Sentenza n. 1758/2026 - Roma, Sezione 2B
per l'annullamento a) della graduatoria finale di merito relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive novantadue (92) unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'Area funzionale III, fascia retributiva F1 (profilo TEC/AICS n. 40 unità) nei ruoli dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo sviluppo, pubblicata a partire dal 26 settembre 2022, nella parte in cui l'odierno ricorrente è stato inserito solo tra gli “idonei non vincitori” e collocato (erroneamente) nella posizione n. 72 con un punteggio complessivo di 21,50 punti piuttosto che nella posizione effettivamente spettante, la 34^, con riconoscimento di complessivi 25 punti; b) di ogni altro atto presupposto, connesso e/ consequenziale, ivi compresi espressamente i verbali di valutazione della propria prova e dei propri titoli (di cui non si conoscono gli estremi), recanti contenuti pregiudizievoli per il ricorrente e allo stato non conosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria finale di merito di un concorso pubblico e atti di valutazione della prova e dei titoli, nella parte in cui il candidato era collocato tra gli idonei non vincitori con punteggio inferiore a quello spettante
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e commissione concorsuale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la graduatoria finale relativa a un concorso pubblico per 92 unità di personale non dirigenziale dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, sostenendo di essere stato erroneamente collocato al 72° posto, tra gli idonei non vincitori, con 21,50 punti anziché al 34° posto con 25 punti. Contestava, in particolare, la valutazione dei propri titoli e di un quesito della prova, chiedendo l'annullamento della graduatoria e degli atti presupposti e consequenziali. Dopo la proposizione del ricorso, l'amministrazione ha riconosciuto il punteggio rivendicato, attribuendo complessivamente 25 punti, anche in applicazione di quanto stabilito da una precedente sentenza del TAR Lazio sul quesito contestato; al ricorrente è stato inoltre stipulato il contratto di lavoro. Con memoria del 28 novembre 2025 il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., poiché la pretesa sostanziale era stata integralmente soddisfatta dopo la notifica del ricorso: l'amministrazione aveva riconosciuto il punteggio complessivo di 25 punti, comprendente 1,5 punti per la laurea magistrale e 1 punto per il quesito contestato, e aveva stipulato il contratto di lavoro con il ricorrente. Pur non decidendo nel merito con efficacia conformativa, il Collegio ha ritenuto l'amministrazione virtualmente soccombente, reputando fondata la pretesa alla luce della precedente pronuncia del TAR Lazio e del fatto che il riconoscimento era intervenuto successivamente alla proposizione del ricorso. Le amministrazioni resistenti sono state quindi condannate, in solido, al pagamento di 1.500 euro, oltre accessori e refusione del contributo unificato se versato; spese compensate nei confronti dei controinteressati.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il ricorso è improcedibile quando, nel corso del giudizio, sopravviene il difetto di interesse alla decisione; ciò si verifica quando la pretesa sostanziale del ricorrente è stata integralmente soddisfatta.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal Collegio nell'ambito della disciplina processuale applicata alla definizione del giudizio.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- La sopravvenuta integrale soddisfazione della pretesa sostanziale del ricorrente determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, anche quando la soddisfazione intervenga dopo la proposizione del giudizio.
- Quando l'amministrazione riconosce la fondatezza della pretesa del ricorrente e adotta le misure richieste soltanto dopo la notifica del ricorso, il giudice può considerarla virtualmente soccombente ai fini della regolazione delle spese, pur dichiarando il ricorso improcedibile.
- La stipulazione del contratto di lavoro e il riconoscimento del punteggio rivendicato dal candidato eliminano l'interesse attuale alla decisione sull'impugnazione della graduatoria, se la posizione sostanziale perseguita è stata integralmente conseguita.
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