L.R. Piemonte 3/2023
Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge interviene in modo coordinato su numerose materie regionali del Piemonte: caccia, agricoltura, cave, edilizia sociale, welfare, professioni, gioco d’azzardo, foreste, governo del territorio, rifiuti, energia, trasporti, sanità, turismo, sport, cultura e organizzazione regionale. Molte misure riscrivono discipline vigenti, introducendo nuovi adempimenti, sanzioni, termini e regole transitorie; alcune disposizioni hanno effetto solo fino all’adozione di atti attuativi o riguardano regimi ormai conclusi/abrogati.
Legge annuale di riordino dell’ordinamento regionale piemontese per l’anno 2022
Legge annuale di riordino dell’ordinamento regionale 2022
La legge regionale piemontese interviene in modo ampio e trasversale su molte discipline settoriali, aggiornando testi vigenti, introducendo nuovi adempimenti e rimodulando competenze, procedure e sanzioni. La portata è circoscritta al territorio del Piemonte.
Caccia e agricoltura
La legge modifica la disciplina regionale in materia faunistico-venatoria e agricola, incidendo su ATC, CA, portale faunistico-venatorio, classificazione del territorio agricolo, servizi del Laboratorio agrochimico regionale e programmazione degli interventi agricoli.
In materia venatoria:
- si estende la previsione relativa a determinati soggetti anche alle aziende faunistiche venatorie e agrituristiche venatorie;
- viene eliminato il limite dimensionale di 600 ettari per un’ipotesi disciplinata dall’articolo 8 della l.r. 5/2018;
- nei comitati di gestione degli ATC e dei CA la componente designata dai comuni diventa di due rappresentanti congiunti dei comuni compresi nell’ambito;
- se le designazioni sono superiori ai posti disponibili, la nomina deve privilegiare i designati che rappresentano l’insieme dei comuni con maggiore estensione di territorio agro-silvo-pastorale;
- per i componenti dei comitati vale il limite del 45 per cento di rappresentanza di categoria, con criteri attuativi definiti dalla Giunta;
- il portale di riferimento diventa il “Portale faunistico-venatorio” integrato nel SIAP.
In materia agricola:
- viene istituita presso ogni comune la Commissione consultiva comunale per l’agricoltura, a titolo gratuito, con regolamento comunale sulle modalità di composizione e funzionamento; è abrogato il previgente articolo 8 della l.r. 63/1978;
- la classificazione del territorio regionale continua a fare riferimento alla deliberazione consiliare del 12 maggio 1988, n. 826-6658, con possibilità per la Giunta di proporre modifiche al Consiglio; è abrogato l’articolo 13 della l.r. 63/1978;
- il Programma regionale degli interventi agricoli diventa pluriennale, con aggiornamento triennale o comunque entro cinque anni;
- il Laboratorio agrochimico regionale può svolgere analisi di terreni, matrici organiche, acque irrigue, vegetali e fitofarmaci, anche a pagamento secondo tariffario di Giunta;
- per la somministrazione mediante asporto o consegna a domicilio, la disciplina viene ricondotta ai criteri e limiti generali già previsti, con specifiche condizioni igienico-sanitarie e di idoneità dei locali;
- il sistema territoriale di riferimento per l’Anagrafe agricola è allineato al SIPA nazionale, con integrazione dei dati catastali e georiferiti nella infrastruttura geografica regionale;
- il Servizio fitosanitario regionale viene espressamente organizzato come emanazione del Servizio fitosanitario nazionale;
- vengono riviste le riduzioni sanzionatorie per ritardi in specifici adempimenti;
- i riferimenti ai programmi o interventi 2022 sono sostituiti da programmazioni pluriennali con aggiornamento triennale o entro cinque anni.
Attività estrattive e cave
La disciplina delle cave viene rafforzata e chiarita, soprattutto per gli interventi di difesa idraulica e per le varianti al PRAE.
In particolare:
- nei corsi d’acqua e nelle aree del demanio idrico fluviale e lacuale è vietata l’estrazione di materiali litoidi, salvo interventi di difesa, manutenzione, sistemazione idraulica e rinaturazione previsti dalla pianificazione di bacino e dalle direttive dell’Autorità di bacino distrettuale;
- gli interventi idraulici che prevedono estrazioni in aree non demaniali restano fuori dalla legge regionale solo se comportano espropriazione e acquisizione al demanio e concessione di estrazione a seguito di evidenza pubblica; in caso contrario, restano soggetti alla legge;
- sono abrogati i commi 5 e 6 dell’articolo 1 della l.r. 23/2016;
- le varianti al PRAE non sostanziali sono approvate dalla Giunta; sono non sostanziali, tra le altre, quelle che incidono entro il 10 per cento su delimitazioni territoriali o volumi autorizzabili, nonché quelle meramente normative;
- sono espressamente fatti salvi gli interventi idraulici di mitigazione e quelli di rinaturazione o riqualificazione morfologica che comportano asportazione di materiali litoidi;
- per alcune cave che svolgono attività di recupero di rifiuti inerti in sostituzione di materie prime di cava, il beneficio economico è riconosciuto anche se l’impianto di recupero è collocato entro 40 km in linea d’aria e il beneficio è cumulabile con quello già previsto;
- resta ferma l’applicazione dei principi ambientali generali e della disciplina sui sottoprodotti per gli interventi di cui al comma 4 dell’articolo 7.
Edilizia sociale e profughi
La legge incide su cooperative a proprietà indivisa, alienazione di alloggi riservati ai profughi e contributi ai Comuni con alta incidenza di alloggi sociali.
In sintesi:
- le cooperative edilizie a proprietà indivisa che beneficiano delle agevolazioni devono effettuare versamenti periodici secondo le modalità dell’articolo 9;
- nella disciplina sull’alienazione degli alloggi agli aventi diritto, la condizione relativa al possesso dei requisiti è riferita al momento precedente la stipula dell’atto di vendita;
- la domanda di acquisto degli alloggi riservati ai profughi italiani deve essere presentata entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge originaria; questa previsione ha quindi portata ormai conclusa;
- viene abrogato l’allegato A della l.r. 19/2022 e sono soppressi i richiami ad esso contenuti.
Assistenza sociale e cyberbullismo
La legge rafforza gli obblighi di caricamento dati per strutture residenziali e semiresidenziali e introduce una nuova impostazione per la prevenzione del cyberbullismo.
Per il sociale:
- strutture residenziali e semiresidenziali socio-sanitarie e socio-assistenziali devono accreditarsi sulla piattaforma regionale della residenzialità per comunicare informazioni sulla situazione sanitaria;
- le ASL e gli enti gestori territorialmente competenti devono vigilare e far applicare la sanzione prevista in caso di mancato rispetto;
- l’inosservanza degli obblighi di caricamento è sanzionata con una sanzione amministrativa da 300 a 750 euro e, in caso di reiterata non ottemperanza alle prescrizioni, con sospensione dell’autorizzazione al funzionamento.
Per il cyberbullismo:
- la Regione promuove progetti formativi sull’uso consapevole della rete e dei social network e l’istituzione della “patente di smartphone”;
- la Giunta deve definire linee guida per destinatari, modalità e standard formativi, accesso alla certificazione e livelli di certificazione.
Professioni intellettuali
La Regione promuove attività di formazione e aggiornamento professionale svolte dalle organizzazioni sindacali datoriali e dai relativi aderenti, oltre che dagli ordini e collegi professionali. Nei procedimenti e nei contributi correlati vengono richiamati anche dipendenti e praticanti degli studi professionali.
Gioco d’azzardo patologico
La normativa regionale sul GAP viene aggiornata sia sul fronte della formazione obbligatoria sia su quello della composizione degli organismi consultivi.
Sono previste:
- disciplina con deliberazione della Giunta dei corsi di formazione per la prevenzione della dipendenza, con oneri a carico dei datori di lavoro per esercenti e lavoratori e svolgimento in orario lavorativo;
- esclusione di alcuni apparecchi dalla disciplina limitativa, in particolare quelli che non distribuiscono tagliandi o che riproducono solo audio/video o non interagiscono con il giocatore;
- sostituzione della rappresentanza nel comitato consultivo con due rappresentanti di enti del terzo settore che si occupano di dipendenze.
Foreste
La parte più organica della legge riforma la disciplina forestale piemontese, adeguandola al d.lgs. 34/2018 e alla normativa tecnica statale.
Contenuti principali:
- la viabilità forestale e silvo-pastorale viene definita in coerenza con il testo unico forestale statale e con il relativo decreto ministeriale sui criteri minimi;
- la pianificazione forestale si articola su tre livelli: regionale (PFR), territoriale (PFIT) e aziendale (PGF o strumento equivalente);
- la Giunta approva le indicazioni tecnico-metodologiche per PFIT, PGF e strumenti equivalenti;
- in presenza di PFIT approvati, devono essere previste procedure semplificate per PGF e strumenti equivalenti;
- il Programma forestale regionale ha valore strategico, validità decennale ed è approvato dalla Giunta previo parere consiliare;
- il PFIT è redatto per ogni area forestale, non ha scadenza e va aggiornato almeno ogni quindici anni; è coordinato da un Ufficio di Piano presieduto dalla Regione, salvo i casi della Città metropolitana di Torino e della Provincia del Verbano Cusio Ossola, dove la presidenza spetta all’ente territoriale competente;
- il PGF e lo strumento equivalente sono redatti dal proprietario o gestore, approvati dalla Giunta o dalla Provincia per il VCO, costituiscono autorizzazione agli interventi selvicolturali e valgono da 10 a 20 anni;
- per aree protette e siti Natura 2000 i PFIT e i PGF devono recepire gli strumenti di pianificazione e gestione specifici, con tutela degli habitat e valutazione di incidenza;
- vengono aggiornate varie disposizioni tecniche sulla viabilità forestale, sulle aree di riferimento e sulla composizione dell’organo consultivo, includendo un rappresentante della Provincia del Verbano Cusio Ossola;
- fino all’adozione delle nuove indicazioni tecnico-metodologiche, per i PGF continua ad applicarsi il previgente regime transitorio.
Governo del territorio e urbanistica
La legge introduce correttivi su oneri urbanistici, finanziamenti per la pianificazione e semplificazione istruttoria.
In particolare:
- per specifici ampliamenti di attività produttive, industriali, artigianali, turistico-ricettive o su superfici agricole non produttive, il contributo sul maggior valore generato da varianti urbanistiche o deroghe è ridotto allo 0,50, a condizione che si tratti di ampliamento massimo del 100 per cento delle quantità esistenti al 31 dicembre 2021 e di attività già insediate da almeno tre anni;
- i contributi regionali ai Comuni per l’adeguamento della strumentazione urbanistica sono disciplinati in modo più rigoroso, richiedendo un atto amministrativo che indichi tipologia di variante e spesa;
- ai fini del saldo del contributo deve essere trasmesso l’atto di incarico ai professionisti;
- i contributi sono revocati se la variante non viene approvata entro dieci anni dalla concessione;
- l’adeguamento degli strumenti edilizi e urbanistici può avvenire anche mediante variante strutturale;
- vengono semplificati i pareri istruttori per i procedimenti di formazione di provvedimenti normativi e strumenti di pianificazione regionale, provinciale e metropolitana, nonché dei piani d’area e dei piani settoriali, con soppressione di alcuni pareri delle commissioni tecniche e riduzione dei termini di istruttoria di trenta giorni;
- è abrogato l’articolo 69 della l.r. 13/2020.
Rifiuti
La disciplina dei rifiuti viene aggiornata soprattutto per gli impianti e i contratti dei consorzi di area vasta.
In sintesi:
- alcune previsioni sugli impianti e sulla chiusura delle discariche si applicano solo nei casi previsti, con esclusione delle situazioni in cui i consorzi abbiano già affidato chiusura e gestione post mortem e intendano proseguire con i contratti in essere;
- la programmazione degli ambiti di area vasta tiene conto della programmazione tecnico-economica vigente fino alla scadenza dei contratti;
- i consorzi che nel 2021 hanno raggiunto gli obiettivi nazionali di raccolta differenziata o l’obiettivo regionale e hanno soddisfatto il fabbisogno di trattamento possono proseguire i contratti fino alla naturale scadenza, rendicontando alla conferenza d’ambito.
Elettromagnetismo
La legge riorganizza gli adempimenti e il regime sanzionatorio per gli impianti radioelettrici:
- le certificazioni vanno trasmesse anche all’ARPA Piemonte;
- per gli impianti soggetti al d.lgs. 259/2003, i gestori devono inviare ad ARPA, entro 15 giorni dalla modifica, una dichiarazione sulle variazioni dei parametri radioelettrici che non hanno comportato variazioni del campo elettromagnetico;
- sono ridefinite le sanzioni e la competenza all’irrogazione e all’introito, che spetta all’amministrazione competente nel procedimento, sulla base degli accertamenti ARPA;
- chi installa o modifica un impianto senza le ulteriori procedure del Codice delle comunicazioni elettroniche è soggetto a sanzione da 1.000 a 10.000 euro e alla disattivazione;
- la mancata presentazione della dichiarazione comporta sanzione da 500 a 1.500 euro;
- è richiamata l’applicazione della legge n. 689/1981.
Energia
Per gli impianti fotovoltaici la soglia della procedura abilitativa semplificata è elevata a 1 MW elettrico. Se servono autorizzazioni ambientali o paesaggistiche non allegate alla dichiarazione, il Comune le acquisisce d’ufficio o convoca conferenza di servizi entro 20 giorni, oppure rimanda all’autorizzazione unica.
Per le infrastrutture di rete di distribuzione non facenti parte della RTN:
- è abrogata la l.r. 23/1984;
- si applicano le linee guida nazionali del 20 ottobre 2022;
- prima dell’autorizzazione unica regionale sono dovuti diritti di istruttoria in misura definita dalla Giunta.
Ambiente e tutela del suolo
Sono introdotte limitazioni e precisazioni sul divieto di parcheggio e di calpestio in aree agricole e boschive. Il divieto comprende prati da sfalcio e terreni coltivati anche se non cintati o segnalati; sono salve le manifestazioni autorizzate, nei limiti dell’autorizzazione.
Demanio idrico
Per occupazioni di aree demaniali con manufatti e attraversamenti, anche in subalveo o in proiezione, la concessione può essere estesa fino a 30 anni.
Trasporti
La disciplina del trasporto pubblico non di linea viene ampiamente rimodellata.
Tra i punti principali:
- il taxi opera nel comune che ha rilasciato la licenza o nel relativo ambito; i taxi sostano nelle aree pubbliche destinate;
- gli NCC possono sostare solo in rimessa; il servizio inizia e termina presso la rimessa del comune che ha rilasciato l’autorizzazione;
- il titolare di autorizzazioni NCC deve comunicare l’ubicazione delle rimesse;
- gli ambiti di svolgimento dei servizi corrispondono in via generale al territorio provinciale, con ambiti omogenei per taxi e NCC;
- la Regione raccoglie e monitora i dati sulle licenze e autorizzazioni tramite l’Osservatorio regionale della mobilità;
- gli operatori possono usare solo i contrassegni della propria categoria, pena sanzione di 300 euro;
- alcune funzioni sugli impianti a fune vengono attribuite ai comuni non montani;
- le autorizzazioni in deroga alle distanze ferroviarie sono rilasciate nel procedimento SUAP e subordinate al nulla osta di sicurezza del gestore dell’infrastruttura;
- sono delegate alle province funzioni su corsi di formazione per insegnanti e istruttori di autoscuola e sui relativi corsi in materia di codice della strada.
Pari opportunità
La soglia dimensionale della certificazione richiamata dalla legge regionale passa da cento a cinquanta dipendenti. Il Registro regionale delle imprese certificate in materia retributiva di genere e di pari opportunità riguarda le imprese pubbliche e private con meno di cinquanta dipendenti in possesso della certificazione nazionale; viene abrogata la precedente disposizione sul comma 3.
Usi civici
La disciplina sugli usi civici viene completata con il rilascio dell’autorizzazione al trasferimento di diritti e alla permuta di terreni gravati da uso civico, in caso di accertata e irreversibile trasformazione, entro 90 giorni dalla domanda completa. Viene inoltre aggiornata la documentazione necessaria e prevista una conciliazione agevolata per soggetti che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica nei comuni montani, con abbattimento fino al 90 per cento.
Commercio su area pubblica
La riforma del commercio su area pubblica è una delle parti più rilevanti della legge.
Contenuti essenziali:
- l’esercizio è soggetto ad autorizzazione rilasciata a persone fisiche, società di persone, società di capitali o cooperative;
- è richiesto il possesso dei requisiti soggettivi e della regolarità amministrativa, previdenziale, assistenziale e fiscale;
- la Giunta regionale disciplina mercati, orari, titoli abilitativi, concessioni di posteggio, partecipazione dei produttori agricoli e verifiche di regolarità;
- viene introdotta la “carta di esercizio” e l’attestazione annuale di regolarità;
- la regolarità si prova tramite iscrizione al registro imprese, INPS/INAIL se dovuti, e presentazione della dichiarazione dei redditi;
- le norme si applicano anche ai produttori agricoli e agli operatori provenienti da fuori regione, compresi gli operatori comunitari;
- sono previste sanzioni graduate da 50 a 3.000 euro, revoca del titolo in caso di reiterazione e specifiche regole per i soggetti provenienti da altre regioni;
- la gestione telematica degli adempimenti è favorita dalla Regione;
- fino all’adozione delle norme attuative, le previgenti regole sulla verifica di regolarità risultano sospese.
Sanità
La legge interviene su laboratori di analisi, organizzazione sanitaria, disturbi della nutrizione, tatuaggi e piercing.
In particolare:
- è abrogato un comma della l.r. 55/1987 sui laboratori di analisi;
- nella disciplina delle ASL torinesi si sostituisce il riferimento alle USL torinesi con la Città di Torino;
- la programmazione socio-sanitaria vede coinvolte la Conferenza dei sindaci di ASL e, per Torino, la Conferenza dei presidenti di circoscrizione;
- per i disturbi della nutrizione e dell’alimentazione la Regione può avvalersi di enti del terzo settore accreditati per l’assistenza ai pasti;
- sono disciplinate le modalità di assistenza all’assunzione dei pasti, anche a domicilio o presso strutture del terzo settore;
- nella legge sulle prestazioni dell’emergenza-urgenza il richiamo riguarda anche le discipline collegate;
- per tatuaggio e piercing gli obblighi formativi sul piercing non si applicano al solo piercing al lobo dell’orecchio;
- fino al regolamento attuativo possono continuare edizioni corsuali già previste dalla deliberazione regionale 27 luglio 2016, n. 20-3738.
Impegni istituzionali, paesaggio e ambiente
Sono introdotte varie modifiche di coordinamento:
- negli sport montani e nel volo in montagna si richiama espressamente il piano paesaggistico regionale;
- nelle autorizzazioni in deroga ai limiti territoriali vengono aggiunti criteri di tutela paesaggistica;
- nelle aree naturali, la verifica delle figure professionali avviene con specifico parere della Giunta;
- in materia estrattiva sono corretti alcuni riferimenti alla commercializzazione e all’utilizzo di materiali sostitutivi;
- per gli interventi idraulici estrattivi resta salvo il monitoraggio previsto dalla legge regionale;
- gli enti IPAB che si iscrivono al RUNTS sono assoggettati al Codice del terzo settore, secondo regole specifiche;
- alcuni richiami normativi agricoli sono aggiornati.
Acque minerali e termali
Le concessioni perpetue di acque minerali e termali in essere alla data di entrata in vigore del d.lgs. 152/2006 sono trasformate in concessioni temporanee con durata massima di 20 anni decorrenti da quella data. È inoltre abrogato un comma dell’articolo 39 della l.r. 25/1994.
Enti locali e cooperazione territoriale
Vengono modificate le disposizioni sulla cooperazione tra enti locali e sulle unioni di comuni:
- è abrogato l’articolo 1 della l.r. 8/2006;
- ai fini delle unioni viene aggiunto il requisito del comune territorialmente confinante con uno o più comuni della medesima unione;
- i comuni devono adeguarsi entro 12 mesi;
- in materia di montagna del Verbano Cusio Ossola vengono attribuite funzioni forestali alle province montane e richiamate quelle di cui agli articoli 10 e 11 della l.r. 4/2009;
- le cooperative di comunità sono ridefinite nei loro obiettivi, con valorizzazione anche di comunità energetiche costituite in forma cooperativa.
Turismo
La disciplina turistica viene aggiornata con un codice identificativo regionale e nuovi obblighi di trasmissione dati.
In particolare:
- la Regione istituisce il CIR per le strutture ricettive, in attuazione della normativa statale sulla banca dati delle strutture ricettive;
- il codice deve essere pubblicato nelle comunicazioni di offerta e promozione da titolari, gestori, intermediari immobiliari e gestori di portali telematici;
- la violazione è sanzionata secondo la disciplina statale richiamata;
- i dati statistici sul movimento turistico devono essere trasmessi mensilmente alla provincia competente e alla Città metropolitana di Torino da strutture alberghiere, extra-alberghiere, agrituristiche, alpinistiche, escursionistiche, all’aperto, aree camper e locatori turistici;
- il mancato invio comporta sospensione di eventuali contributi regionali e sanzioni amministrative;
- la vigilanza e il controllo spettano alle province e alla Città metropolitana, cui sono devoluti i proventi;
- per la promo-commercializzazione turistica possono essere costituite società consortili tra aggregazioni di consorzi di operatori turistici; la disciplina regionale viene estesa a tali società;
- i consorzi e le società consortili operano nei contesti territoriali omogenei secondo le disposizioni della legge sul turismo.
Sport e post olimpico
La legge rafforza la disciplina dei maestri di sci e aggiorna alcuni profili di impiantistica sportiva:
- l’esercizio della professione di maestro di sci è subordinato all’iscrizione negli albi regionali e limitato alla specialità di abilitazione;
- i neo-maestri devono svolgere un periodo di pratica professionale in scuola di sci: almeno 300 ore per sci alpino, 150 per snowboard, 50 per sci nordico;
- durante la pratica sono iscritti in una sezione speciale dell’albo;
- l’obbligo vale anche per trasferimenti da altre regioni o province autonome e per riconoscimenti esteri, con decadenza dopo tre anni di iscrizione presso il collegio di provenienza;
- in materia di impianti sportivi, l’affidatario può chiedere modifiche motivate della concessione, anche con nuove discipline sportive, con possibile rideterminazione di piano economico e canone.
Cultura
La normativa culturale viene aggiornata nella definizione di impresa editoriale e nella governance degli interventi:
- è soppressa una parte della disciplina sui contributi culturali;
- l’impresa editoriale è definita come soggetto iscritto nel registro imprese, non appartenente a un grande gruppo editoriale, con sede legale e produttiva in Piemonte e attività continuativa di progettazione ed edizione di libri destinati alla vendita;
- la Giunta istituisce un comitato tecnico consultivo per gli interventi a favore di editoria e librerie;
- si introducono progetti per prevenzione e contrasto del disagio giovanile anche mediante musica e linguaggio musicale.
Protezione civile
In materia di incendi boschivi e bruciature agricole:
- viene estesa una previsione sul fuoco condotto;
- nel periodo di applicazione del divieto di abbruciamento, è fatta salva la disciplina vigente in materia di qualità dell’aria e il richiamo alla normativa sui residui vegetali.
Lavoro
Per l’elenco regionale degli amministratori di condominio è aggiunto il requisito della regolarità contributiva. Inoltre, il periodo richiesto per alcuni requisiti passa da tre anni a un anno.
Organizzazione regionale
La struttura dell’organizzazione del Consiglio regionale viene aggiornata:
- il direttore del Consiglio che cura le competenze del procedimento legislativo assume il titolo di “Segretario generale del Consiglio regionale”;
- tale figura presiede il Comitato di coordinamento.
Norme finali, abrogazioni e clausola finanziaria
La legge:
- abroga espressamente le leggi regionali indicate nell’allegato B;
- dispone che dall’attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.
Atti e disposizioni oggi non più utilmente applicabili
Alcune norme aggiornate o richiamate hanno efficacia principalmente transitoria o sono riferite a termini già decorso, come:
- la presentazione della domanda di acquisto degli alloggi per i profughi italiani entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge originaria;
- il regime transitorio per la redazione dei piani forestali fino all’adozione delle nuove indicazioni tecnico-metodologiche;
- le disposizioni relative al 2021-2022 su alcuni strumenti di programmazione o finanziamento, sostituite da discipline pluriennali;
- le concessioni perpetue di acque minerali e termali, già trasformate con decorrenza risalente all’entrata in vigore del d.lgs. 152/2006. Tali parti risultano oggi in larga misura prive di utilità pratica attuale.
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