Ordinanza n. 226/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione del Lotto 1 di una gara per l'acquisto di apparecchiature elettromedicali e attrezzature sanitarie, nonché verbale di valutazione delle offerte tecniche
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ricorrente ha impugnato, limitatamente al Lotto 1 relativo a un apparecchio per anestesia, la determina di aggiudicazione della gara adottata dall'azienda ospedaliera in favore di un'altra impresa, nonché il verbale di valutazione delle offerte tecniche e, ove occorrente, gli ulteriori verbali. Ha chiesto, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia degli atti impugnati e, nell'eventualità di stipulazione del contratto, la declaratoria di inefficacia ai sensi degli artt. 121, comma 1, lett. c) e d), e 122 c.p.a. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente riportati i singoli vizi di legittimità dedotti contro la valutazione tecnica o l'aggiudicazione.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare. Pur senza pronunciarsi sulla fondatezza dei motivi di merito, ha ritenuto che, in caso di eventuale accoglimento del ricorso, l'ordinamento metta a disposizione del giudice strumenti processuali idonei a reintegrare l'interesse leso. Ha inoltre considerato che l'interesse della ricorrente è prevalentemente economico e riferito a un appalto di importo limitato, mentre prevale l'interesse pubblico all'avvio del servizio di cardiochirurgia presso il reparto di nuova istituzione, in ragione della necessità di disporre del materiale indispensabile per assicurare un adeguato servizio ai pazienti. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in euro 1.000,00, oltre accessori di legge. La trattazione del merito è stata fissata per il 14 ottobre 2026.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata nell'ambito della tutela cautelare prevista dal codice del processo amministrativo; il TAR ha negato la sospensione dopo aver comparato gli interessi coinvolti.
art. 121, comma 1, lett. c) e d), c.p.a.
declaratoria di inefficacia del contratto stesso, ai sensi e per gli effetti degli artt. 121 comma 1, lett. c) e d) e 122 c.p.a.
Le disposizioni sono state richiamate dalla ricorrente per chiedere l'inefficacia del contratto eventualmente stipulato; l'ordinanza non decide tale domanda.
art. 122 c.p.a.
declaratoria di inefficacia del contratto stesso, ai sensi e per gli effetti degli artt. 121 comma 1, lett. c) e d) e 122 c.p.a.
La disposizione è stata richiamata dalla ricorrente in relazione alla sorte del contratto eventualmente stipulato; l'ordinanza non ne applica il regime in via definitiva.
Massime di principio
- Nella fase cautelare relativa all'impugnazione di un'aggiudicazione, il giudice deve comparare l'interesse del concorrente alla sospensione dell'atto con l'interesse pubblico alla continuità o all'avvio di un servizio essenziale.
- L'interesse cautelare del concorrente può risultare recessivo quando abbia natura prevalentemente economica e sia riferito a un appalto di importo limitato, mentre la sospensione rischi di compromettere l'avvio di un servizio sanitario connesso alla tutela dei pazienti.
- La possibilità di utilizzare, in caso di eventuale accoglimento nel merito, strumenti processuali idonei a reintegrare l'interesse leso costituisce un elemento rilevante nella valutazione cautelare contro la sospensione dell'aggiudicazione.
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