Sentenza n. 677/2026 - Milano, Sezione 4
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio rifiuto seguito ad una richiesta di adozione di un provvedimento con riferimento ad una concessione perpetua d’uso di una tomba di famiglia; della persistente esistenza, validità ed efficacia della concessione stessa, nonché della titolarità di un campo cimiteriale ricevuto in donazione;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio del Comune di Como sull'istanza del 17 settembre 2025 diretta a ottenere una pronuncia sulla sussistenza, scadenza o estinzione di una concessione cimiteriale perpetua
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune sull’istanza con cui domandavano l’adozione di un provvedimento relativo alla concessione cimiteriale della famiglia, nonché l’accertamento della persistente esistenza, validità ed efficacia della concessione perpetua e della loro titolarità del campo cimiteriale ricevuto in donazione. Hanno invocato l’art. 92 d.P.R. n. 285/1990, la disapplicazione o l’annullamento delle disposizioni regolamentari comunali, l’esistenza di una concessione perpetua di fatto, la violazione dei principi di legittimo affidamento, continuità e buona fede e i vizi di eccesso di potere per sviamento, difetto di istruttoria e difetto di motivazione. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso, producendo due precedenti note, del 24 aprile e del 12 maggio 2025, con cui aveva già respinto analoghe istanze e rappresentato la contrarietà delle concessioni perpetue alla demanialità dei cimiteri, affermando la necessità di rinnovare la concessione ormai scaduta.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso ritenendolo infondato. Le note comunali del 24 aprile e del 12 maggio 2025 sono state qualificate come atti aventi natura provvedimentale, con i quali l’amministrazione aveva già espresso una decisione negativa sulle medesime pretese. L’istanza del 17 settembre 2025 si è limitata a reiterare le richieste precedenti, senza introdurre elementi di novità. Pertanto, non sussisteva un nuovo obbligo del Comune di avviare e concludere un procedimento con provvedimento espresso: l’azione avverso il silenzio non può essere utilizzata per ottenere una nuova decisione su una pretesa già respinta con provvedimento espresso e non impugnato, in assenza di mutamenti della situazione di fatto o di diritto. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 1.500,00 oltre oneri di legge.
Norme richiamate
art. 92 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285
La norma è stata invocata dai ricorrenti a sostegno della pretesa di riconoscimento della concessione cimiteriale perpetua; dalla sentenza non emerge un esame nel merito della sua applicabilità, poiché il ricorso è stato respinto per l’assenza di un obbligo di provvedere.
l. 7 agosto 1990, n. 241
È richiamata, secondo la giurisprudenza citata, in relazione ai principi di economicità ed efficacia dell’azione amministrativa, che giustificano il venir meno dell’obbligo di provvedere su istanze reiterate e prive di elementi nuovi dopo un precedente diniego espresso.
Massime di principio
- L’azione avverso il silenzio-inadempimento non è proponibile quando l’amministrazione abbia già adottato un provvedimento espresso di diniego sulla medesima pretesa e la nuova istanza si limiti a reiterare quella precedente senza introdurre elementi sostanzialmente nuovi.
- La reiterazione di un’istanza già respinta non determina un nuovo obbligo di provvedere se non sono intervenuti mutamenti nella situazione di fatto o di diritto, né il precedente provvedimento è stato impugnato.
- La qualificazione dell’atto amministrativo come provvedimento espresso, idoneo a escludere il silenzio-inadempimento, dipende dalla sua concreta funzione decisoria e dalla presenza delle ragioni del diniego, non dalla denominazione formale dell’atto.
- Le esigenze di economicità ed efficacia dell’azione amministrativa impediscono di utilizzare l’azione sul silenzio per imporre all’amministrazione di riesaminare indefinitamente una questione già definita con una decisione espressa.
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