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Sentenza

Sentenza del 07/06/2017 n. 2520 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

IVA - Cessione di azienda - Trasferimento plafond - Utilizzo plafond cedente.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

È stato riconosciuto che, in mancanza di una disposizione speciale, deve applicarsi la disciplina generale della cessione d’azienda. Il diritto di utilizzare il plafond, quale rapporto connesso all’attività aziendale, si trasferisce insieme agli altri rapporti giuridici facenti capo all’azienda ceduta. La cessionaria può quindi utilizzare il plafond della cedente, nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa IVA.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la possibilità, per la società cessionaria di un’azienda, di acquisire e utilizzare il plafond IVA maturato dalla società cedente, così da effettuare acquisti e importazioni di beni e servizi senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera c), del d.P.R. 633/1972. Il punto centrale è l’assenza di una disciplina specifica sul trasferimento del plafond in caso di cessione d’azienda.

Norme richiamate

  • Art. 8, comma 1, lettera c), d.P.R. 633/1972

    acquisto e importazione di beni e servizi senza pagamento dell’IVA

    La norma disciplina il beneficio spettante agli esportatori abituali, consentendo di effettuare acquisti e importazioni senza applicazione dell’IVA entro il limite del plafond disponibile.

  • Disciplina generale della cessione d’azienda

    In assenza di una disciplina specifica sul trasferimento del plafond, il beneficio segue l’azienda ceduta e si trasferisce alla cessionaria insieme agli altri rapporti giuridici connessi all’esercizio dell’attività.

Massime di principio

  • In caso di cessione d’azienda, i diritti e i rapporti funzionalmente collegati all’attività possono trasferirsi al cessionario anche quando manca una disciplina speciale, purché non vi siano disposizioni contrarie.
  • Il plafond IVA può essere considerato trasferibile insieme all’azienda ceduta, consentendo alla cessionaria di subentrare nell’utilizzo del beneficio maturato dalla cedente.
  • L’utilizzo del plafond trasferito resta soggetto ai limiti quantitativi, agli adempimenti formali e ai requisiti sostanziali previsti dalla normativa IVA.
  • La cessione di singoli beni o di un complesso non qualificabile come azienda non comporta necessariamente il trasferimento del plafond: occorre verificare l’effettivo trasferimento dell’attività e dei rapporti ad essa inerenti.

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