Sentenza n. 1299/2026 - Torino, Sezione 2
per l'annullamento – del provvedimento dirigenziale prot. 00003057/2023 del 06.02.2023, relativo al diniego del permesso di costruire per la realizzazione, su suolo pubblico comunale, di un padiglione di tipologia P2, annesso ad esercizio commerciale di ristorazione; – di ogni altro atto prodromico, conseguenziale e, comunque connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del permesso di costruire per la realizzazione su suolo pubblico comunale di un padiglione chiuso di tipologia P2 annesso a un esercizio di ristorazione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego comunale deducendo, con il primo motivo, violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e difetto di motivazione, sostenendo che il provvedimento si sarebbe limitato a richiamare norme e il parere negativo del Nucleo tecnico senza indicare le concrete ragioni ostative. Con il secondo motivo ha dedotto nuovamente la violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e degli artt. 12, 13 e 20 del d.P.R. n. 380/2001, nonché eccesso di potere per carenza di motivazione, contestando l'insussistenza o la superabilità delle criticità progettuali indicate nel preavviso di diniego e nel referto tecnico. Il Comune ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità o improcedibilità del ricorso per la mancata impugnazione di precedenti e successivi provvedimenti relativi a istanze analoghe, nonché per la sopravvenuta realizzazione abusiva del padiglione e l'adozione dell'ordine di rimozione.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso senza esaminare le eccezioni preliminari, ritenendo il ricorso comunque infondato nel merito. Il primo motivo è stato respinto perché il diniego richiamava espressamente il referto tecnico e il preavviso di diniego, già comunicati alla ricorrente, nei quali erano dettagliati i motivi di contrasto del progetto con la disciplina comunale. La motivazione per relationem è stata ritenuta legittima ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 241/1990; inoltre, la ricorrente non aveva presentato osservazioni al preavviso. Il secondo motivo è stato respinto perché il progetto presentava plurime non conformità al regolamento comunale n. 388 e alle relative norme tecniche: occupazione della striscia esterna degli stalli di sosta, presenza di velette, pannelli opachi e serrande oscuranti in contrasto con l'obbligo di trasparenza delle pareti, mancata dimostrazione dell'adeguatezza dei servizi igienici per un padiglione P2, oltre a numerose carenze documentali e progettuali. La ricorrente non ha dimostrato la possibilità di arretrare il manufatto, non ha indicato né provato il ricorrere di una deroga sui servizi igienici e non ha prodotto la documentazione richiesta, inclusi i calcoli aeroilluminanti, le quotature planimetriche e altimetriche e il progetto dell'impianto elettrico. Il giudice ha sottolineato che il diniego era plurimotivato e che anche una sola ragione ostativa autonoma sarebbe stata sufficiente a sorreggerlo. La ricorrente è stata condannata al pagamento di 3.000 euro di spese di lite, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 3 l. 241/1990
La motivazione per relationem è espressamente ammessa dall'art. 3, comma 3, della L. 241/1990.
È legittima la motivazione che richiama atti istruttori o endoprocedimentali già conosciuti dall'interessato, purché da tali atti siano desumibili le ragioni giuridiche e fattuali della decisione.
art. 10-bis l. 241/1990
invito dell'interessato a presentare osservazioni ex art. 10 bis della L. 241/1990
Il preavviso di diniego consente all'interessato di partecipare al procedimento; il richiamo ai motivi ostativi già comunicati è sufficiente quando il privato non presenta osservazioni.
art. 20, comma 1, d.P.R. 380/2001
onere del richiedente il titolo edilizio dimostrare la sussistenza dei presupposti per il suo rilascio
Il richiedente deve fornire la documentazione necessaria a dimostrare la conformità dell'intervento, inclusi i requisiti igienico-sanitari e i rapporti aeroilluminanti.
art. 12 d.P.R. 380/2001
La decisione lo richiama tra le disposizioni dedotte dalla ricorrente, ma la motivazione decisiva si concentra sulle non conformità progettuali e documentali accertate dal Comune.
art. 13 d.P.R. 380/2001
La decisione lo richiama tra le disposizioni dedotte dalla ricorrente, senza sviluppare una specifica interpretazione autonoma.
regolamento comunale di Torino n. 388
Le pareti perimetrali dovranno essere trasparenti... privi di scuri, tende, o sistemi di ombreggiamento interni o esterni al telaio dell'infisso.
Il regolamento comunale e le relative norme tecniche impongono requisiti puntuali per dehors e padiglioni, tra cui il mantenimento libera e visibile della striscia esterna degli stalli, la trasparenza delle pareti, l'adeguatezza dei servizi igienici e la produzione del progetto degli impianti elettrici.
punto 4.5.2 dell'allegato tecnico al regolamento comunale n. 388
lasciata totalmente libera...e ben visibile e accessibile per consentirne la manutenzione
La striscia esterna degli stalli di sosta deve rimanere libera, visibile e accessibile; l'occupazione progettata costituisce non conformità ostativa.
punto 3.1.a dell'allegato tecnico al regolamento comunale n. 388
dovranno essere trasparenti... privi di scuri, tende, o sistemi di ombreggiamento interni o esterni al telaio dell'infisso
Le pareti dei padiglioni devono rispettare specifici requisiti di trasparenza e non possono essere dotate di elementi opachi o sistemi di schermatura vietati.
punto 4.1.4 dell'allegato tecnico al regolamento comunale n. 388
Per l'installazione del padiglione, dovrà essere dimostrata la disponibilità di servizi igienici... in numero e tipologia adeguata
Per i padiglioni P2 deve essere dimostrata la disponibilità di servizi igienici adeguati al numero complessivo dei posti; le deroghe previste per i padiglioni P1 non si applicano automaticamente.
punto 3.5 dell'allegato tecnico al regolamento comunale n. 388
Dovrà essere redatto apposito progetto degli impianti elettrici, da parte di professionista abilitato
Il progetto dell'impianto elettrico, redatto da professionista abilitato, costituisce documentazione necessaria per la domanda relativa al padiglione.
art. 1, commi 2 e 3, D.P.G.R. n. 2/R del 03/03/2008
La ricorrente ha invocato possibili deroghe in materia di servizi igienici, ma non ha specificato né dimostrato il ricorrere di una delle ipotesi derogatorie.
Massime di principio
- La motivazione per relationem di un provvedimento amministrativo è legittima quando l'atto richiama documenti istruttori o endoprocedimentali già comunicati all'interessato e tali documenti consentono di ricostruire in modo chiaro le ragioni fattuali e giuridiche della decisione.
- Quando il privato, ricevuto il preavviso di diniego con l'indicazione dettagliata dei motivi ostativi, non presenta osservazioni, il provvedimento finale può richiamare quei medesimi motivi senza necessità di una loro autonoma e ulteriore esposizione analitica.
- Nell'ambito del procedimento per il rilascio di un titolo edilizio, incombe sul richiedente l'onere di produrre la documentazione necessaria a dimostrare la conformità dell'intervento, inclusi i calcoli e gli elaborati utili alla verifica dei requisiti igienico-sanitari, planimetrici, altimetrici e impiantistici.
- Un provvedimento amministrativo fondato su una pluralità di autonome ragioni ostative resta legittimo quando almeno una di esse sia adeguatamente accertata e idonea, da sola, a sorreggere la decisione finale.
- La contestazione generica della possibilità di modificare o arretrare un progetto non assolve l'onere di dimostrare concretamente la fattibilità della soluzione alternativa e la sua conformità alla disciplina applicabile.
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