Cassazione Civile, Ordinanza n. 08297/2023 del 23/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La contribuente impugnava una sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva confermato il parziale rigetto del ricorso avverso un avviso di accertamento per IRPEF, oltre accessori, relativo all'anno d'imposta 2008. L'accertamento traeva origine da due processi verbali di constatazione e da un accertamento analitico-induttivo ex art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, fondato sulla contestazione di operazioni parzialmente inesistenti e sulla rettifica del reddito d'impresa delle società partecipate operanti nei settori edilizio e immobiliare, con riflessi anche ai fini IVA. Nei gradi di merito erano state ritenute non provate le caparre confirmatorie asseritamente escluse da IVA per difetto di prova dei contratti preliminari, pur escludendosi un danno erariale perché gli importi risultavano contabilizzati al rogito definitivo; erano state inoltre ritenute dovute le sanzioni per omessa fatturazione nell'anno di incasso e legittima la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci di società a ristretta base sociale. In cassazione la ricorrente aveva proposto nove motivi, ma la Corte non entra nel merito perché prende atto dell'istanza di definizione agevolata dei carichi pendenti ex art. 6 d.l. n. 193/2016 e della conseguente rinuncia al ricorso, ritenuta valida e conoscibile dalla controparte tramite la comunicazione dell'ordinanza precedente, nonostante la mancata notifica formale.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'estinzione del processo per rinuncia al ricorso. Ha ritenuto che la rinuncia, quale atto unilaterale e recettizio, fosse validamente sottoscritta dalla parte e dal difensore e idonea a produrre effetti processuali, poiché l'Agenzia delle Entrate ne era stata comunque portata a conoscenza tramite la comunicazione dell'ordinanza della Corte. Le spese sono state compensate in considerazione degli oneri sostenuti dalla contribuente per la definizione agevolata intrapresa.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
richiamato come base dell'accertamento analitico-induttivo posto a fondamento della rettifica del reddito d'impresa
art. 15 d.P.R. n. 633/1972
richiamato in relazione alla tesi difensiva sulla non assoggettabilità ad IVA delle caparre confirmatorie
art. 6 del d.l. n. 193/2016
richiamato quale base normativa della definizione agevolata dei carichi pendenti cui la ricorrente ha aderito
d.P.R. n. 600 del 1973
citato come disciplina dell'accertamento dei redditi d'impresa
d.P.R. n. 633/72
citato come disciplina IVA rilevante rispetto alle somme incassate e alla fatturazione
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione è un atto unilaterale e recettizio: produce l'estinzione del processo quando sia validamente sottoscritta dalla parte e dal difensore e risulti portata a conoscenza della controparte.
- La mancata notificazione formale della rinuncia non impedisce l'effetto estintivo se la controparte abbia comunque avuto conoscenza certa dell'atto attraverso modalità processualmente idonee.
- In presenza di estinzione del giudizio per rinuncia, la Corte non si pronuncia sui motivi di ricorso e può compensare le spese in considerazione delle circostanze emergenti dagli atti.
- Nel contenzioso tributario, l'accertamento analitico-induttivo può essere fondato su elementi relativi a operazioni contestate e sulla rettifica del reddito d'impresa, con possibili riflessi anche sulla posizione dei soci di società a ristretta base sociale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 23 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08275/2023 del 23/03/2023
- ordinanza_civile · 23 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08276/2023 del 23/03/2023
- ordinanza_civile · 23 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08278/2023 del 23/03/2023
- ordinanza_civile · 23 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08279/2023 del 23/03/2023
- ordinanza_civile · 23 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08280/2023 del 23/03/2023
- ordinanza_civile · 23 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08281/2023 del 23/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →