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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02391/2024 del 24/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (erede)

La controversia

Un avvocato aveva chiesto al Tribunale la condanna della controparte al pagamento di compensi per attività difensiva giudiziale svolta in favore del coniuge defunto della convenuta, per un importo di euro 9.221,40, nell’ambito del procedimento speciale previsto per i compensi professionali. La convenuta aveva eccepito difetto di legittimazione passiva e, comunque, prescrizione presuntiva del credito. In udienza il professionista aveva deferito giuramento decisorio sulla questione del mancato pagamento del debito, articolando tre capitoli. Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo inammissibile il giuramento decisorio. In cassazione il ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 2736 n. 1 c.c. e 233 c.p.c., oltre a vizio di motivazione apparente, sostenendo che i capitoli di giuramento erano stati formulati correttamente e che il giudice di merito li aveva erroneamente ritenuti generici, inidonei o privi di specifiche circostanze di fatto. Prima di esaminare il motivo, la Corte ha però accolto l’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per tardività, poiché l’ordinanza impugnata era stata notificata via PEC il 5 ottobre 2018 e il ricorso per cassazione era stato proposto solo il 18 febbraio 2019, oltre il termine breve di 60 giorni.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardiva proposizione, rilevando che la notificazione dell’ordinanza resa ex art. 702-ter c.p.c. aveva fatto decorrere il termine breve di 60 giorni ex art. 325, comma 2, c.p.c., spirato prima del deposito del ricorso. Di conseguenza ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite del giudizio di legittimità e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato. Il merito della censura sul giuramento decisorio non è stato esaminato, perché assorbito dalla preliminare inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 86 c.p.c.

    consente alla parte di stare in giudizio personalmente nei casi previsti.

  • art. 14 d.lgs. n. 150/2011

    ha costituito il rito utilizzato per la domanda di liquidazione del compenso professionale.

  • art. 702-ter c.p.c.

    l’ordinanza conclusiva del procedimento sommario è stata emessa ai sensi di tale norma.

  • art. 2736 n. 1 c.c.

    richiamato quale norma sul giuramento decisorio, dedotta dal ricorrente come violata.

  • art. 233 c.p.c.

    richiamato quale norma che disciplina il giuramento decisorio e la sua formulazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    costituiva il parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 325, comma 2, c.p.c.

    ha fondato la decorrenza del termine breve di 60 giorni per proporre ricorso per cassazione dopo la notificazione dell’ordinanza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    impone, in caso di inammissibilità, il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato come parametro per la misura dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La notificazione dell’ordinanza che definisce un procedimento sommario fa decorrere il termine breve per il ricorso per cassazione; il ricorso proposto oltre tale termine è inammissibile.
  • In sede di legittimità, l’eccezione di tardività del ricorso va esaminata in via pregiudiziale rispetto al motivo di impugnazione sul merito della decisione impugnata.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per tardività, resta assorbito l’esame delle censure di violazione di legge e di vizio motivazionale proposte contro il provvedimento di merito.
  • La corretta notificazione a mezzo PEC, se regolarmente documentata, è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione e, se dovuto, all’ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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