Sentenza n. 7552/2026 - Roma, Sezione 4T
per l’annullamento - del provvedimento con cui è stato comunicato alla ricorrente l’esito di “NON SUPERATA” della prova scritta del concorso pubblico su base territoriale, per titoli ed esami, per il reclutamento di n° 101 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli dell’Avvocatura dello Stato e nei ruoli del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali nell’Area degli assistenti (Codice Concorso: AVV/CONS/ASSISTENTI/A/B), tenutasi in data 18/12/2025, con l’attribuzione del punteggio di 20/30 a fronte di un punteggio minimo di 21/30; - dei verbali della Commissione esaminatrice, nella parte in cui sono stati approvati i quesiti della prova scritta e le relative griglie di correzione, con particolare riferimento ai quesiti n° 31, n° 6 e n° 16; - ove medio tempore pubblicata, della graduatoria finale di merito del predetto concorso, nella parte in cui non include il nominativo della ricorrente tra i candidati idonei; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, a quelli impugnati con riserva di proporre motivi aggiunti all’esito della loro conoscenza; e per l’accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente al riconoscimento da parte del Giudice adito del giusto punteggio e della rettifica dello stesso, con il conferimento di + 1,00 punto in favore della sig.ra Fasano per ogni risposta al quesito ritenuta corretta, secondo il seguente criterio: +0,25 in ragione dell’annullamento della penalità per risposta errata e +0,75 in ragione della risposta comunque corretta, con conseguente declaratoria di idoneità e inserimento nella graduatoria di merito.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esito di non superamento della prova scritta di un concorso pubblico, con punteggio di 20/30 anziché il minimo di 21/30, nonché quesiti e griglie di correzione relativi ai quesiti nn. 6, 16 e 31
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'esito della prova scritta del concorso per il reclutamento di 101 unità di personale non dirigenziale, chiedendo l'attribuzione di un punto aggiuntivo per ciascuna delle risposte contestate, la declaratoria di idoneità e l'inserimento in graduatoria. Con il primo motivo ha contestato il quesito n. 31, relativo all'art. 21-octies l. 241/1990, sostenendo che, oltre alla risposta b), anche la risposta c) avrebbe dovuto essere considerata corretta, in quanto riferita al meccanismo previsto dal secondo periodo del comma 2 della disposizione. Con il secondo motivo ha contestato il quesito n. 6, relativo all'art. 6 d.lgs. 36/2023, sostenendo che la domanda imponesse un'attività meramente mnemonica e che i distrattori fossero eccessivamente plausibili, con violazione dei principi di ragionevolezza, logicità e non ambiguità. Con il terzo motivo ha contestato il quesito n. 16, relativo alle funzioni dell'Avvocatura dello Stato a vantaggio delle Regioni a statuto ordinario ai sensi della l. 103/1979, sostenendo che il verbo "esercita" rendesse ambigua la distinzione tra la risposta b), ritenuta corretta dall'Amministrazione, e la risposta d), da lei selezionata. Le Amministrazioni resistenti hanno chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, definendo il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. Il Collegio ha affermato che l'Amministrazione dispone di ampia discrezionalità nella formulazione dei quiz e nella valutazione delle risposte, sindacabile soltanto quando il quesito sia assolutamente incomprensibile, la risposta prescelta sia irragionevole o sia fornito almeno un principio di prova dell'arbitrarietà o illogicità della soluzione. Ha tuttavia ribadito che, nei test a risposta multipla, la domanda deve essere chiara, completa e non ambigua e deve prevedere una sola risposta indubitabilmente esatta. Il quesito n. 31 è stato ritenuto legittimo: la risposta b) riproduce correttamente la regola generale dell'art. 21-octies, comma 2, primo periodo, l. 241/1990, mentre la risposta c) è solo parzialmente conforme alla norma, poiché il secondo periodo della disposizione riguarda specificamente la mancata comunicazione di avvio del procedimento e non ha portata generale. Il quesito n. 6 è stato ritenuto legittimo perché l'art. 6 d.lgs. 36/2023 riguarda i principi di solidarietà e sussidiarietà orizzontale e non il principio di concorrenza; il riferimento espresso alla disposizione rendeva esigibile la conoscenza del suo contenuto, senza che ciò trasformasse la prova in un esercizio irragionevolmente mnemonico. Anche il quesito n. 16 è stato ritenuto legittimo: la risposta b) è l'unica pienamente aderente all'art. 10, comma 1, l. 103/1979, che estende alle Regioni a statuto ordinario le funzioni dell'Avvocatura dello Stato nei confronti dell'amministrazione statale quando le Regioni decidano di avvalersene. La risposta d), selezionata dalla ricorrente, introduce invece una limitazione delle funzioni non prevista dalla norma. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna della ricorrente al pagamento di 1.000 euro di spese di lite, oltre accessori, in favore delle Amministrazioni resistenti, in solido.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente al TAR di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata in sede di decisione della domanda cautelare, verificati i presupposti processuali e l'integrità del contraddittorio e dell'istruttoria.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
La violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti non determina l'annullabilità del provvedimento vincolato quando sia palese che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso; la regola relativa alla mancata comunicazione di avvio del procedimento opera invece nello specifico ambito previsto dal secondo periodo della disposizione.
art. 6 d.lgs. 36/2023
La disposizione disciplina i principi di solidarietà e sussidiarietà orizzontale e i rapporti con gli enti del Terzo settore; non contiene il riferimento al principio di concorrenza indicato dalla candidata.
art. 97, comma 2, Cost.
È richiamato quale fondamento delle esigenze di buon andamento e celerità perseguite mediante prove concorsuali a risposta multipla, con limitazione della discrezionalità valutativa e maggiore par condicio tra i candidati.
art. 10, comma 1, l. 103/1979
“Le funzioni dell’Avvocatura dello Stato nei riguardi dell'amministrazione statale sono estese alle regioni a statuto ordinario che decidano di avvalersene con deliberazione del consiglio regionale da pubblicarsi per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della regione”
La norma estende alle Regioni a statuto ordinario che decidano di avvalersene le funzioni dell'Avvocatura dello Stato esercitate nei riguardi dell'amministrazione statale; la risposta concorsuale corretta deve aderire integralmente a tale previsione.
Massime di principio
- Nelle prove concorsuali a risposta multipla l'Amministrazione gode di ampia discrezionalità nella scelta dei quesiti e nella valutazione delle risposte; il sindacato giurisdizionale è ammesso quando il quesito sia assolutamente incomprensibile, la risposta prescelta sia irragionevole oppure sia fornito almeno un principio di prova dell'arbitrarietà o illogicità della soluzione.
- Un quesito a risposta multipla è legittimo solo se formulato in modo chiaro, completo e non ambiguo e se contempla una sola risposta indubitabilmente esatta; la commissione non può costringere il candidato a scegliere la risposta soltanto meno errata o approssimativamente più accettabile.
- Quando un quesito giuridico richiama espressamente una disposizione normativa con formule quali "ai sensi dell'articolo", "secondo l'articolo" o equivalenti, la risposta corretta deve essere pienamente congruente con il diritto positivo vigente; una risposta solo parzialmente aderente alla disposizione non può essere equiparata a quella esatta.
- Nel caso di prove concorsuali aventi carattere nozionistico, è legittimo richiedere la conoscenza puntuale di disposizioni normative e dei principi contenuti in una specifica disciplina; il carattere mnemonico della domanda non determina di per sé l'illegittimità del quesito.
- Anche quando il quesito richiama una fonte normativa nel suo complesso, senza indicare uno specifico articolo, la tecnica di formulazione è ammissibile, purché la risposta individuata come esatta sia quella pienamente conforme al diritto positivo vigente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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