 25883/2026 del 10/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Un soggetto condannato in appello ricorre per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva dichiarato estinto per condotte riparatorie il reato di lesioni stradali colpose contestato al capo 3 e aveva rideterminato la pena per le residue ipotesi di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 189 cod. strada. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione per asserita contraddittorietà e manifesta illogicità della decisione relativa al capo 3, sostenendo che la ricostruzione del sinistro sarebbe stata incerta e che ciò avrebbe inciso sulla tenuta dell'affermazione di responsabilità. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione all'elemento soggettivo dei reati di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 189 cod. strada: per il comma 6 sostiene che l'incertezza sulla dinamica escluderebbe il reato; per il comma 7 afferma che, per le concrete modalità del fatto, non poteva rappresentarsi la necessità di soccorso della persona offesa. La Corte di cassazione rileva però che i motivi non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata e mirano in sostanza a una rivalutazione del merito.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Nella motivazione osserva che il primo motivo è inammissibile perché non confrontato con le ragioni della sentenza impugnata; la Corte territoriale aveva escluso i presupposti per il proscioglimento ex art. 129, comma 2, c.p.p. valorizzando le dichiarazioni della persona offesa e i riscontri immediati sul luogo del sinistro. Quanto al secondo motivo, afferma che la dinamica del sinistro non era affatto incerta alla luce delle conformi decisioni di merito e che, per il comma 6, l'elemento materiale consiste nell'allontanarsi dal luogo dell'investimento ostacolando l'identificazione e la ricostruzione dell'incidente; per il comma 7, ribadisce che la mancata prestazione di assistenza può essere sorretta anche dal dolo eventuale, ravvisato nel caso concreto per le modalità dell'urto e dei danni riportati, che rendevano prevedibile l'esigenza di soccorso.
Norme richiamate
art. 189, comma 6, cod. strada
Il reato integra la condotta di allontanarsi dal luogo dell'investimento in modo da impedire o anche solo ostacolare l'accertamento dell'identità dell'agente, l'individuazione del veicolo e la ricostruzione dell'incidente.
art. 189, comma 7, cod. strada
La mancata prestazione dell'assistenza occorrente in caso di incidente può essere sorretta anche dal dolo eventuale, quando il conducente, in presenza di un sinistro connotato da elementi che rendano probabile o possibile il danno alle persone, non ottemperi all'obbligo di soccorso.
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
L'assenza dei presupposti per il proscioglimento immediato non equivale a insufficienza probatoria, e non può essere trasformata in argomento per dedurre vizi motivazionali senza confrontarsi con la motivazione della sentenza.
art. 620 c.p.p.
Non citato espressamente nel testo fornito, ma la decisione di cassazione si conclude con declaratoria di inammissibilità del ricorso e condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende; la norma applicata non è testualmente richiamata nel brano.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta specificamente con le rationes decidendi della sentenza impugnata e si limita a riproporre una diversa lettura dei fatti.
- L'esclusione dei presupposti per il proscioglimento ex art. 129, comma 2, c.p.p. non può essere utilizzata, di per sé, come indice di insufficienza della prova o come premessa per dedurre vizi motivazionali.
- Nel reato di fuga dopo incidente, la condotta tipica consiste nell'allontanamento dal luogo dell'investimento idoneo a ostacolare l'identificazione dell'agente, del veicolo e la ricostruzione della dinamica.
- Nel reato di omissione di soccorso stradale, l'elemento soggettivo può essere integrato anche dal dolo eventuale, quando le circostanze del sinistro rendano immediatamente prevedibile la probabilità o possibilità di danno alle persone e della necessità di assistenza.
- È inammissibile il motivo che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione, richieda in realtà una nuova valutazione del compendio probatorio già apprezzato dai giudici di merito.
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