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Sentenza

Sentenza n. 1684/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 183/2025 del Tribunale di Bologna, pubblicata in data 12.02.2025.

Giustizia amministrativa202600466

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza del Tribunale di Bologna n. 183/2025, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (destinataria del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Bologna n. 183/2025, pubblicata il 12 febbraio 2025 e passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 30 settembre 2025. La sentenza era stata notificata al Ministero dopo la decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni ai fini dell'esecuzione. La ricorrente ha dedotto la perdurante inottemperanza dell'Amministrazione. Il Ministero non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, accertando la perdurante inadempienza del Ministero e ordinandogli, insieme al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna, di eseguire le statuizioni della sentenza passata in giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della pronuncia, detraendo quanto eventualmente già corrisposto e includendo le spese legali liquidate nel giudizio di ottemperanza. Per l'ulteriore inadempimento, su istanza della ricorrente, è previsto l'intervento sostitutivo del commissario ad acta nominato nel Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale o in un funzionario da lui delegato, con facoltà di subdelega, entro i successivi 60 giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 800 euro oltre spese generali e accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato; disposta la distrazione delle spese in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    In caso di ulteriore inadempienza da parte del Ministero predetto alle operazioni necessarie provvederà, su istanza di parte ricorrente, in sostituzione dello stesso ed entro i successivi sessanta giorni, un commissario ad acta che il Tribunale nomina, fin da ora, nel Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna o un funzionario da questi delegato, affinché provveda agli adempimenti sostitutivi con facoltà di sub delega dell'incarico ad un dirigente/funzionario esperto del suddetto o di altro Ufficio.

    Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare l'esecuzione del giudicato entro un termine e disporre, in caso di ulteriore inadempimento e su istanza di parte, l'intervento sostitutivo di un commissario ad acta.

Massime di principio

  • In presenza dell'inadempimento dell'amministrazione a una sentenza passata in giudicato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione delle statuizioni entro un termine determinato e prevedere che, in caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta intervenga in sostituzione dell'amministrazione su istanza della parte interessata.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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