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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03055/2023 del 01/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il giudizio origina dall'impugnazione, davanti al Giudice di pace, di una sanzione amministrativa stradale e dalla contestuale querela di falso proposta avverso la relata di notifica del verbale di contestazione. Il tribunale, poi la Corte d'appello, hanno rigettato la domanda ritenendo non falsificata la relata. In Cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 158 e 360 c.p.c. per asserita invalidità della composizione del collegio d'appello, poiché la sentenza sarebbe stata redatta da un consigliere ausiliario in contrasto con l'art. 106 Cost.; 2) violazione degli artt. 112, 115 e 132 c.p.c. per avere la Corte d'appello escluso il falso ideologico, pur essendo emerso che il verbale, nella data indicata, non era stato inviato direttamente al destinatario ma a un terzo delegato per le attività postali; 3) violazione dell'art. 201 cod. strada e della L. n. 890/1982, sostenendo che la notifica non potesse dirsi avvenuta il 7 luglio 2010 perché in quella data il plico non sarebbe stato spedito all'ufficio postale di Roma Fiumicino ma a un centro servizi terzo; 4) omesso esame di fatti decisivi e violazione degli artt. 88 e 92 c.p.c. in punto spese; 5) omessa pronuncia sulla richiesta di compensazione delle spese. Il Ministero intimato non ha svolto difese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 41 del 2021, che ha reputato temporaneamente tollerabile la partecipazione di un giudice ausiliario ai collegi delle corti d'appello nei limiti indicati. Ha respinto i motivi centrali sulla querela di falso affermando che la notifica era stata effettuata a mezzo posta in data 7 luglio 2010, con consegna all'ufficio postale, e che le eventuali attività materiali svolte da soggetti privati in base a convenzione erano mere attività materiali interne, non incidenti sulla veridicità della relata; pertanto la mancata menzione di tali passaggi intermedi non rendeva falsa la relata. I motivi sulle spese sono stati assorbiti dal rigetto delle censure principali e dalla conferma della soccombenza. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità per mancanza di difese dell'intimato. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 158 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la nullità della sentenza in relazione alla composizione del collegio; la censura è stata ritenuta infondata.

  • art. 106 Cost.

    Evocato in relazione alla partecipazione del giudice ausiliario al collegio d'appello; la Corte ha escluso l'illegittimità costituzionale del collegio nei limiti affermati dalla Corte costituzionale.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Norma processuale invocata a fondamento dei motivi di nullità e omessa pronuncia.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per lamentare omessa pronuncia e per contestare il percorso argomentativo della Corte d'appello; la censura è stata respinta o assorbita.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente per contestare la valutazione delle risultanze probatorie sulla notifica; la Corte ha ritenuto corretta la ricostruzione del giudice di merito.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato nel primo e nel secondo motivo per dedurre vizi della motivazione; le censure sono state respinte.

  • art. 201 cod. strada

    Richiamato per sostenere l'invalidità della notifica del verbale; la Corte ha ritenuto la notifica regolarmente eseguita secondo le modalità descritte.

  • L. n. 890/1982

    Richiamata in tema di notificazione a mezzo posta degli atti sanzionatori; la Corte ha considerato irrilevanti le attività materiali esternalizzate.

  • art. 88 c.p.c.

    Invocato per censurare la condotta processuale della controparte e la disciplina delle spese; motivo assorbito.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato quale criterio di liquidazione delle spese secondo soccombenza.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla richiesta di compensazione delle spese; motivo assorbito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    Richiamato quale norma che ha inserito il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.

  • art. 32 d.lgs. n. 116/2017

    Richiamato nel passaggio sulla temporanea tollerabilità costituzionale della partecipazione dei giudici ausiliari ai collegi d'appello.

Massime di principio

  • La partecipazione di un giudice ausiliario al collegio di corte d'appello non determina, di per sé, nullità della decisione quando rientri nei limiti della temporanea tollerabilità costituzionale individuati dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità.
  • In tema di querela di falso sulla relata di notifica, non integra falsità la mancata menzione di attività meramente materiali e interne svolte da soggetti privati incaricati del supporto logistico alla spedizione, se la relata rappresenta correttamente l'atto notificatorio nei suoi elementi giuridicamente rilevanti.
  • Quando la notificazione a mezzo posta risulta eseguita secondo il procedimento legalmente previsto, la diversa articolazione interna delle operazioni materiali antecedenti la consegna all'ufficio postale non incide sulla veridicità dell'attestazione contenuta nella relata.
  • Le censure sulle spese restano assorbite quando il rigetto delle doglianze principali conferma integralmente la soccombenza della parte ricorrente.
  • La contestazione del fatto materiale deve colpire un dato decisivo e giuridicamente rilevante della relata; non è sufficiente evidenziare passaggi organizzativi interni che non alterino il contenuto sostanziale dell'attestazione di notificazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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