Cassazione Penale, Ordinanza n. 33286/2025 del 08/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna di merito per i due furti pluriaggravati, confermata in appello, è quindi rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per due episodi di furto pluriaggravato. I motivi dedotti erano due e riguardavano, rispettivamente, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai reati contestati ai capi A e B. La Corte di cassazione ha rilevato che le censure erano in realtà dirette a contestare la ricostruzione dei fatti e a proporre una lettura alternativa delle risultanze probatorie, profilo non scrutinabile in sede di legittimità.
Norme richiamate
art. 624 c.p.
Norma sostanziale sottostante alla contestazione di furto, richiamata solo indirettamente dal riferimento ai due reati di furto pluriaggravato.
art. 625 c.p.
Norma sostanziale sottostante alla qualificazione dei fatti come furto pluriaggravato, richiamata solo indirettamente.
art. 606 c.p.p.
I motivi che mirano a una rivalutazione del fatto e delle prove non sono consentiti in sede di legittimità, poiché estranei ai limiti del sindacato della Corte di cassazione.
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In cassazione non sono ammissibili censure che, sotto la veste di violazione di legge o vizio di motivazione, si risolvano in una mera contestazione del fatto e in una richiesta di diversa lettura delle prove.
- Il sindacato di legittimità non può trasformarsi in un terzo giudizio di merito sulla attendibilità o sulla prevalenza delle fonti probatorie.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, oltre alle spese processuali può essere applicata la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende nei casi previsti dalla legge.
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