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Sentenza

Sentenza n. 590/2026 - Milano, Sezione 2

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1254/2023 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata in data 04.05.2023 e notificata il 29.6.2023.

Giustizia amministrativa202502924

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 1254/2023, recante condanna al pagamento della carta docente per cinque anni scolastici

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a corrispondere euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici dal 2016/2017 al 2020/2021, per complessivi euro 2.500,00, oltre alle spese legali. La sentenza era divenuta definitiva, era stata notificata all'Amministrazione il 29 giugno 2023 e non era stata eseguita. La ricorrente ha chiesto di ordinare al Ministero l'adempimento, di nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia e di porre a carico dell'Amministrazione le spese del giudizio. Il Ministero si è costituito, ma non ha adeguatamente contestato la pretesa né dimostrato l'adempimento. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni statali era comunque decorso.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza e ha dichiarato l'inottemperanza del Ministero al giudicato. Ha ordinato all'Amministrazione di pagare entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza le somme dovute in base al titolo, detraendo eventuali importi già versati, nonché gli accessori di legge, gli oneri di registrazione e le spese documentate aventi titolo nella sentenza. Il giudice ha precisato che i conteggi della creditrice relativi al capitale residuo e agli interessi non sono vincolanti in modo assoluto per l'Amministrazione: l'importo deve essere definitivamente determinato secondo il titolo, gli eventuali pagamenti parziali e le disposizioni di legge, inclusi gli artt. 1282 e seguenti del codice civile. Sono inoltre dovuti gli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso, nei limiti di legge. Per l'eventuale perdurante inerzia, è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, il quale dovrà intervenire su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato e completare l'incarico entro i successivi 120 giorni, senza compenso. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede, per le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici, un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'avvio dell'azione di recupero coattivo per obbligazioni pecuniarie.

  • artt. 1282 e seguenti c.c.

    Regolano la debenza, la misura e la decorrenza degli interessi sulle somme dovute; i relativi conteggi devono essere verificati dall'Amministrazione in base al titolo e alla legge.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese a favore dei difensori che si dichiarano antistatari.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Costituiscono il riferimento processuale per la regolazione delle spese e per l'applicazione, nel processo amministrativo, delle disposizioni richiamate del codice di procedura civile.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza fondato su una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario è esperibile quando l'amministrazione non abbia dato esecuzione al comando giudiziale, una volta decorso il termine dilatorio previsto per i pagamenti delle amministrazioni statali.
  • Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto un'obbligazione pecuniaria, il giudice deve ordinare all'amministrazione di eseguire il titolo, ma la quantificazione indicata dal creditore non è definitivamente vincolante: capitale residuo, interessi e accessori devono essere determinati alla luce del titolo, degli eventuali pagamenti parziali e delle disposizioni di legge applicabili.
  • In caso di perdurante inerzia dell'amministrazione dopo il termine assegnato dal giudice, è possibile nominare già nella sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento a un'istanza del creditore e attribuendogli il compito di determinare il dovuto e adottare gli atti contabili necessari all'esecuzione.
  • Quando l'inadempimento dell'amministrazione sussiste al momento della proposizione del ricorso per ottemperanza, l'amministrazione soccombente deve essere condannata alle spese del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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