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Sentenza

Sentenza n. 2608/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'annullamento dell’autorizzazione paesaggistica semplificata prot. 13026 del 18.07.2022, conosciuta in data 10.10.2022 a seguito di accesso agli atti.

Giustizia amministrativa202205834

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Autorizzazione paesaggistica semplificata relativa a interventi edilizi di lieve entità su un immobile sito in Bacoli

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune e controinteressata)

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'autorizzazione paesaggistica semplificata, conosciuta mediante accesso agli atti, deducendo: 1) violazione del Piano territoriale paesistico dei Campi Flegrei, del d.P.R. 31/2017, del d.lgs. 42/2004, del d.P.R. 380/2001 e degli artt. 1102 e 1117 c.c., nonché omessa istruttoria, difetto di motivazione ed eccesso di potere, sostenendo che la controinteressata non fosse legittimata a chiedere l'autorizzazione perché i lavori avrebbero interessato un muro comune, il decoro architettonico dell'edificio e opere realizzate in difformità dai grafici; 2) ulteriore violazione della disciplina paesaggistica ed edilizia, omessa istruttoria, difetto di motivazione ed eccesso di potere, per la mancata menzione nell'autorizzazione dell'eliminazione del giardino, dello sradicamento degli alberi, della pavimentazione esterna, degli impianti e delle opere asseritamente ulteriori rispetto a quelle assentite; 3) violazione degli artt. 7 l. 241/1990 e 159 d.lgs. 42/2004 per omessa comunicazione di avvio del procedimento ai proprietari confinanti; 4) violazione dell'art. 17-bis l. 241/1990 e dell'art. 11 d.P.R. 31/2017, sviamento, difetto di istruttoria e motivazione, per mancata prova della formazione del silenzio-assenso sul parere della Soprintendenza.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso, ritenendo infondate tutte le censure. Quanto alla proprietà del muro, ha affermato che il manufatto delimita e contiene esclusivamente l'area cortilizia della controinteressata e non serve all'uso comune dell'edificio; in assenza di una diversa destinazione obiettiva o di un titolo negoziale, non rientra quindi tra le parti comuni ex art. 1117 c.c. È stata esclusa anche la lesione del decoro architettonico, poiché l'edificio si trova in un contesto edilizio disomogeneo e i lavori hanno migliorato il muretto mantenendone sostanzialmente inalterate le caratteristiche. Le asserite difformità esecutive non sono state provate: il Comune aveva svolto due sopralluoghi senza rilevare abusi o difformità e i lavori potevano rientrare nella riconfigurazione dei muri esterni e delle ringhiere autorizzata. La pavimentazione esterna è stata qualificata come semplice sostituzione di una pavimentazione preesistente, accompagnata dalla rimozione di piccoli arbusti, senza trasformazione permanente o significativa del suolo, aumento della superficie utile o nuova costruzione; pertanto non era necessario il permesso di costruire. Le pergotende, risultanti dai grafici, non determinavano nuovi volumi o superfici utili ed erano facilmente rimovibili, rientrando nell'edilizia libera. È stata esclusa la necessità della comunicazione di avvio del procedimento ai proprietari confinanti, poiché nei procedimenti edilizi e paesaggistici non è normalmente individuabile ex ante la platea dei potenziali interessati e tale comunicazione aggraverebbe il procedimento. Infine, il TAR ha ritenuto perfezionato il silenzio-assenso della Soprintendenza: il Comune aveva trasmesso la documentazione e la proposta il 9 maggio 2022, aveva verificato il 7 luglio 2022 l'assenza di un parere espresso e aveva quindi correttamente applicato il meccanismo previsto dall'art. 11, comma 9, d.P.R. 31/2017, in relazione all'art. 17-bis l. 241/1990. I ricorrenti sono stati condannati alle spese per complessivi € 3.000,00, da corrispondere per metà al Comune e per metà alla controinteressata; spese compensate nei confronti del Ministero della Cultura.

Norme richiamate

  • art. 1117 c.c.

    La presunzione di comunione non si applica automaticamente a un muro di recinzione e delimitazione di un giardino esclusivo, se il manufatto serve obiettivamente soltanto l'unità privata e non vi è un titolo negoziale che lo qualifichi come comune.

  • art. 1120 c.c.

    La censura relativa al pregiudizio al decoro architettonico è stata esaminata e respinta, non essendo stato dimostrato che gli interventi avessero alterato negativamente le linee architettoniche dell'edificio.

  • art. 3, comma 1, lett. e), d.P.R. 380/2001

    La sostituzione di una pavimentazione esterna, con rimozione parziale di arbusti, non costituisce nuova costruzione se non comporta trasformazione permanente e significativa del suolo né aumento della superficie utile.

  • art. 7 l. 241/1990

    Nei procedimenti di rilascio di titoli edilizi e autorizzazioni paesaggistiche non sussiste, in via generale, l'obbligo di comunicare l'avvio ai proprietari confinanti, non individuabili previamente come controinteressati necessari.

  • art. 17-bis l. 241/1990

    Il silenzio dell'amministrazione chiamata a rendere un assenso o parere nei rapporti tra amministrazioni può determinare l'assenso decorso il termine previsto, quando risulti comprovato l'invio della documentazione necessaria.

  • art. 11, comma 9, d.P.R. 31/2017

    Nel procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata, il mancato parere della Soprintendenza nel termine previsto comporta l'applicazione del meccanismo di silenzio-assenso richiamato dalla disposizione.

  • art. 146 d.lgs. 42/2004

    La documentazione e la proposta di provvedimento devono essere trasmesse alla Soprintendenza nell'ambito del procedimento di autorizzazione paesaggistica; decorso il termine senza parere, opera il meccanismo previsto dalla disciplina speciale.

  • Piano territoriale paesistico dei Campi Flegrei, approvato con decreto ministeriale 26 aprile 1999

    Nel caso concreto non è stata dimostrata la violazione delle prescrizioni del piano paesistico, né una difformità tra opere autorizzate e opere eseguite.

Massime di principio

  • Un muro di recinzione o delimitazione di un giardino di proprietà esclusiva non è automaticamente parte comune dell'edificio ai sensi dell'art. 1117 c.c.; la comunione richiede una diversa destinazione obiettiva al servizio dell'intero edificio oppure uno specifico titolo negoziale.
  • La pavimentazione esterna è eseguibile senza permesso di costruire quando, valutata in rapporto alle dimensioni, ai materiali, al contesto e all'opera cui accede, non determina una trasformazione permanente e significativa dell'assetto del territorio, né un aumento della superficie utile.
  • Una pergotenda rientra nell'edilizia libera, anche sotto il profilo paesaggistico secondo quanto affermato nella decisione, quando le sue caratteristiche strutturali e i materiali utilizzati non determinano la stabile creazione di nuovi volumi o superfici utili e la struttura è facilmente rimovibile.
  • Nei procedimenti di rilascio di titoli edilizi e autorizzazioni paesaggistiche non è generalmente necessaria la comunicazione di avvio ai proprietari confinanti, poiché la platea degli interessi potenzialmente incisi non è individuabile ex ante e la comunicazione determinerebbe un aggravamento del procedimento.
  • Nel procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata, il mancato parere della Soprintendenza consente il perfezionamento del silenzio-assenso quando l'amministrazione procedente dimostri di aver trasmesso la documentazione e la proposta di provvedimento e sia decorso il termine previsto dall'art. 11 d.P.R. 31/2017 in relazione all'art. 17-bis l. 241/1990.

Come è indicizzato

MaterieAutorizzazione paesaggisticaTitoli abilitativi ediliziPartecipazione al procedimentoTermini del procedimento e silenzio
RamiBeni culturali e paesaggioEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazionePartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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