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Legge

L.R. Piemonte 2/2023

Disposizioni relative alle attività di tatuaggio e piercing.

Normativa regionaleL.R. Piemonte 2/2023

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge piemontese disciplina requisiti formativi, divieti, SCIA, controlli e sanzioni per tatuaggio e piercing, con norme su minori, informativa ai clienti, manifestazioni pubbliche e operatori esteri. Prevede contributi per la pigmentazione dell’areola mammaria e un regolamento attuativo entro 180 giorni. Diverse disposizioni transitorie e finanziarie riguardano la fase iniziale di applicazione.

Disciplina delle attività di tatuaggio e piercing in Piemonte

Disciplina delle attività di tatuaggio e piercing in Piemonte

La legge regionale del Piemonte definisce il quadro per l’esercizio delle attività di tatuaggio e piercing, con finalità di tutela della salute pubblica, standard tecnico-professionali, prevenzione dei rischi igienico-sanitari e regole per formazione, avvio dell’attività, controlli e sanzioni.

Finalità e ambito di applicazione

La Regione persegue la tutela della salute e impone che tatuaggio e piercing siano svolti nel rispetto delle misure igieniche, preventive, di sicurezza ed educazione sanitaria previste dalla normativa vigente. La disciplina si applica nel territorio piemontese.

Definizioni rilevanti

Ai fini della legge:

  • il tatuaggio è la colorazione permanente di parti del corpo mediante introduzione intradermica o sottocutanea di pigmenti, con finalità di realizzare disegni, simboli o figure indelebili;
  • il piercing è la perforazione di una parte del corpo per inserire anelli o altri monili.

Formazione professionale e aggiornamento

L’esercizio delle attività è subordinato al possesso di un attestato di frequenza e profitto rilasciato dalla Regione a seguito di esame finale, dopo specifici percorsi formativi orientati alle competenze tecnico-professionali e ai profili igienico-sanitari.

Sono previsti due percorsi principali:

  • tatuaggio: corso teorico-pratico di almeno 1.500 ore complessive, di cui 500 di tirocinio o, in tutto o in parte, di laboratorio;
  • piercing: corso teorico-pratico di almeno 500 ore, di cui 200 di tirocinio.

Il completamento di uno dei percorsi esonera dalla frequenza delle sole ore comuni nel caso di accesso all’altro corso. Per l’accesso è richiesto:

  • il compimento dei 18 anni;
  • l’assolvimento dell’obbligo scolastico.

I corsi sono tenuti da soggetti formatori accreditati e autorizzati dalla Regione. Chi esercita tatuaggio e piercing deve inoltre frequentare corsi di aggiornamento ogni quattro anni, salvo i soggetti che eseguono il piercing al lobo dell’orecchio. Tutti gli oneri formativi sono a carico dei partecipanti.

Esenzioni dagli obblighi formativi

Gli obblighi formativi non si applicano:

  • agli operatori già in possesso, alla data di entrata in vigore della legge, dell’attestato di competenza regionale relativo alla qualifica di operatore di tatuaggi e piercing, conseguito tramite corsi riconosciuti dalla Regione Piemonte o da altre regioni e realizzati da enti accreditati, con eventuale verifica di equivalenza per i titoli provenienti da regioni prive di disciplina formativa;
  • agli operatori che eseguono il piercing al lobo dell’orecchio.

Il regolamento attuativo deve definire la formazione di tali operatori nel rispetto delle linee guida ministeriali vigenti.

Divieti e limiti sostanziali

È vietato esercitare tatuaggio e piercing, anche gratuitamente:

  • senza i percorsi formativi richiesti e senza i requisiti previsti dal regolamento attuativo;
  • su minori di 16 anni, salvo il piercing al lobo dell’orecchio con consenso informato degli esercenti la responsabilità genitoriale;
  • su minori di 18 anni senza il consenso informato dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale, secondo le modalità fissate dal regolamento;
  • sugli animali, salvo tatuaggi a fini identificativi;
  • in forma ambulante, in sede fissa o itinerante, salvo le manifestazioni pubbliche consentite;
  • mediante anestetici, anche locali, o pigmenti/inchiostri/solventi non conformi alla normativa europea e nazionale.

È inoltre vietato praticare tatuaggi e piercing in sedi anatomiche in cui possano derivare conseguenze invalidanti permanenti o dove la cicatrizzazione sia particolarmente difficoltosa. La rimozione dei tatuaggi è consentita solo in strutture sanitarie e da personale medico.

Informativa alla clientela

L’operatore deve fornire una informativa scritta, completa ed esaustiva, sulle modalità di esecuzione della prestazione, sulle caratteristiche dei prodotti utilizzati, sui rischi per la salute e sulle precauzioni da osservare dopo il trattamento. Le modalità concrete sono rimesse al regolamento attuativo.

Avvio ed esercizio dell’attività: SCIA e locali

L’esercizio dell’attività, in luogo pubblico o privato, anche gratuito, stagionale o temporaneo, in sede fissa o durante manifestazioni pubbliche, richiede la presentazione di una SCIA al SUAP del comune competente. La SCIA deve attestare il rispetto della legge e del regolamento ed essere corredata della documentazione richiesta.

La SCIA è trasmessa anche all’ASL territorialmente competente per i controlli igienico-sanitari. I rifiuti prodotti vanno smaltiti secondo la normativa statale e regionale applicabile.

Manifestazioni pubbliche

Quando l’attività si svolge nel contesto di fiere o altre manifestazioni pubbliche, la SCIA è presentata dall’organizzatore. In tali contesti devono comunque essere garantite le condizioni di sicurezza igienico-sanitaria.

Operatori provenienti da altri Stati o da altre regioni

Per gli operatori provenienti da altri Stati membri dell’Unione europea che intendono esercitare stabilmente o temporaneamente in Piemonte si applica la disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali di cui al d.lgs. 206/2007. Ai cittadini di Paesi terzi si applicano le regole del d.P.R. 394/1999.

Il regolamento attuativo disciplina anche i requisiti per gli operatori provenienti da altre regioni italiane o dall’estero e le modalità di verifica delle certificazioni.

Contributi per la pigmentazione del complesso areola-capezzolo

La Regione eroga contributi per la pigmentazione del complesso areola-capezzolo, al fine di alleviare il disagio psicologico delle persone sottoposte ad asportazione e ricostruzione dell’areola mammaria. La Giunta regionale definisce requisiti e criteri di priorità per l’accesso ai contributi.

Regolamento attuativo

La Giunta regionale deve adottare, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, un regolamento attuativo che disciplini in dettaglio:

  • materie e contenuti dei corsi, modalità e termini dei percorsi formativi e composizione delle commissioni d’esame;
  • requisiti per operatori provenienti dal territorio extraregionale o da altri Stati;
  • requisiti minimi strutturali, igienico-sanitari, organizzativi, tecnici e gestionali dei locali e delle attività;
  • preparazione, uso, conservazione e cautele d’impiego delle attrezzature e dei pigmenti;
  • sedi anatomiche escluse per il rischio di cicatrizzazione o conseguenze permanenti;
  • documentazione da allegare alla SCIA;
  • modalità di consenso e di informazione alla clientela.

Vigilanza, controlli e provvedimenti

Il comune esercita la vigilanza e il controllo sulle attività, mentre l’ASL verifica il rispetto dei requisiti igienico-sanitari dei locali. In caso di carenze igienico-sanitarie l’ASL indica gli adeguamenti necessari e assegna un termine congruo; se il privato non adempie, il comune dispone la chiusura.

Per gravi carenze igienico-sanitarie l’ASL propone la sospensione dell’attività. Il comune sospende l’attività anche quando vengano meno altri requisiti della legge o del regolamento, diffidando prima gli interessati ad adeguarsi. In caso di mancata ottemperanza alla chiusura, il comune procede all’esecuzione coattiva previa diffida.

Sanzioni amministrative

Salvo che il fatto costituisca reato, sono previste sanzioni pecuniarie per:

  • esercizio senza formazione richiesta o senza SCIA: da 3.000 a 15.000 euro;
  • esercizio senza aggiornamento quadriennale: da 2.000 a 10.000 euro;
  • esercizio senza requisiti minimi strutturali, tecnici, gestionali e igienico-sanitari: da 3.000 a 15.000 euro;
  • violazione degli obblighi e divieti della legge: da 3.000 a 15.000 euro.

Per accertamento e irrogazione delle sanzioni si applicano la normativa statale e regionale vigente.

Campagne informative e monitoraggio

La Regione promuove campagne informative, in particolare rivolte a giovani, scuole secondarie di primo e secondo grado e agenzie formative accreditate, sui rischi dei trattamenti eseguiti senza rispetto delle regole, sulle pratiche non corrette e sulle precauzioni post-trattamento.

La Giunta presenta alla commissione consiliare competente un monitoraggio dopo un anno dall’entrata in vigore e poi ogni due anni, con dati su partecipanti ai corsi e ai contributi erogati per la pigmentazione dell’areola mammaria.

Disposizioni transitorie

Chi già esercita tatuaggio o piercing deve adeguarsi ai nuovi requisiti e all’aggiornamento professionale secondo modalità e termini stabiliti dal regolamento; ciò vale anche per i lavoratori dipendenti. Restano ferme le esenzioni per chi possiede già i titoli previsti e per chi esegue il piercing al lobo dell’orecchio, che possono proseguire l’attività secondo la legge e il regolamento, compresi gli obblighi di aggiornamento.

I comuni devono adeguare i propri regolamenti entro 12 mesi dall’entrata in vigore del regolamento attuativo. Fino all’adozione di tale regolamento possono essere avviate edizioni corsuali sui rischi sanitari di tatuaggio, piercing e trucco permanente previste da una precedente deliberazione regionale, con rilascio di attestazioni finali valide per l’esercizio dell’attività.

Copertura finanziaria

Per la prima applicazione, gli oneri sono quantificati in 60.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e coperti mediante spostamento di risorse nel bilancio regionale. La copertura opera in via condizionata all’approvazione della legge di bilancio di previsione 2023-2025.

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