Cassazione Penale, Sentenza n. 20348/2024 del 23/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza d'appello che l'ha ritenuta penalmente responsabile per omesso versamento IVA (art. 10‑ter d.lgs. 74/2000). I motivi di ricorso sono due: (1) vizio di motivazione e apparente contraddittorietà sulla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, perché la difesa aveva prospettato dilazioni/mancati incassi da parte dei clienti (reverse charge) e dunque l'assenza di effettivo incasso delle somme da accantonare; la Corte territoriale invece avrebbe ritenuto che le somme fossero entrate nel patrimonio societario e non siano state accantonate; (2) errore nell'accertamento del dolo, posto che buona parte dell'imposta è stata successivamente rateizzata e pagata e la rappresentante legale aveva adottato atti sacrificanti (rinuncia agli emolumenti), sicché mancherebbe la volontà colposa di non pagare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato il principio consolidato secondo cui l'obbligo di versamento IVA ai sensi dell'art. 10‑ter sorge in relazione alla dichiarazione/alla fattura e non dipende dall'effettiva riscossione dei corrispettivi; il mancato incasso per inadempimento dei clienti non esclude il reato salvo che venga provata una crisi di liquidità grave, imprevedibile e non imputabile al legale, con esaurimento di tutti i rimedi possibili. La Cassazione ha ritenuto che nei fatti non siano state fornite prove concrete del mancato incasso e che la Corte d'appello abbia compiuto una valutazione logica e congrua delle prove; inoltre ha affermato che i pagamenti rateali successivi non retroagiscono sul dolo nel momento dell'inosservanza del termine (reato istantaneo). Conseguentemente il ricorso è stato respinto, la ricorrente condannata alle spese e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende; la Corte di merito aveva comunque già riconosciuto attenuanti, sospensione condizionale e il beneficio della non menzione.
Norme richiamate
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10‑ter
art. 10‑ter d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74
Il reato di omesso versamento punisce il mancato versamento all'Erario delle somme dovute sulla base della dichiarazione annuale; l'obbligo di versamento si radica alla presentazione della dichiarazione/la fattura e non è ordinariamente collegato all'effettiva riscossione dei corrispettivi
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 6, comma 1
art. 6, comma 1, D.P.R. 633/1972
Regola il momento di effettuazione dell'operazione ai fini IVA (in via generale collegato a consegna/spedizione o pagamento) e conferma che l'emissione della fattura può incidere sulla data di effettuazione dell'operazione
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 6, comma 4
art. 6, comma 4, D.P.R. 633/1972
Prevede deroghe e stabilisce che se la fattura è emessa prima o indipendentemente dagli eventi ordinari (es. consegna) l'operazione si considera effettuata alla data della fattura per la parte fatturata; consente inoltre l'utilizzo delle procedure contabili di storno per i corrispettivi non riscossi
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 21, comma 4
art. 21, comma 4, D.P.R. 633/1972
Disposizioni sull'emissione della fattura e sui relativi termini formali, richiamate per precisare il momento di obbligo fiscale collegato all'operazione
Massime di principio
- L'obbligo di versamento dell'IVA nasce, di regola, con la dichiarazione/alla data della fattura e non è automaticamente escluso dal mancato incasso dei corrispettivi: l'evento dell'altrui inadempimento è rischio d'impresa salvo prova contraria
- Per escludere la responsabilità penale per omesso versamento è necessario provare una crisi di liquidità grave, imprevedibile e non imputabile al rappresentante legale, con dimostrazione che sono state esaurite tutte le misure idonee (richiesta di credito, riduzione costi, storni contabili, ecc.)
- La documentazione probatoria è determinante: dichiarazioni generiche su dilazioni o mancati incassi non sono sufficienti; occorre produrre prove contabil i e documenti che attestino l'inesigibilità dei crediti o l'effettivo mancato introito
- I pagamenti rateali successivi al termine di versamento non cancellano il dolo richiesto per il reato istantaneo: il giudizio sul dolo si riferisce al momento della scadenza del termine di versamento
- In presenza di operazioni con rischio di mancato incasso (es. reverse charge, dilazioni) è prudente prevedere e registrare procedure di accantonamento, storno dei ricavi non riscossi e richiedere tempestivamente forme di rateizzazione/agevolazioni fiscali documentando ogni passaggio
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