Sentenza n. 1058/2026 - Bologna, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: bandi e atti di nuove procedure concorsuali per operatori socio-sanitari, nonché esiti, prove, graduatorie e atti connessi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, inseriti nelle graduatorie formate a seguito del concorso congiunto del 2021 per sei posti di operatore socio-sanitario, hanno impugnato il bando del nuovo concorso congiunto per quattro posti pubblicato nel giugno 2023, nonché gli atti della selezione indetta dall'ASP Città di Bologna per cento posti e gli atti della procedura indetta dall'Azienda USL di Bologna. Hanno sostenuto che le amministrazioni avrebbero dovuto utilizzare prioritariamente le graduatorie preesistenti, ancora valide, anziché bandire nuove procedure, in forza della disciplina normativa e dell'art. 8 del precedente bando. Sono stati dedotti eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità, violazione di legge, difetto di motivazione in ordine alle ragioni di interesse pubblico ostative allo scorrimento e illegittimità derivata degli atti successivi. Le amministrazioni hanno eccepito, tra l'altro, l'inammissibilità del ricorso collettivo, l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e la tardività dell'impugnazione relativa alla procedura ASP.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile e comunque improcedibile, compensando integralmente le spese. Quanto all'inammissibilità del ricorso collettivo, il Collegio ha rilevato che alcuni ricorrenti avevano partecipato alle nuove selezioni e che dieci erano stati assunti dall'Azienda USL, mentre altri tre erano risultati utilmente collocati nella graduatoria ASP. Tali circostanze evidenziavano un conflitto di interessi, anche solo potenziale, tra i ricorrenti, incompatibile con il ricorso collettivo, che richiede identità delle situazioni sostanziali e processuali e assenza di conflitti di interesse. Il ricorso è stato ritenuto altresì improcedibile perché le procedure erano state concluse con l'approvazione delle graduatorie, rispettivamente il 2 febbraio 2024 e l'11 ottobre 2023, senza che tali atti conclusivi fossero stati tempestivamente impugnati; l'illegittimità dedotta avrebbe avuto natura viziante e non caducante. Inoltre, le graduatorie del concorso del 2021 erano divenute inefficaci il 7 settembre 2023 e i ricorrenti non avevano dedotto tempestivamente un interesse alla decisione ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a. Il ricorso è stato giudicato anche parzialmente tardivo con riguardo alla procedura ASP, poiché la determinazione del 30 dicembre 2022, recante approvazione del bando e decisione di bandire una nuova procedura, era stata impugnata soltanto il 27 luglio 2023. Nel merito, il TAR ha comunque ritenuto infondata la pretesa: l'utilizzo di graduatorie formate da altre amministrazioni presuppone l'appartenenza al medesimo comparto. Tale presupposto mancava perché le procedure dell'Azienda USL riguardavano il Comparto Sanità, mentre quella ASP era disciplinata dal CCNL Funzioni Locali; inoltre, le diverse procedure dell'Azienda USL si riferivano a differenti declaratorie contrattuali, pur nell'ambito del Comparto Sanità.
Norme richiamate
art. 34, comma 3, c.p.a.
La parte che intenda ottenere una pronuncia sull'illegittimità dell'atto ai soli fini risarcitori deve dedurre tempestivamente il relativo interesse; in mancanza, la sopravvenuta inefficacia della graduatoria può determinare la carenza di interesse alla decisione.
CCNL Comparto Sanità del 20 settembre 2021
Disciplina la declaratoria professionale dell'operatore socio-sanitario della precedente procedura concorsuale dell'Azienda USL.
CCNL Comparto Sanità del 2 novembre 2022
Disciplina la nuova declaratoria dell'operatore socio-sanitario nell'ambito del Comparto Sanità.
CCNL Funzioni Locali 2019-2021
Disciplina la procedura ASP per posti di operatore socio-sanitario dell'Area degli Operatori Esperti, appartenente a un comparto distinto rispetto al Comparto Sanità.
Massime di principio
- Il ricorso collettivo nel processo amministrativo è ammissibile soltanto quando ricorrono congiuntamente l'identità delle situazioni sostanziali e processuali, con identità di petitum, causa petendi e atti impugnati, e l'assenza di qualsiasi conflitto di interessi, anche potenziale, tra i ricorrenti.
- Chi propone un ricorso collettivo deve allegare e provare, già in limine litis, gli elementi necessari a dimostrare l'omogeneità delle posizioni e la concreta sussistenza delle condizioni di legittimazione e interesse di ciascun ricorrente; non è consentita la successiva scissione del ricorso tra motivi o posizioni ammissibili e inammissibili.
- Quando l'amministrazione conclude la procedura selettiva con l'approvazione della graduatoria e il ricorrente non impugna tempestivamente l'atto conclusivo, l'impugnazione degli atti preparatori può divenire improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, se i vizi dedotti hanno natura meramente viziante e non caducante.
- La sopravvenuta scadenza o inefficacia della graduatoria nella quale il ricorrente era collocato determina la carenza di interesse alla decisione, salvo che sia stato tempestivamente dedotto un interesse alla pronuncia di accertamento dell'illegittimità ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a.
- La possibilità di utilizzare una graduatoria concorsuale formata da un'altra amministrazione presuppone l'appartenenza delle procedure al medesimo comparto contrattuale; non sussiste, pertanto, un obbligo di scorrimento quando la graduatoria e la nuova procedura riguardano comparti contrattuali differenti.
- L'impugnazione della scelta di bandire una nuova procedura concorsuale deve essere proposta tempestivamente contro l'atto che approva il bando e dispone l'avvio della selezione, quando tale atto rende immediatamente percepibile la lesione derivante dalla mancata utilizzazione della graduatoria preesistente.
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