Cassazione Civile, Ordinanza n. 32137/2021 del 05/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La contribuente ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR Lombardia che, in accoglimento dell'appello dell'Ufficio, aveva confermato un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2005, relativo a maggiori redditi imputati alla titolare di una ditta individuale ai fini IRPEF, IRAP e IVA, fondato sugli studi di settore e sull'omessa indicazione delle giacenze iniziali di merce. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge per mancato rilievo dell'inammissibilità o improcedibilità dell'appello dell'Ufficio, poiché non risultava depositata presso la CTP la copia dell'appello notificato, come richiesto dall'art. 53, comma 2, d.lgs. 546/1992 nella formulazione applicabile. Con il secondo motivo ha dedotto nullità della sentenza o del procedimento per la medesima omissione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo e assorbito il secondo. Ha verificato, anche mediante acquisizione dei fascicoli di merito, che mancava la prova del deposito presso la CTP della copia dell'appello notificato dall'Ufficio, adempimento previsto a pena di inammissibilità per gli appelli non notificati a mezzo ufficiale giudiziario nella versione dell'art. 53, comma 2, d.lgs. 546/1992 vigente ratione temporis. Ha quindi dichiarato che l'appello dell'Agenzia era inammissibile e, conseguentemente, ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata. Ha inoltre condannato l'Agenzia delle Entrate alle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
violazione o falsa applicazione di norme di diritto
è la norma processuale invocata per censurare l'errore della CTR nel non rilevare l'inammissibilità dell'appello dell'Ufficio.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
nullità della sentenza o del procedimento
è la norma processuale invocata in via subordinata per far valere la conseguenza processuale dell'omesso deposito.
art. 53, comma 2, d.lgs. 546/1992
Ove il ricorso non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, l'appellante deve, a pena d'inammissibilità, depositare copia dell'appello presso l'ufficio di segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata
la Corte afferma che, nel testo vigente dal 2005 al 2014 e applicabile alla controversia, il deposito della copia dell'appello presso la segreteria della commissione tributaria provinciale era un adempimento essenziale, la cui mancanza comporta inammissibilità dell'appello.
art. 22, commi 1, 2 e 3, d.lgs. 546/1992
è richiamato come disciplina del deposito dell'appello e della costituzione in giudizio.
art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. 546/1992
è richiamato per le forme di proposizione dell'appello nel processo tributario.
art. 2697 c.c.
è richiamato nei motivi di ricorso per sostenere la censura sulla prova dell'avvenuto deposito dell'appello.
art. 123 disp. att. c.p.c.
la Corte richiama la finalità dell'adempimento di deposito, funzionale all'annotazione dell'impugnazione sull'originale della sentenza.
art. 3-bis, comma 7, d.l. 30 settembre 2005, n. 203, conv. in l. 2 dicembre 2005, n. 248
è richiamato per il termine di costituzione in giudizio connesso all'adempimento di deposito dell'appello.
Massime di principio
- Nel processo tributario, quando l'appello non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, il deposito di copia dell'atto presso la segreteria della commissione che ha pronunciato la sentenza impugnata costituisce adempimento prescritto a pena di inammissibilità, se la disciplina applicabile ratione temporis lo prevede.
- La mancanza del deposito della copia dell'appello notificato può essere rilevata d'ufficio, poiché incide sulla regolare costituzione del rapporto processuale e sull'ammissibilità dell'impugnazione.
- Ai fini della verifica dell'adempimento processuale, la prova del deposito deve emergere dagli atti; in difetto di tale prova, l'appello va dichiarato inammissibile.
- Quando il ricorso per cassazione è accolto per inammissibilità dell'appello della controparte, la sentenza di merito che ha deciso sull'appello va cassata senza rinvio.
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