Cassazione Penale, Sentenza n. 24340/2025 del 02/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduceva la nullità della sentenza di primo grado e di quella d'appello per omessa/irregolare notifica del decreto di rinvio a giudizio. Contestava che la notifica era stata eseguita ad un indirizzo errato (Via Marco Simone n.18) mentre la sua residenza era in Via Svetonio n.22/C; il decreto sarebbe stato poi notificato al difensore d'ufficio dopo un tentativo fallito sull'indirizzo indicato. Sosteneva che si trattasse di omissione della vocatio in iudicium, che secondo l'art.179, comma 1, cod. proc. pen. integra nullità assoluta insanabile e che la successiva comparizione in dibattimento non poteva sanare tale nullità, avendo precluso attività difensive preliminari (es. deposito lista testi). La nullità era stata eccepita già in udienza davanti al Tribunale di Tivoli e nuovamente sollevata in appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto condivisibile la valutazione della Corte di appello secondo cui non si era in presenza di una totale omissione della vocatio in iudicium, ma al più di una notifica irregolare che può rientrare in un regime intermedio suscettibile di sanatoria. La sentenza di primo grado attestava che l'imputato aveva partecipato personalmente all'udienza del 24.1.2023, dopo cinque udienze non trattate, e che le parti concordarono l'acquisizione delle prove già assunte; il decreto di rinvio risultava notificato allo stesso indirizzo dove l'imputato aveva ricevuto di persona l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare. Il ricorrente non ha indicato alcun atto che dimostri un diverso trasferimento di residenza comunicato durante il processo. Il precedente inoltro di un altro atto (decreto di sequestro) a differente indirizzo non prova la diversa residenza al momento della notifica del decreto di rinvio. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato, il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali; non è stata riconosciuta la rifusione delle spese alla parte civile, poiché quest'ultima non ha svolto attività processuale effettiva oltre il deposito di conclusioni scritte.
Norme richiamate
Il ricorrente invocava l'art.179(1) quale disciplina della vocatio in iudicium e della nullità assoluta per omissione della chiamata in giudizio; la Corte ha distinto tra omissione assoluta e notifica irregolare, ritenendo che nel caso concreto non sussistesse una omissione totale idonea a integrare la nullità insanabile prevista dall'art.179.
Richiamato dal ricorrente nella deduzione che la comparizione non sarebbe idonea a sanare la nullità; la Corte ha invece ritenuto che, non trattandosi di omissione ma di irregolarità, la comparizione potesse avere effetto sanante nell'ambito del regime intermedio dell'art.184 (salvo diversa valutazione fattuale).
La sentenza di primo grado registrava la rinnovazione dell'apertura del dibattimento (richiamo operativo all'art.273) dopo variazione del collegio e la concordata acquisizione delle prove già assunte, rilevante ai fini della valutazione della sanatoria.
Norma richiamata in relazione alla liquidazione delle spese di giudizio in favore della parte civile: la Corte ha interpretato la norma nel senso che la liquidazione richiede un concreto apporto processuale della parte civile, non la mera presentazione di conclusioni scritte.
artt. 610 e 611 cod. proc. pen.
Richiamati a titolo di principio sul procedimento camerale/non partecipato in Cassazione; la giurisprudenza richiamata distingue quando la parte civile abbia effettivamente fornito contributo in sede di legittimità per ottenere la rifusione delle spese.
Massime di principio
- Distinguere sempre tra omissione totale della vocatio in iudicium (nullità assoluta, insanabile) e notifica irregolare o inesatta: la prima comporta annullamento, la seconda può essere sanata dalla successiva partecipazione consapevole dell'imputato.
- La comparizione personale dell'imputato in dibattimento può sanare una notifica irregolare quando si dimostri che l'imputato era effettivamente informato dell'udienza (es. aver ricevuto l'avviso di fissazione) e non risulti una prova documentale di trasferimento di residenza comunicato durante il processo.
- Chi invoca la nullità per notifica irregolare/errata ha l'onere di indicare e documentare l'atto dal quale emerga la diversa residenza o la mancata conoscenza dell'udienza; mere deduzioni non sono sufficienti.
- La precedente notifica di atti diversi (es. decreto di sequestro) a indirizzi differenti non prova automaticamente che la notifica del decreto di rinvio non sia andata a buon fine: va valutata la tempistica e la specificità di ciascun atto.
- Per ottenere la liquidazione delle spese di giudizio in favore della parte civile in sede di legittimità è necessario che la parte civile abbia fornito un apporto processuale effettivo e concreto alla decisione (non basta il mero deposito telematico di conclusioni scritte).
- Se si ritiene che la nullità abbia pregiudicato specifiche attività difensive preliminari (es. deposito lista testi), occorre dimostrare il concreto pregiudizio e il nesso con l'omissione/irregolarità della notifica.
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