Sentenza del 24/09/2015 n. 18922 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia che aveva ritenuto legittima una cartella emessa ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, relativa alla dichiarazione dei redditi dell'anno 1993 e notificata il 21 settembre 2001. Il motivo principale riguardava la tardività della notifica della cartella rispetto al termine decadenziale applicabile. La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo, relativo a un asserito vizio di motivazione, perché diretto in realtà a contestare un error in iudicando, ma ha accolto il secondo motivo per violazione degli artt. 36-bis e 43 del D.P.R. n. 600 del 1973, dell'art. 17 del D.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 1, commi 5-bis e 5-ter, del D.L. n. 106 del 2005.
La decisione
La Corte di cassazione ha stabilito che, per i ruoli formati e resi esecutivi dopo il 30 settembre 1999, rileva la data di notificazione della cartella e non la precedente attività interna di formazione del ruolo. Poiché la dichiarazione era stata presentata nel 1994, la cartella avrebbe dovuto essere notificata entro il 31 dicembre 1999, mentre è stata notificata il 21 settembre 2001. La notifica è quindi stata ritenuta tardiva. La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, accolto il secondo, cassato la sentenza impugnata e deciso nel merito accogliendo il ricorso originario del contribuente. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate; l'Agenzia delle entrate è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 255 euro oltre accessori.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis
Liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti in base alle dichiarazioni
La liquidazione automatizzata delle dichiarazioni deve rispettare i termini decadenziali previsti per la notificazione della relativa cartella di pagamento.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43
Richiamato dal contribuente nell'ambito della disciplina dei termini entro i quali l'Amministrazione può esercitare il proprio potere impositivo.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17
La precedente decisione regionale aveva ritenuto tempestiva l'iscrizione a ruolo; la Cassazione ha invece chiarito che, nel caso esaminato, assume rilievo decisivo il termine per la notifica della cartella.
D.L. n. 106 del 2005, art. 1, commi 5-bis e 5-ter, convertito dalla L. n. 156 del 2005
La disciplina transitoria impone, per le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001, la notificazione della cartella entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla presentazione. La normativa si applica anche a situazioni anteriori ancora non definite con sentenza passata in giudicato, salvo il caso di ruoli formati e resi esecutivi entro il 30 settembre 1999.
Massime di principio
- Quando una cartella deriva dalla liquidazione automatizzata della dichiarazione, occorre verificare non solo la data di formazione del ruolo, ma soprattutto il termine decadenziale entro il quale la cartella è stata notificata.
- Per i ruoli formati e resi esecutivi dopo il 30 settembre 1999, la notifica della cartella è l'adempimento decisivo ai fini della tempestività; le attività interne dell'Amministrazione non sostituiscono tale notificazione.
- La disciplina transitoria introdotta nel 2005 può applicarsi anche a dichiarazioni e rapporti tributari anteriori, se la controversia non era ancora definita con giudicato.
- Nel caso di dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001, il termine indicato dalla sentenza è il 31 dicembre del quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione.
- La contestazione della tardività deve essere formulata come violazione o falsa applicazione di legge quando riguarda il calcolo del termine; qualificarla soltanto come vizio di motivazione può comportare l'inammissibilità del motivo.
- La notifica del ricorso per cassazione all'Agenzia delle entrate può essere effettuata anche presso un ufficio periferico, oltre che presso la sede centrale, e l'eventuale difetto di individuazione può comunque essere sanato dalla costituzione dell'Agenzia.
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