Cassazione Penale, Ordinanza n. 04476/2025 del 04/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito della Corte d'appello resta ferma, compresa la valutazione sulla recidiva e il diniego delle attenuanti generiche.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato in relazione a un fatto di detenzione di una rilevante quantità di sostanza stupefacente destinata allo spaccio, con contestazione anche della recidiva e del diniego delle circostanze attenuanti generiche. Nel testo dell'ordinanza si ricava che il ricorso censurava, in particolare, la motivazione sull'applicazione della recidiva e sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, evidenziando che la Corte d'appello aveva motivato adeguatamente sia la recidiva sia il diniego delle attenuanti, valorizzando precedenti penali plurimi e specifici, alcuni successivi al reato oggetto del giudizio, nonché la quantità di sostanza detenuta (2 kg di hashish), la finalità di spaccio e il ruolo rilevante di corriere nell'ambito del traffico illecito.
Norme richiamate
art. 99 c.p.
La recidiva può essere legittimamente applicata quando il giudice di merito dia conto di precedenti penali plurimi e specifici, valorizzando in motivazione anche la loro incidenza sulla personalità del reo e sul disvalore della condotta.
art. 62-bis c.p.
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è congruamente motivato quando il giudice richiami elementi negativi quali i precedenti penali, la quantità della droga e il ruolo significativo svolto nell'illecito.
art. 73 d.P.R. 309/1990
La detenzione di una consistente quantità di sostanza stupefacente, finalizzata allo spaccio, integra il contesto fattuale rilevante ai fini della conferma della responsabilità e del trattamento sanzionatorio.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La recidiva può essere confermata in sede di merito quando la motivazione non si limiti a richiamare il numero dei precedenti, ma ne metta in luce la pluralità, specificità e, se del caso, la loro collocazione temporale rispetto al fatto oggetto di giudizio.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice di merito considera complessivamente elementi di segno negativo, quali la gravità concreta del fatto, la quantità della sostanza stupefacente e il ruolo operativo dell'agente nel traffico illecito.
- Nel giudizio di legittimità, un ricorso che si limiti a contrapporre una diversa valutazione di merito alla motivazione della sentenza impugnata può essere dichiarato inammissibile quando la motivazione del giudice di appello risulti logica e adeguata.
- La rilevante quantità di stupefacente detenuta a fini di spaccio e il ruolo di trasporto/corriere nell'ambito del traffico illecito costituiscono circostanze idonee a sorreggere una valutazione di maggiore gravità del fatto e a escludere benefici di pena.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 4 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 04430/2025 del 04/02/2025
- ordinanza_penale · 4 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 04438/2025 del 04/02/2025
- ordinanza_penale · 4 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 04440/2025 del 04/02/2025
- ordinanza_penale · 4 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 04441/2025 del 04/02/2025
- ordinanza_penale · 4 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 04442/2025 del 04/02/2025
- ordinanza_penale · 4 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 04443/2025 del 04/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →