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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13796/2023 del 03/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Napoli del 25/11/2022 che aveva respinto la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con gli arresti domiciliari. Il ricorrente deduceva violazione degli artt. 274, 275, 275-bis e 125, comma 3, c.p.p., lamentava difetto assoluto di motivazione e contestava che il giudice non avesse considerato: il "tempo silente" intercorrente tra i fatti e l'esecuzione della misura; l'attualità del rischio di recidiva valutando il futuro anziché il passato; l'uso di presunzioni generiche circa la possibilità di mantenere o instaurare rapporti con la criminalità anche fuori regione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il Tribunale avesse motivato adeguatamente la conferma della custodia cautelare: la misura era stata adottata solo sei mesi prima con provvedimento definitivo; non sono emersi fatti nuovi idonei a ridurre le esigenze cautelari; sussisteva la particolare pericolosità sociale dell'indagato e il rapporto fiduciario con il capo dell'organizzazione di narcotraffico (Filippo Piscitelli). La Corte ha inoltre ritenuto non rilevante, ai fini della revoca/sostituzione, il solo decorso del tempo (e ha escluso che il cosiddetto "tempo silente" costituisse fatto nuovo), e ha valutato negativamente l'idoneità degli arresti domiciliari anche fuori regione alla luce di una precedente trasgressione del 2019, quando l'indagato, pur sottoposto agli arresti domiciliari, avrebbe proseguito i traffici. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e all'obbligo di versare Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Norma collegata alle forme di misure cautelari e ai presupposti; evocata dal ricorrente come violata ma la Corte non ha ritenuto sussistere un vizio di motivazione rispetto alle valutazioni del Tribunale.

  • art. 275 cod. proc. pen., comma 3

    La Corte ha richiamato la presunzione relativa di adeguatezza della misura della custodia in carcere prevista da questa disposizione, ritenendo che operi non solo al momento dell'adozione della misura ma anche nelle successive vicende concernenti la persistenza delle esigenze cautelari.

  • art. 275-bis cod. proc. pen.

    Norma riguardante criteri di applicazione delle misure; evocata nella doglianza ma la decisione della Corte indica che non sono emersi elementi nuovi tali da richiedere la sostituzione della misura.

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in tema di misure cautelari meno afflittive; la Corte ha ritenuto che, alla luce dei fatti concreti e della pericolosità dell'indagato, la sostituzione non fosse giustificata.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 conv. con modif. dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176

    Norma richiamata a titolo procedurale con riguardo alle richieste del Pubblico Ministero; citata per segnalare le conclusioni scritte del P.M.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Previsione applicata per la condanna al pagamento delle spese e per il versamento alla Cassa delle ammende, ritenuta equitativamente fissata in Euro 3.000,00.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez.1, n.82/2015; Sez.1 n.19818/2018; Sez.2 n.10808/2015; Sez.1 n.24897/2013; Sez.F n.35585/2010)

    Richiami dottrinali e giurisprudenziali usati per confermare i principi: la mera durata della custodia non è di per sé sufficiente a mutare le esigenze cautelari; per rivedere una misura occorrono fatti nuovi o risultanze non precedentemente valutate; la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere può permanere nelle valutazioni successive.

Massime di principio

  • La sostituzione della custodia in carcere con misura meno afflittiva richiede fatti nuovi o risultanze processuali non precedentemente valutate: il solo trascorrere del tempo ("tempo silente") di per sé non è di norma sufficiente.
  • La presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere ai sensi dell'art. 275, comma 3, c.p.p. continua a operare anche nelle vicende successive all'adozione della misura e può giustificare il mantenimento della stessa in assenza di elementi concreti contrari.
  • Precedenti trasgressioni di misure meno afflittive (es. arresti domiciliari) e la concreta modalità di partecipazione all'organizzazione criminale costituiscono elementi fortemente negativi ai fini della sostituzione.
  • In sede di riesame e in sede di legittimità il sindacato è limitato: le valutazioni di merito adeguatamente motivate dal giudice del merito non sono sindacabili in cassazione a meno che non emergano vizi logico-giuridici gravi o fatti nuovi non esaminati.
  • I ricorsi generici o che non affrontano specificamente e puntualmente le ragioni di fatto e di diritto esposte dal giudice di merito sono esposti al rischio di inammissibilità o di dichiarazione di manifesta infondatezza e possono comportare condanna alle spese e sanzioni (Cassa delle ammende).

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