L.R. Piemonte 4/2023
Norme regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità. Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, per il territorio regionale, le espropriazioni per opere pubbliche o di pubblica utilità non statali, integrando il TUE su notifiche, comunicazioni e procedure. Introduce regole speciali per le servitù di area sciabile e sviluppo montano, compresa la nomina del tecnico e il calcolo dell’indennità. Modifica la l.r. 2/2009.
Disciplina regionale delle espropriazioni per pubblica utilità e modifiche sulla servitù di area sciabile
Disciplina regionale delle espropriazioni per pubblica utilità
La legge detta, per la Regione, una disciplina delle espropriazioni per pubblica utilità coordinata con il d.P.R. 327/2001. L’intervento riguarda gli immobili e i diritti reali relativi a immobili per la realizzazione nel territorio regionale di opere pubbliche o di pubblica utilità non attribuite alla competenza statale, anche quando non sia prevista una trasformazione materiale del bene.
Ambito di applicazione e rapporti con la normativa statale
La legge opera nel rispetto della Costituzione, dei principi del Testo unico espropri (TUE) e dei principi desumibili dalle leggi statali. Per tutto quanto non espressamente disciplinato, continua ad applicarsi il TUE.
Comunicazioni, notifiche e pubblicità degli atti
Per le comunicazioni e notifiche previste dal TUE nei procedimenti espropriativi, salvo quelle relative all’art. 23, comma 1, lettere f) e g), la legge ammette modalità ulteriori che comprovino l’avvenuta conoscenza dell’atto, tra cui raccomandata con avviso di ricevimento, notifica del messo comunale e PEC.
Se la comunicazione non può essere eseguita per irreperibilità, assenza o impossibilità oggettiva di conoscere residenza, dimora o domicilio del destinatario, è consentita la pubblicazione di un avviso per almeno venti giorni consecutivi:
- all’albo pretorio dei comuni interessati;
- su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale;
- sul sito informatico della Regione.
L’avviso di avvio del procedimento deve essere comunicato personalmente agli interessati, salvo il caso in cui i destinatari siano più di trenta: in tale ipotesi è ammesso il pubblico avviso con le modalità e i contenuti previsti dal TUE. Per le espropriazioni parziali di pertinenze indivise di fabbricati urbani in condominio, le comunicazioni possono essere effettuate all’amministratore condominiale.
Oneri finanziari della procedura espropriativa
Tutti gli oneri finanziari relativi all’espletamento dell’intera procedura espropriativa sono posti a carico del promotore dell’espropriazione.
Servitù di area sciabile e di sviluppo montano: conferimento di funzioni agli enti locali
Per i procedimenti espropriativi relativi all’imposizione di servitù di area sciabile e di sviluppo montano, promossi da soggetto pubblico o privato, la Giunta regionale può, previo accordo, conferire agli enti locali territorialmente competenti le funzioni di autorità espropriante successive alla dichiarazione di pubblica utilità prevista dalla l.r. 2/2009.
I provvedimenti adottati dagli enti locali nell’esercizio delle funzioni conferite sono trasmessi alla Giunta regionale per la pubblicazione sul bollettino ufficiale o sul sito istituzionale della Giunta stessa.
Le modalità operative dei conferimenti sono stabilite con provvedimento della Giunta regionale, previa approvazione di uno schema tipo di convenzione che regola i rapporti tra Regione ed enti locali. In caso di persistente inerzia dei soggetti delegati nel compimento di un atto, la Giunta assegna un termine per provvedere, non inferiore a trenta giorni; decorso inutilmente tale termine, può revocare il conferimento e adottare le determinazioni necessarie per completare la procedura espropriativa.
Anche in questo ambito, gli oneri finanziari dell’intera procedura sono a carico del promotore dell’espropriazione.
Collegio tecnico e determinazione dell’indennità
L’autorità espropriante e il proprietario interessato possono, previo accordo, nominare il terzo tecnico previsto dall’art. 21 del TUE. In mancanza di accordo, si applicano le regole statali del medesimo articolo.
Per l’imposizione di servitù di aree sciabili, di sviluppo montano e di impianti di risalita è prevista una sola indennità, rapportata al danno cagionato dal passaggio e limitata al periodo di utilizzo, tenendo conto delle eventuali migliorie al fondo. Non è presunta alcuna indennità per le servitù che possano essere conservate senza danno o senza grave incomodo del fondo servente.
L’indennità è determinata come segue:
- 80% del valore venale del bene per le aree occupate da fondazioni dei sostegni, cavi interrati, tubazioni interrate, costruzioni o manufatti a servizio dell’area sciabile;
- fino al 50% del valore venale del bene se la servitù non comporta opere fisse e produce danno o grave incomodo al fondo servente.
Il valore venale è individuato:
- per le aree non edificabili, sul valore agricolo corrispondente al tipo di coltura praticata nelle singole regioni agrarie, secondo l’art. 40 del TUE;
- per le aree edificabili, secondo l’art. 36 del TUE.
Modifiche alla l.r. 2/2009
La legge interviene sulla legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2, in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina del volo in zone di montagna. In particolare:
- viene soppresso il secondo periodo del comma 1 dell’art. 14;
- viene abrogato il comma 3 dell’art. 14;
- viene inserito l’art. 14-bis, che disciplina l’indennità per l’imposizione di servitù di area sciabile e di sviluppo montano, con i criteri sopra richiamati.
Neutralità finanziaria
La legge dichiara che non derivano oneri a carico del bilancio regionale.
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