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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16773/2022 del 24/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia riguarda l'azione revocatoria fallimentare proposta da una società aerea in amministrazione straordinaria per far dichiarare inefficaci una serie di pagamenti, per complessivi 1.621.788,32 euro, eseguiti in favore della società di gestione aeroportuale nei sei mesi anteriori all'ammissione alla procedura concorsuale. La corte d'appello aveva respinto la domanda, ritenendo: a) per i pagamenti successivi all'entrata in vigore del d.l. n. 80 del 2008, operante l'esenzione speciale prevista dall'art. 1, comma 3, del decreto, interpretata come esenzione generale per tutti i pagamenti effettuati nel periodo indicato; b) per i pagamenti anteriori al decreto, sussistenti i presupposti dell'esenzione ex art. 67, comma 3, lett. a), l. fall., perché eseguiti nell'esercizio dell'impresa e nei termini d'uso. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti tre motivi: violazione dell'art. 1, comma 3, d.l. n. 80 del 2008 e dell'art. 67, comma 3, lett. d), l. fall., sostenendo che l'esenzione speciale avrebbe dovuto operare solo per pagamenti funzionali alla prosecuzione dell'attività d'impresa e assimilabili a quelli eseguiti in esecuzione di un piano attestato; violazione dell'art. 23 l. n. 87 del 1953, perché la norma speciale sarebbe stata applicata come disposizione costituzionalmente illegittima e arbitraria; violazione dell'art. 67, comma 3, lett. a), l. fall. in relazione ai pagamenti pregressi, contestando la qualificazione degli stessi come pagamenti eseguiti nei termini d'uso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha affermato che l'art. 1, comma 3, d.l. n. 80 del 2008 prevede, con scelta legislativa non irragionevole, l'equiparazione a quelli di cui all'art. 67, comma 3, lett. d), l. fall. di tutti gli atti, pagamenti e garanzie posti in essere nel periodo indicato, senza richiedere un giudizio di concreta funzionalità del singolo pagamento alla continuità aziendale né l'esistenza di un piano attestato di risanamento. Ha inoltre escluso l'illegittimità costituzionale della disciplina speciale, qualificabile come legge-provvedimento ma non arbitraria alla luce della finalità pubblicistica di assicurare il servizio di trasporto aereo e la continuità dell'impresa sovvenzionata. Quanto ai pagamenti anteriori al decreto, la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo perché diretto a sollecitare una diversa valutazione di fatto sulla riconducibilità dei pagamenti ai termini d'uso, confermando che l'esenzione opera quando il creditore dimostri una prassi di adempimento diversa dalle scadenze originarie e ormai stabilizzata nel rapporto.

Norme richiamate

  • art. 67, comma 2, legge fall.

    Indica il fondamento generale dell'azione revocatoria fallimentare proposta per far dichiarare inefficaci i pagamenti eseguiti nel periodo sospetto.

  • art. 67, comma 3, lett. a), legge fall.

    L'esenzione opera per i pagamenti eseguiti nell'esercizio dell'attività d'impresa e nei termini d'uso; la Corte richiama il principio secondo cui contano anche la tolleranza sistematica di ritardi e i comportamenti concludenti che trasformano i pagamenti tardivi in esatti adempimenti.

  • art. 67, comma 3, lett. d), legge fall.

    È il parametro di raffronto cui il d.l. n. 80 del 2008 equipara, per gli effetti previsti, tutti gli atti, pagamenti e garanzie compiuti nel periodo di efficacia del prestito-ponte.

  • art. 1, comma 3, d.l. 23 aprile 2008, n. 80, conv. in l. 23 giugno 2008, n. 111

    Tutti gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere da Alitalia ... sono equiparati a quelli di cui al terzo comma, lettera d), dell'articolo 67 ... per gli effetti previsti dalla medesima disposizione

    La norma realizza un'esenzione speciale e generalizzata per gli atti compiuti nel periodo indicato, prescindendo dall'esistenza di un piano attestato e senza richiedere un controllo giudiziale sulla concreta funzionalità del singolo pagamento alla prosecuzione dell'attività.

  • art. 23 l. 11 marzo 1953, n. 87

    La riproposizione in cassazione della questione di legittimità costituzionale già respinta dal giudice di merito è ammissibile se funzionale a ottenere una decisione più favorevole; nel caso concreto la questione è comunque ritenuta infondata.

  • art. 1, comma 2, d.l. 23 aprile 2008, n. 80, conv. in l. 23 giugno 2008, n. 111

    Fissa il termine finale del periodo di operatività della disciplina speciale sul prestito-ponte e sulle equiparazioni ai fini dell'esenzione revocatoria.

Massime di principio

  • Quando una norma speciale equipara "tutti" gli atti, i pagamenti e le garanzie compiuti in un determinato arco temporale a quelli esenti da revocatoria ex lege fallimentare, l'esenzione opera automaticamente per il solo dato temporale, senza che il giudice debba verificare la concreta utilità di ciascun pagamento per la continuità aziendale.
  • L'equiparazione legislativa ai pagamenti esenti ex art. 67, comma 3, lett. d), l. fall. va letta come sostituzione della fattispecie legale, non come semplice rinvio ai medesimi presupposti sostanziali del piano attestato di risanamento.
  • Le leggi-provvedimento sono compatibili con la Costituzione quando la scelta legislativa, pur rivolta a una situazione specifica, non sia arbitraria e risulti coerente con un interesse pubblico qualificato, essendo il sindacato limitato ai canoni di ragionevolezza, uguaglianza e non arbitrarietà.
  • In tema di esenzione revocatoria per pagamenti nei termini d'uso, la verifica riguarda l'esistenza di una prassi di pagamento consolidata, anche se maturata mediante tolleranza di ritardi, tale da rendere gli adempimenti successivi non più qualificabili come tardivi.
  • Quando il motivo di ricorso si risolve nella contestazione della valutazione di fatto compiuta dal giudice di merito sui termini d'uso o sulla prassi solutoria tra le parti, il motivo è inammissibile in cassazione se non denuncia un reale errore di diritto.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

Testo integrale

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