Cassazione Penale, Sentenza n. 51210/2023 del 21/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di patteggiamento per errata qualificazione giuridica dei fatti: quanto alla bancarotta fraudolenta documentale, si contestava che la condotta di omessa tenuta delle scritture contabili sarebbe dovuta rientrare nello schema di cui all'art. 217 L.F.; quanto alla bancarotta fraudolenta patrimoniale, si deduceva che l'atto di distrazione avrebbe dovuto essere qualificato come appropriazione indebita ex art. 646 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per mancata dimostrazione di un "errore manifesto" nella qualificazione dei fatti (quale limite del sindacato sulla sentenza di patteggiamento). Tuttavia ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente all'applicazione delle pene accessorie fallimentari (art. 216, comma 4, L.F.), ritenute illegittimamente applicate perché il patteggiamento aveva comportato una pena detentiva non superiore a due anni: secondo la giurisprudenza l'art. 445 c.p.p. impedisce l'applicazione delle pene accessorie obbligatorie quando la pena concordata è <= 2 anni. Pertanto le pene accessorie sono eliminate; il resto della sentenza è confermato. Ricorso dichiarato inammissibile nel resto.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Norma che regola l'accordo sulla pena (patteggiamento); in tema di impugnazione limita il sindacato sulla qualificazione giuridica salvo errori manifesti
art. 216 L.F.
Prevede le fattispecie di bancarotta fraudolenta e le pene accessorie fallimentari; la Corte ha ritenuto che non prevalga sulla disciplina del patteggiamento (art. 445 c.p.p.) quanto all'applicabilità delle pene accessorie quando la pena concordata è <= 2 anni
art. 216, comma 4, L.F.
Comma che dispone pene accessorie fallimentari; la sua applicazione è stata annullata perché incompatibile con il limite del patteggiamento di pena non superiore a due anni
art. 217 L.F.
Schema penale richiamato dal ricorrente per la bancarotta documentale (omessa tenuta delle scritture); la Corte ha ritenuto che la semplice censura non dimostrava un errore manifesto nella qualificazione adottata dal giudice di merito
art. 223, comma 1, L.F.
Norma richiamata nel capo d'imputazione originario (riferita alla fattispecie contestata), parte del quadro normativo del reato fallimentare
art. 219, comma 2, n. 1 L.F.
Ulteriore norma citata nel capo d'imputazione relativa a condotte rilevanti in tema di bancarotta
art. 646 cod. pen.
Norma sull'appropriazione indebita evocata dal ricorrente per ricondurre la distrazione patrimoniale ad altra fattispecie; la Corte ha ritenuto la censura non dimostrativa di un errore manifesto
art. 445, comma 1 cod. proc. pen.
Disciplina le conseguenze del patteggiamento: quando la pena concordata è non superiore a due anni impedisce l'applicazione di pene accessorie obbligatorie previste da norme speciali
art. 445, comma 1-ter cod. proc. pen.
Prevede eccezioni all'applicabilità delle regole del patteggiamento in alcuni reati; la Corte ha osservato che il reato di cui all'art. 216 L.F. non rientra tra tali eccezioni introdotte dalla legge n. 3/2019
art. 620, comma 1, lett. I) cod. proc. pen.
Consente alla Corte di Cassazione di correggere l'illegalità della pena (inclusa quella accessoria) senza rinvio; utilizzato quale fondamento per eliminare le pene accessorie dalla sentenza impugnata
Massime di principio
- Il sindacato sulla qualificazione giuridica in una sentenza di patteggiamento è ammesso in Cassazione solo se l'errore è manifesto, cioè evidente senza margini di opinabilità dal testo dell'imputazione e della sentenza
- Quando il patteggiamento comporta una pena detentiva non superiore a due anni, non possono essere applicate le pene accessorie obbligatorie previste da norme speciali: prevale la disciplina del patteggiamento (art. 445 c.p.p.)
- L'illegalità nella determinazione delle pene accessorie è rilevabile d'ufficio in Cassazione anche se il ricorso è inammissibile, salvo il caso di ricorso tardivo; la Corte può quindi annullare senza rinvio la parte relativa alle pene accessorie
- Per censurare con successo la qualificazione del fatto dopo un patteggiamento, il difensore deve dimostrare l'errore in modo chiaro e autosufficiente, mostrando l'evidente disallineamento tra i fatti descritti e la fattispecie applicata
- In casi di contestazione tra fattispecie fallimentari e delitti comuni (es. appropriazione indebita), è necessario dedicare argomentazione probatoria e giuridica precisa per dimostrare che gli elementi descritti rientrano esclusivamente nella fattispecie alternativa
- Il giudice di legittimità può eliminare o correggere direttamente pene accessorie illegittime ai sensi dell'art. 620 c.p.p. quando ricorrono i presupposti, senza necessità di rinvio
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