Cassazione Civile, Ordinanza n. 09176/2023 del 03/04/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (società finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento ICI per l'anno 2010 relativo a un immobile concesso in locazione finanziaria dalla società di leasing a una società utilizzatrice. Il contratto era stato risolto per morosità nel 2008, ma l'immobile non era stato immediatamente restituito ed era rimasto nella disponibilità dell'utilizzatrice anche nel 2010. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto; in appello la decisione era stata riformata e il ricorso originario respinto, sul rilievo che soggetto passivo ICI dovesse essere l'utilizzatore per tutta la durata del contratto. In Cassazione la società contribuente ha proposto tre motivi: 1) nullità della sentenza per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, assumendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto l'appellata non costituita; 2) violazione delle norme sull'ICI e sull'IMU in tema di soggettività passiva, sostenendo che, dopo la risoluzione del leasing e in difetto di riconsegna, il soggetto passivo non fosse l'utilizzatore ma la società proprietaria; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda subordinata di disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo e il secondo motivo: quanto al primo, ha rilevato che la censura non dimostrava la decisività dell'errore processuale, mancando la prova che la pretesa erronea declaratoria di contumacia avesse influito in modo determinante sulla decisione; quanto al secondo, ha ribadito l'orientamento secondo cui, in caso di risoluzione del leasing, ai fini ICI/IMU torna soggetto passivo il locatore, anche se non abbia ancora riacquisito la materiale disponibilità del bene, perché rileva l'esistenza del vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata e non la mera detenzione di fatto. Ha invece accolto il terzo motivo, rilevando che la CTR non si era pronunciata sulla domanda subordinata di disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza del quadro normativo, con conseguente violazione dell'art. 112 c.p.c. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo, in diversa composizione, per l'esame della questione sulle sanzioni.
Norme richiamate
art. 111, secondo comma, Cost.
Richiamato come parametro del requisito di motivazione e del corretto svolgimento del processo, ma la censura fondata su tale norma è stata ritenuta infondata per mancanza di decisività del vizio processuale dedotto.
art. 101 c.p.c.
Invocato in relazione al contraddittorio; la Corte ha escluso che la dedotta violazione fosse idonea a determinare la cassazione senza la dimostrazione del concreto pregiudizio.
art. 24 Cost.
Richiamato quale diritto di difesa; la Corte ha richiesto, per rilevare il vizio, la prova che l'errore processuale abbia inciso in modo decisivo sulla decisione.
artt. 32 e 33, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
Norme processuali tributarie richiamate dalla ricorrente a sostegno della censura sul contraddittorio; la Corte non ha ritenuto fondato il motivo.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Vizio processuale dedotto per la prima e la terza censura; la Corte ha distinto tra vizio processuale non decisivo e omessa pronuncia su domanda ritualmente riproposta.
art. 1 d.lgs. n. 504 del 1992
Richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo in tema di soggettività passiva ICI; la Corte ha confermato la soluzione secondo cui, dopo la risoluzione del leasing, il locatore torna soggetto passivo.
art. 3 d.lgs. n. 504 del 1992
Norma richiamata insieme all'art. 1 del medesimo decreto per la disciplina dell'ICI; la Corte ne ha letto la soggettività passiva in coerenza con la giurisprudenza su leasing risolto.
art. 1, comma 672, l. n. 147 del 2013
Richiamato quale norma di raffronto nel secondo motivo; la Corte ha richiamato l'orientamento sull'IMU per interpretare la soggettività passiva anche ai fini ICI.
art. 112 c.p.c.
La Corte ha accolto il motivo perché il giudice di merito aveva omesso di pronunciare sulla domanda subordinata di disapplicazione delle sanzioni, violando il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 4 d.lgs. n. 504 del 1992
Norma riportata nella motivazione per affermare che, per gli immobili concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario dalla stipula e per tutta la durata del contratto, ma non oltre la risoluzione del vincolo.
art. 9 d.lgs. n. 23 del 2011
Richiamato come disposizione identica a quella IMU che conferma la soggettività passiva del locatario solo per la durata del contratto; dopo la risoluzione, la mera detenzione senza titolo non rileva ai fini tributari.
art. 8 d.lgs. n. 23 del 2011
Richiamato per spiegare che, ai fini impositivi, il concetto di possesso ha contenuto diverso e più ampio rispetto al possesso civilistico ex art. 1140 c.c.
art. 1140, primo comma, c.c.
Menzionato per il raffronto tra possesso civilistico e nozione fiscale di possesso, più ampia ai fini IMU/ICI.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Utilizzato per la dedotta violazione di legge nel secondo motivo, poi respinto nel merito.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la violazione di norme processuali è motivo idoneo solo se il vizio abbia inciso in modo determinante sul contenuto della decisione; occorre quindi allegare e dimostrare la decisività concreta dell'errore processuale denunciato.
- In tema di ICI/IMU su immobile concesso in leasing, se il contratto è risolto, il soggetto passivo torna a essere il locatore-proprietario anche se il bene non sia ancora stato materialmente riconsegnato, poiché ai fini impositivi rileva il permanere di un vincolo contrattuale che legittimi la detenzione qualificata; una volta cessato il rapporto, la mera detenzione di fatto senza titolo non assume rilievo tributario.
- La disciplina della soggettività passiva ai fini fiscali degli immobili in leasing non coincide con la nozione civilistica di possesso ex art. 1140 c.c., avendo il legislatore fiscale attribuito rilievo alla situazione giuridica e non alla sola disponibilità materiale del bene.
- Il giudice di merito deve pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni ritualmente proposte o riproposte: l'omessa decisione sulla domanda subordinata di disapplicazione delle sanzioni integra violazione dell'art. 112 c.p.c. e comporta cassazione con rinvio per il relativo esame.
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