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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23677/2022 del 17/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso in cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva condannato Diaco per guida in stato di ebbrezza (tasso alcolemico accertato pari a 3,38 g/l, oltre il limite di 1,5 g/l, con aggravante per aver provocato un incidente). Il ricorrente deduceva: 1) violazione di norme processuali e inutilizzabilità del risultato del prelievo ematico eseguito in ospedale senza il suo consenso (richiamando artt. 359-bis e 224-bis c.p.p.); 2) insufficiente motivazione del rigetto della richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Sul merito, la Corte ha ritenuto corretta l'utilizzabilità del prelievo ematico effettuato in ospedale su richiesta della polizia giudiziaria anche in assenza di un consenso specifico, richiamando l'interpretazione prevalente secondo cui l'art. 186 c.d.s. attua la riserva di legge dell'art. 13 Cost. senza prevedere un consenso preventivo dell'interessato per il prelievo finalizzato all'accertamento del tasso alcolemico. Ha altresì confermato che il diniego delle attenuanti generiche è adeguatamente motivato quando il giudice dichiara di avere valutato i criteri di cui all'art. 133 c.p. e non emergono elementi positivi esplicitamente indicati dalla difesa.

Norme richiamate

  • art. 186 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada)

    art. 186, commi 2, lett. c) e 2-bis

    La disciplina specifica per la guida in stato di ebbrezza attua la riserva di legge di cui all'art. 13, comma 2 Cost. e non richiede un consenso preventivo dell'interessato per il prelievo di campioni biologici effettuato in una struttura sanitaria su richiesta della polizia giudiziaria ai fini dell'accertamento del tasso alcolemico

  • art. 359-bis cod. proc. pen.

    Norma sulle nullità e inutilizzabilità: applicata dalla difesa come argomento di inutilizzabilità dei risultati del prelievo, ma la Corte ha ritenuto la questione risolta dalla normativa speciale e dalla giurisprudenza prevalente che ammette l'utilizzabilità dei prelievi eseguiti su richiesta della P.G.

  • art. 224-bis cod. proc. pen.

    Richiamata congiuntamente all'art. 359-bis dalla difesa; la Corte ha ritenuto che la mancata espressione di consenso non determini, di per sé, l'inutilizzabilità dei risultati degli accertamenti alcolemici eseguiti in ospedale su richiesta della P.G.

  • art. 13, comma 2 Cost.

    La riserva di legge in materia di limitazioni della libertà personale è stata considerata rispettata dalla specifica disciplina dell'art. 186 c.d.s.; quindi il prelievo per accertamento alcolemico non richiede un consenso ulteriore rispetto alle forme previste dalla pratica medica strumentale

  • art. 62-bis cod. pen. e art. 133 cod. pen.

    art. 62-bis c.p.; art. 133 c.p.

    In tema di attenuanti generiche è sufficiente che il giudice dia conto di avere valutato e applicato i criteri di cui all'art. 133 c.p.; il diniego non richiede un'analisi esaustiva di tutti gli elementi favorevoli, mentre la riconoscenza delle attenuanti necessita di motivazione positiva sugli elementi che giustificano la mitigazione

Massime di principio

  • Il prelievo ematico o di altri campioni biologici effettuato in struttura sanitaria su richiesta della polizia giudiziaria per accertare il tasso alcolemico è generalmente utilizzabile anche in assenza del consenso espresso dell'interessato, perché disciplinato dalla norma speciale (art. 186 c.d.s.) che attua la riserva di legge dell'art. 13 Cost.
  • La contestazione dell'utilizzabilità dei risultati basata esclusivamente sulla mancata acquisizione del consenso ha scarse probabilità di successo: la difesa, se vuole incidere sull'efficacia probatoria del prelievo, dovrebbe puntare su altre vizi tecnici (modalità del prelievo, catena di custodia, conformità delle procedure sanitarie, documentazione, eventuali errori analitici).
  • Quanto alle attenuanti generiche, il ricorso in cassazione è inefficace se il giudice di merito ha esplicitamente riferito di aver valutato i criteri di cui all'art. 133 c.p.; la difesa dovrebbe documentare e provare elementi positivi concreti e specifici affinché il giudice li ritenga decisivi per riconoscere le attenuanti.
  • In sede di impugnazione, è utile proporre argomentazioni puntuali su profili di diritto e di fatto (violazioni procedurali specifiche, carenze probatorie, criteri applicativi delle norme) perché le censure generiche sono normalmente ritenute inammissibili o prive di rilievo.

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