Sentenza n. 13/2026 - Catania, Sezione 4
per l’annullamento del provvedimento del 23 luglio 2025, con cui la -OMISSIS- - Sportello Unico per l’Immigrazione di -OMISSIS- ha revocato il nulla osta al lavoro subordinato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato adottata dallo Sportello Unico per l’Immigrazione regionale
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato, motivata con il carattere incompleto della documentazione richiesta per l’espletamento della pratica. Ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere, lamentando l’insufficienza dell’istruttoria e della motivazione, nonché l’assenza dei presupposti per l’annullamento d’ufficio previsti dall’art. 21-nonies della l. n. 241/1990. Il Ministero dell’Interno ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per omessa notificazione all’amministrazione che aveva adottato l’atto, ossia lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Regione indicata nel provvedimento.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per omessa notificazione all’amministrazione emanante. L’atto impugnato risultava formalmente adottato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione della Regione, che era pertanto parte necessaria del giudizio ai sensi dell’art. 41 c.p.a.; la notificazione al solo Ministero dell’Interno non era sufficiente. Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui il ricorso deve essere notificato esclusivamente all’amministrazione cui è formalmente imputabile l’atto finale, salvo il caso di atti imputabili a una pluralità di amministrazioni. Ha escluso l’errore scusabile, non ravvisando né obiettiva incertezza normativa né grave impedimento di fatto. Non è stata disposta la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 44, comma 4, c.p.a., poiché l’omissione integrava una notificazione radicalmente inesistente e non una notificazione nulla. Le spese sono state compensate, salvo il contributo unificato rimasto a carico del ricorrente. È stata inoltre confermata la non ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Norme richiamate
art. 41 c.p.a.
qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso, a pena di decadenza, deve essere notificato entro il termine di legge alla pubblica amministrazione che ha emesso l’atto impugnato
La parte necessaria cui notificare il ricorso è l’amministrazione cui è formalmente imputabile l’atto impugnato; la mancata notificazione determina l’inammissibilità del ricorso per originario e assoluto difetto del contraddittorio.
art. 37 c.p.a.
nel processo amministrativo il rimedio del riconoscimento dell’errore scusabile [...] presuppone una situazione di obiettiva incertezza normativa o di grave impedimento di fatto
L’errore scusabile è istituto eccezionale e di stretta interpretazione; non ricorre quando l’omessa notificazione all’amministrazione emanante non dipende da obiettiva incertezza normativa o da grave impedimento di fatto.
art. 44, comma 4, c.p.a.
La rinnovazione della notificazione è possibile in caso di notificazione nulla, ma non quando la notificazione all’amministrazione necessaria sia stata radicalmente omessa e quindi sia inesistente.
art. 60 c.p.a.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti, all’esito della camera di consiglio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base normativa per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente e dei soggetti menzionati.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nell’azione di annullamento, il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, all’amministrazione cui è formalmente imputabile l’atto impugnato; la mancata notificazione determina l’inammissibilità del ricorso per originario e assoluto difetto del contraddittorio.
- La partecipazione di altre amministrazioni al procedimento, anche mediante iniziativa, proposta, intesa o adozione di atti preparatori, non le rende parti necessarie del giudizio se il provvedimento finale non è formalmente imputabile anche a esse; la notificazione deve invece essere effettuata a ciascuna amministrazione quando l’atto finale sia imputabile a una pluralità di amministrazioni.
- L’errore scusabile nel processo amministrativo richiede una situazione di obiettiva incertezza normativa o un grave impedimento di fatto, non imputabile alla parte, ed è soggetto a interpretazione restrittiva.
- La rinnovazione della notificazione prevista dall’art. 44, comma 4, c.p.a. presuppone una notificazione nulla; non è applicabile quando la notificazione all’amministrazione parte necessaria sia stata completamente omessa, perché in tal caso sussiste inesistenza della notificazione.
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