Cassazione Civile, Ordinanza n. 15537/2022 del 16/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR Lombardia che aveva confermato il rigetto del suo appello avverso la decisione di primo grado, in una controversia su accertamento fiscale relativo alla deducibilità di costi e alla detraibilità dell'IVA. Con il primo motivo ha dedotto violazione dell'art. 109, comma 5, T.U.I.R. e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse errato nel porre a suo carico l'onere probatorio sull'inerenza dei costi, mentre tale onere sarebbe spettato all'Amministrazione per spese strettamente necessarie o fisiologicamente riconducibili all'attività d'impresa. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di norme processuali e tributarie e della direttiva IVA 2006/112/CE, lamentando che la CTR avesse negato il diritto alla detrazione limitandosi alle fatture, senza considerare la documentazione e le informazioni complementari che, secondo il ricorrente, l'Amministrazione avrebbe dovuto valutare. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, richiamando il principio per cui grava sul contribuente la prova dell'esistenza, dell'inerenza e, se contestata, della coerenza economica dei costi deducibili; ha ritenuto inammissibile il secondo motivo per difetto di autosufficienza, poiché il ricorrente non aveva trascritto nel ricorso il contenuto degli atti e delle doglianze precedenti né dimostrato di avere effettivamente prodotto in appello le informazioni complementari invocate.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso: il primo motivo è stato giudicato infondato perché, in tema di imposte sui redditi, il contribuente deve provare l'esistenza e l'inerenza dei costi dedotti e la mera contabilizzazione o la sola fattura non bastano se la documentazione non consente di ricavare anche ragione e coerenza economica della spesa; il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, non essendo stati riportati testualmente gli elementi documentali e difensivi asseritamente trascurati dalla CTR. Conseguentemente il contribuente è stato condannato alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore dell'Agenzia delle Entrate ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., n. 3
La censura è stata proposta come violazione o falsa applicazione di legge.
art. 109, comma 5, T.U.I.R.
Richiamato per la disciplina della deducibilità dei costi e del requisito di inerenza.
art. 2697 c.c.
Richiamato per il riparto dell'onere della prova, posto dalla Corte a carico del contribuente per l'esistenza e l'inerenza del costo.
art. 21 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
La Corte richiama i requisiti formali e contenutistici della fattura, osservando che l'irregolarità della fattura fa venir meno la presunzione di veridicità di quanto in essa indicato.
Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, art. 226
Richiamata in relazione ai requisiti della fattura e ai documenti che la integrano o la modificano.
artt. 49 d.lgs. n. 546/1992, 115 c.p.c., 178 lett. a), 28, 30, 54-bis e 55 d.P.R. n. 633/1972
Norme invocate nel secondo motivo per sostenere l'erroneità della decisione sulla detrazione IVA e sull'apprezzamento del materiale documentale.
art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6
È stato applicato il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, imponendo la trascrizione delle parti rilevanti degli atti e delle doglianze per consentire il controllo della censura.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Richiamato per l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- In tema di imposte sui redditi, il contribuente che intende dedurre un costo deve provarne l'esistenza, l'inerenza all'attività d'impresa e, se contestata, la coerenza economica; la mera contabilizzazione del costo non è sufficiente.
- La fattura regolare costituisce normalmente un elemento idoneo a sorreggere la deduzione o detrazione, ma se la fattura è irregolare o priva dei requisiti normativi viene meno la presunzione di veridicità delle operazioni annotate e l'Amministrazione può contestarne l'effettività e l'indeducibilità.
- Nel giudizio di cassazione il motivo è inammissibile quando la censura richiede la verifica di atti o documenti non riprodotti nel ricorso in modo specifico e testuale; il principio di autosufficienza impone di indicare con precisione gli elementi su cui si fonda la doglianza.
- Non può essere imposto al giudice di legittimità un riesame del merito documentale se il ricorrente non dimostra, tramite il ricorso, di avere effettivamente sottoposto quei materiali al giudice di appello e di avere specificamente denunciato la loro erronea valutazione.
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