Sentenza n. 1520/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: liquidazione del trattamento di fine servizio senza inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, appartenente alla Polizia di Stato, è stato collocato in quiescenza a domanda il 3 ottobre 2019, dopo oltre quarantuno anni di servizio e avendo superato i cinquantacinque anni di età. L’INPS ha liquidato il trattamento di fine servizio il 17 maggio 2022 senza includere nella base di calcolo i sei scatti stipendiali del 2,50% ciascuno previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987. Dopo avere diffidato e costituito in mora l’Istituto il 13 luglio 2024, senza ricevere risposta, il ricorrente ha chiesto l’accertamento del diritto al ricalcolo del TFS, la condanna dell’INPS alla corresponsione delle differenze, oltre interessi e rivalutazione. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987, sostenendo che il beneficio spetta anche al personale collocato a riposo a domanda in possesso dei requisiti di età e di anzianità di servizio previsti dalla legge.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha accertato che il ricorrente possedeva entrambi i requisiti richiesti dall’art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987: almeno cinquantacinque anni di età e almeno trentacinque anni di servizio utile. Il beneficio dei sei scatti stipendiali è stato ritenuto direttamente riconosciuto dalla legge e non subordinato all’adozione di ulteriori atti applicativi o discrezionali da parte dell’INPS. L’Istituto è stato quindi condannato a riliquidare l’indennità di buonuscita includendo i sei scatti nella base di calcolo e a corrispondere le differenze maturate, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994. L’INPS è stato altresì condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.000, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 6-bis, comma 2, d.l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito nella legge 20 novembre 1987, n. 472
Il beneficio dei sei scatti stipendiali trova applicazione anche nei confronti del personale che chieda di essere collocato in quiescenza, purché abbia compiuto il cinquantacinquesimo anno di età ed abbia maturato almeno trentacinque anni di servizio utile.
La disposizione riconosce direttamente il beneficio dei sei scatti stipendiali al dipendente collocato a riposo a domanda che possieda i requisiti anagrafici e contributivi previsti, senza necessità di ulteriori atti applicativi o discrezionali dell’amministrazione previdenziale.
art. 22, comma 36, legge n. 724/1994
Interessi legali e rivalutazione monetaria sulle differenze di TFS sono dovuti nei limiti previsti dalla disposizione.
Massime di principio
- Il personale appartenente alla Polizia di Stato collocato in quiescenza a domanda ha diritto al riconoscimento dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo del trattamento di fine servizio quando, alla cessazione, abbia compiuto cinquantacinque anni di età e maturato almeno trentacinque anni di servizio utile.
- Il beneficio previsto dall’art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 è un diritto direttamente riconosciuto dalla legge e non richiede l’adozione di ulteriori atti applicativi o valutazioni discrezionali da parte dell’amministrazione previdenziale.
- L’omessa inclusione dei sei scatti stipendiali nella liquidazione del trattamento di fine servizio, in presenza dei requisiti legislativi, impone la riliquidazione dell’indennità di buonuscita e la corresponsione delle differenze maturate.
- Sulle differenze di trattamento di fine servizio spettano interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti stabiliti dall’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994.
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