Sentenza n. 1110/2026 - Catania, Sezione 5
per l'annullamento, previa sospensione cautelare del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 05.12.2025, notificato all’odierno ricorrente in pari data di cessazione delle misure di accoglienza ex art. 14, comma 4°, del D.lgs. 18 agosto 2015, n. 142.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento dell'Ufficio Territoriale del Governo di Ragusa di cessazione delle misure di accoglienza
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'accoglienza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di cessazione delle misure di accoglienza adottato il 5 dicembre 2025, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 28-bis e 35-bis, comma 4, del d.lgs. n. 25/2008 e dell'art. 14, comma 4-bis, del d.lgs. n. 142/2015, nonché eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto. Il ricorrente sosteneva che la Commissione territoriale non avesse rispettato i termini della procedura accelerata e che, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con sentenza n. 11399/2024, la procedura dovesse convertirsi in ordinaria, con riespansione dell'effetto sospensivo automatico del diniego di protezione internazionale e conseguente permanenza nelle misure di accoglienza. Al momento dell'adozione dell'atto impugnato, tuttavia, il Tribunale civile di Catania aveva respinto l'istanza di sospensione del diniego della Commissione territoriale e tale decisione non era stata ritualmente reclamata. Solo successivamente, il 20 febbraio 2026, il Tribunale aveva modificato il precedente decreto dichiarando automaticamente sospeso il diniego. L'amministrazione ha sostenuto che la cessazione dell'accoglienza costituisse un atto vincolato e meramente dichiarativo, conseguente al rigetto giudiziale dell'istanza cautelare, e che le questioni relative alla procedura accelerata dovessero essere fatte valere davanti al giudice ordinario.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso ritenendolo manifestamente infondato. Ha ricostruito il sistema degli artt. 14 del d.lgs. n. 142/2015 e 35-bis del d.lgs. n. 25/2008, rilevando che le misure di accoglienza seguono la pendenza del procedimento sulla protezione internazionale e, dopo il rigetto, permangono durante il giudizio solo quando opera la sospensione automatica del diniego oppure, nelle ipotesi escluse dalla sospensione automatica, fino alla decisione sull'istanza cautelare. Poiché il diniego era stato adottato per manifesta infondatezza e il Tribunale civile aveva respinto la richiesta di sospensione, la cessazione dell'accoglienza costituiva, alla data del 5 dicembre 2025, conseguenza vincolata della decisione giudiziale; l'UTG non aveva quindi un autonomo onere di verificare la regolarità della procedura accelerata. La questione relativa al mancato rispetto dei termini dell'art. 28-bis apparteneva inoltre alla controversia sulla protezione internazionale, devoluta al giudice ordinario. Il successivo decreto del Tribunale civile del 20 febbraio 2026 non poteva incidere sulla legittimità dell'atto già adottato, in applicazione del principio tempus regit actum. Il TAR ha comunque lasciato salva la possibilità di sollecitare una nuova valutazione amministrativa alla luce degli elementi sopravvenuti. Le spese sono state compensate; è stata respinta anche la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Norme richiamate
art. 14, comma 4, d.lgs. n. 142/2015
Le misure di accoglienza sono assicurate per la durata del procedimento di esame della domanda [...] e, in caso di ricorso giurisdizionale [...] per il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale [...] Nei casi di cui all'articolo 35-bis, comma 4, [...] fino alla decisione sull'istanza di sospensione, il ricorrente rimane nella struttura o nel centro in cui si trova
La permanenza nell'accoglienza è collegata alla pendenza e agli effetti del procedimento sulla protezione internazionale; nelle ipotesi escluse dalla sospensione automatica dura fino alla decisione sull'istanza cautelare.
art. 35-bis, comma 3, d.lgs. n. 25/2008
La proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, tranne che nelle ipotesi in cui il ricorso viene proposto [...] avverso il provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza
Il ricorso non produce automaticamente l'effetto sospensivo quando il diniego è pronunciato per manifesta infondatezza.
art. 35-bis, comma 4, d.lgs. n. 25/2008
Nei casi previsti dal comma 3, l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa, su istanza di parte, con decreto motivato, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni
Nelle ipotesi prive di sospensione automatica, la permanenza degli effetti sospensivi dipende dall'accoglimento dell'istanza cautelare del giudice ordinario; fino alla relativa decisione opera la permanenza prevista dall'art. 14 del d.lgs. n. 142/2015.
art. 28-bis d.lgs. n. 25/2008
L'eventuale inosservanza dei termini della procedura accelerata non imponeva all'UTG, nel caso concreto, una verifica autonoma, a fronte del decreto giudiziale di rigetto dell'istanza cautelare; la questione apparteneva al giudizio sulla protezione internazionale.
art. 60 c.p.a.
Il giudizio è stato definito con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.
art. 74, comma 2, d.P.R. n. 115/2002
La domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è stata respinta in ragione della sfavorevole definizione del giudizio.
Massime di principio
- Quando il diniego della protezione internazionale è adottato per manifesta infondatezza, la proposizione del ricorso non determina di regola la sospensione automatica della sua efficacia esecutiva; la sospensione può derivare solo da un provvedimento cautelare del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 35-bis, comma 4, del d.lgs. n. 25/2008.
- Le misure di accoglienza del richiedente protezione internazionale seguono gli effetti del procedimento relativo allo status: nelle ipotesi escluse dalla sospensione automatica, esse sono assicurate fino alla decisione sull'istanza giudiziale di sospensione, ma possono cessare quando tale istanza sia stata respinta e il diniego resti esecutivo.
- Quando la cessazione delle misure di accoglienza consegue in modo vincolato al rigetto giudiziale dell'istanza di sospensione del diniego di protezione internazionale, l'amministrazione non è tenuta a svolgere un'autonoma verifica sulla regolarità della procedura accelerata, la cui contestazione appartiene al giudizio sulla protezione internazionale.
- La legittimità di un provvedimento amministrativo deve essere valutata secondo il principio tempus regit actum, con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua emanazione; un provvedimento giudiziale favorevole sopravvenuto non rende illegittimo retroattivamente l'atto amministrativo già adottato.
- Gli elementi sopravvenuti alla formazione dell'atto amministrativo possono eventualmente fondare una nuova iniziativa dell'interessato o una nuova valutazione dell'amministrazione, ma non costituiscono, di per sé, parametro per annullare l'atto originario.
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