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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27582/2025 del 28/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Bergamo del 20/12/2024 che aveva annullato il decreto del GIP del 21/11/2024 di sequestro finalizzato alla confisca della somma di euro 870.000, ritenuta profitto del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione. Il Tribunale, pur riconoscendo il fumus commissi delicti in relazione all'operazione tra la fallita IM.BE. s.r.l. e la Settimotour s.r.l., ha escluso la sequestrabilità della somma sostenendo che il denaro apparterrebbe alla società fallita (quindi non all'indagato), che la disponibilità dell'imputato sarebbe meramente precaria e soggetta a pretese restitutorie, e che la possibilità di concorso tra confisca statale e restituzione trasformerebbe l'ablazione in una confisca-sanzione; ha inoltre rilevato contraddizioni circa la mancata restituzione alla fallita e motivazione apparente rispetto al rilievo probatorio sulla natura fittizia della Settimotour.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata. Ha rilevato che il Tribunale ha errato nel negare la sequestreabilità della somma sulla base dell'asserita precarietà della disponibilità dell'indagato: la giurisprudenza considera centrale la nozione di disponibilità effettiva (signoria di fatto sul bene), che può sussistere indipendentemente dalla formale titolarità. La facoltà della persona offesa di ottenere restituzione e la eventuale possibilità di sequestro impeditivo non impediscono di per sé il sequestro finalizzato alla confisca quando ricorrano gli altri presupposti. Inoltre la motivazione del Tribunale è risultata apparente nella parte in cui ha escluso, in modo assertivo, la fittizietà della Settimotour nonostante la partecipazione totalitaria e l'amministrazione esclusiva a favore dell'indagato. Pertanto l'ordinanza del riesame è stata annullata.

Norme richiamate

  • art. 324 cod. proc. pen.

    Regola il riesame delle misure cautelari; qui il provvedimento del Tribunale è stato emesso a seguito del riesame ex art. 324

  • art. 325, comma 1, cod. proc. pen.

    Stabilisce che il ricorso per cassazione contro ordinanze in tema di misure cautelari reali è ammesso soltanto per violazione di legge; la Corte si è limitata al sindacato di legittà

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Disciplina il sequestro preventivo (impeditivo e finalizzato alla confisca); la Corte ha richiamato la distinzione e ricordato che la possibilità di sequestro impeditivo non esclude il sequestro finalizzato alla confisca

  • art. 240 cod. pen.

    Norma sulla confisca diretta del profitto del reato; la Corte ha rilevato che il profitto individuato può essere oggetto di sequestro quando sia nella disponibilità effettiva dell'indagato

  • art. 104-bis, 1-sexies, disp. att. cod. proc. pen.

    in tutti i casi di sequestro preventivo e confisca restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno

    La norma salva i diritti di restituzione e risarcimento della parte offesa ma non impedisce ex se l'apposizione della cautela sulle somme ritenute profitto del reato

  • art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen.

    Riferimenti ai limiti del sindacato delle motivazioni in sede di cassazione; la Corte spiega che le censure alla motivazione sono ammissibili solo in casi di motivazione inesistente o apparente

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Prevede la sanzione di nullità per motivazione inesistente o apparente; richiamato per i limiti del sindacato di motivazione

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti formali di articolazione del motivo di ricorso per cassazione richiamati nel procedimento

  • art. 1140 cod. civ.

    Richiamato per il concetto civilistico di possesso come parametro comparativo della nozione di disponibilità rilevante per il sequestro

Massime di principio

  • Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca può riguardare beni che si trovano nella disponibilità effettiva dell'indagato anche se non ne è la formale titolarità: conta la signoria di fatto sul bene, non solo la proprietà formale.
  • La possibilità che la persona offesa possa avanzare pretese di restituzione non impedisce di per sé il sequestro finalizzato alla confisca; la tutela civile della restituzione è compatibile e salva, ex art. 104-bis disp. att.
  • La possibilità di adottare misure di sequestro impeditivo non esclude l'opportunità o la legittimità di un sequestro finalizzato alla confisca quando sussistano gli elementi che ne giustificano l'applicazione.
  • Il giudice del riesame deve motivare in modo adeguato e non meramente assertivo quando esclude la sequestrabilità di beni già individuati nella disponibilità dell'indagato o quando ritiene che soggetti interposti non siano fittizi; la mancanza di adeguata argomentazione può determinare la nullità per motivazione apparente.
  • La partecipazione totalitaria e la gestione esclusiva di una società da parte di un indagato sono indizi significativi, nell'ottica cautelare, della possibile interposizione fittizia e richiedono valutazione motivata prima di escludere la rilevanza patrimoniale della società stessa.

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