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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22687/2022 del 20/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il ricorrente, già giudice di pace dal 2002, aveva chiesto davanti al TAR il riconoscimento dello status di pubblico dipendente a tempo pieno o part-time nell'ambito della magistratura o, in subordine, del personale del Ministero della giustizia, con ricostruzione della posizione giuridica, economica, assistenziale e previdenziale e risarcimento dei danni per l'asserita illegittima reiterazione di incarichi a termine; in ulteriore subordine aveva domandato il risarcimento per il comportamento illecito del legislatore, ritenuto contrario alla Carta sociale europea e alle direttive UE. Il TAR aveva rigettato e il Consiglio di Stato aveva respinto l'appello con motivazione per relationem. Con il ricorso per cassazione ex art. 362 c.p.c. il ricorrente ha dedotto: (1) violazione degli artt. 9 e 11 c.p.a. per non avere il Consiglio di Stato dichiarato nel dispositivo il difetto di giurisdizione sulle domande subordinate, nonostante il riferimento alla giurisdizione nella motivazione; (2) violazione degli artt. 267 TFUE e 4 TUE per l'omesso rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, sostenendo che la controversia implicasse l'interpretazione di norme eurounitarie e che il giudice amministrativo avesse mal interpretato i limiti del controllo giurisdizionale e della teoria dei controlimiti. In memoria ha inoltre chiesto un nuovo rinvio pregiudiziale e ha sollevato questioni di legittimità costituzionale e di compatibilità UE delle sopravvenute norme sulla stabilizzazione dei magistrati onorari.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo fosse inammissibile perché, avendo il giudice di primo grado deciso nel merito e non essendo stata impugnata la giurisdizione con specifico motivo, si era formato il giudicato implicito sulla giurisdizione; inoltre, l'eventuale passaggio motivazionale del Consiglio di Stato relativo alla giurisdizione in altra sentenza richiamata per relationem era solo un refuso e non imponeva una declaratoria nel dispositivo. Ha poi ritenuto inammissibile il secondo motivo perché le censure sul mancato rinvio pregiudiziale, sull'interpretazione del diritto UE e sugli asseriti errores in iudicando o procedendo non rientrano nei "motivi inerenti alla giurisdizione" ex art. 111, comma 8, Cost. e art. 362 c.p.c.; la Corte ha ribadito che il controllo di legittimità sulle decisioni del Consiglio di Stato è limitato al difetto assoluto o relativo di giurisdizione e non consente di sindacare violazioni del diritto dell'Unione o il mancato rinvio ex art. 267 TFUE. Le ulteriori questioni sollevate in memoria sono state assorbite. Spese compensate per la complessità della vicenda e per l'esistenza di precedenti non uniformi; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 362 c.p.c.

    il ricorso per cassazione contro le decisioni del Consiglio di Stato è ammissibile solo per motivi inerenti alla giurisdizione; non consente di censurare errores in iudicando o in procedendo.

  • art. 111, comma 8, Cost.

    contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti il ricorso per cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione

    la nozione di motivi inerenti alla giurisdizione è ristretta alle ipotesi di difetto assoluto o relativo di giurisdizione, non comprensive delle violazioni del diritto UE o del mancato rinvio pregiudiziale.

  • art. 9 c.p.a.

    il difetto di giurisdizione è rilevato in primo grado anche d'ufficio. Nei giudizi di impugnazione è rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che, in modo implicito o esplicito, ha statuito sulla giurisdizione

    nei giudizi di impugnazione il difetto di giurisdizione è deducibile solo con specifico motivo contro il capo che abbia statuito sulla giurisdizione, altrimenti opera il giudicato implicito.

  • art. 11 c.p.a.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della dedotta omissione sul difetto di giurisdizione; la Corte non ne ha accolto la lettura estensiva.

  • art. 267 TFUE

    l'omesso rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è sindacabile in cassazione come motivo inerente alla giurisdizione.

  • art. 4 TUE

    invocato per sostenere l'obbligo di interpretazione conforme al diritto UE; la Corte ha escluso che ciò ampli il perimetro del controllo di giurisdizione.

  • art. 65 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12

    richiamato per ribadire la funzione della Cassazione di assicurare l'esatta osservanza della legge e il rispetto dei limiti delle giurisdizioni.

  • art. 360 c.p.c.

    le sentenze di giudici speciali sono ricorribili per cassazione solo per motivi attinenti alla giurisdizione.

  • art. 110 c.p.a.

    Il ricorso per cassazione è ammesso contro le sentenze del Consiglio di Stato per i soli motivi inerenti alla giurisdizione

    conferma la tassatività del controllo della Cassazione sulle sentenze del Consiglio di Stato.

  • art. 6 CEDU

    richiamato dal ricorrente in relazione al preteso diniego del doppio grado, ma non ritenuto idoneo a trasformare in motivo di giurisdizione censure di merito o processuali.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato è ammissibile soltanto quando denunci un vero difetto di giurisdizione, assoluto o relativo; non può essere utilizzato per rimettere in discussione errori di diritto sostanziale o processuale.
  • Quando il giudice di primo grado decide nel merito affermando implicitamente la propria giurisdizione e la relativa statuizione non viene specificamente impugnata, si forma il giudicato implicito sulla giurisdizione, che preclude il rilievo successivo del difetto di giurisdizione.
  • Nel giudizio di impugnazione amministrativa, il difetto di giurisdizione può essere rilevato solo se dedotto con uno specifico motivo contro il capo della sentenza che abbia statuito, espressamente o implicitamente, sulla giurisdizione.
  • Il mancato rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea, così come le asserite violazioni del diritto dell'Unione, non integrano di per sé un motivo inerente alla giurisdizione ai sensi dell'art. 111, comma 8, Cost. e dell'art. 362 c.p.c.
  • La motivazione per relationem del Consiglio di Stato non determina nullità o difetto di completezza della decisione se il richiamo riguarda questioni non devolute nel caso concreto e il passaggio eccedente la decisione è solo un refuso o una imprecisione priva di incidenza sul decisum.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoRinvio pregiudizialePrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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