L.R. Piemonte 1/2023
Disposizioni per la garanzia dei livelli essenziali di assistenza nel sistema dell'emergenza-urgenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge Piemonte aumenta, fino al 31 dicembre 2023, la tariffa oraria delle prestazioni aggiuntive rese dal personale medico delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale nei servizi di emergenza-urgenza, fino a 100 euro lordi omnicomprensivi. La misura serve a fronteggiare la carenza di personale e a ridurre le esternalizzazioni, nel rispetto dei limiti su volumi, orario massimo e riposi. Nessun nuovo onere è previsto per il bilancio regionale.
Incentivo alle prestazioni aggiuntive dell’emergenza-urgenza nel SSR piemontese
Incentivo alle prestazioni aggiuntive nell’emergenza-urgenza
La legge regionale del Piemonte interviene per sostenere i servizi di emergenza-urgenza del Servizio sanitario regionale, in un contesto di carenza di personale medico. La misura è temporalmente limitata e mira anche a contenere il ricorso alle esternalizzazioni.
Ambito di applicazione e finalità
Le aziende ed enti del Servizio sanitario regionale possono ricorrere, fino al 31 dicembre 2023, alle prestazioni aggiuntive previste dal CCNL dell’area sanità 2016-2018 per i dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie dipendenti dal Servizio sanitario nazionale.
L’intervento riguarda:
- i servizi di emergenza-urgenza del SSR;
- le discipline ad essi collegate;
- il personale impiegato attraverso prestazioni aggiuntive, al fine di fronteggiare la carenza di medici e ridurre l’esternalizzazione dei servizi.
Trattamento economico delle prestazioni aggiuntive
Per tali prestazioni, la tariffa oraria prevista dal CCNL è aumentata, in deroga alla contrattazione, fino a 100 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione.
La norma non introduce un automatismo generalizzato, ma consente alle strutture del SSR di utilizzare questo strumento economico entro il limite temporale fissato dalla legge.
Limiti e vincoli operativi
Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive, con particolare riguardo a:
- volumi di prestazioni erogabili;
- orario massimo di lavoro;
- riposi prescritti.
La legge, quindi, non deroga ai vincoli di tutela dell’orario di lavoro e del riposo, che continuano ad applicarsi integralmente.
Copertura finanziaria
La legge dichiara espressamente che non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.
L’attuazione per l’annualità 2023 avviene nell’ambito delle risorse già allocate nel bilancio di previsione finanziario 2022-2024, in particolare nella:
- missione 13, Tutela della salute;
- programma 13.01, Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA;
- titolo 1, Spese correnti.
Decorrenza e durata
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.
L’efficacia sostanziale della misura economica è comunque limitata al 31 dicembre 2023, come previsto per il ricorso alle prestazioni aggiuntive e per l’aumento della tariffa oraria.
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