Cassazione Civile, Ordinanza n. 06646/2024 del 13/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (passeggero)
La controversia
La controversia nasce da un viaggio aereo internazionale Bangkok-Mosca con coincidenza per Venezia saltata a causa di un forte ritardo del volo originario; il passeggero aveva ottenuto in primo grado, dinanzi al giudice di pace, un indennizzo di euro 600 in applicazione analogica del regolamento CE n. 261/2004, ritenuto estensibile anche ai trasporti internazionali di persone. In appello il vettore aveva contestato tale impostazione; il Tribunale, tenuto conto dell’evoluzione giurisprudenziale e in particolare della sopravvenuta pronuncia di legittimità che escludeva l’estensione analogica della disciplina unionale ai voli extra UE al di fuori dei casi previsti, ha riformato la sentenza di primo grado e rigettato la domanda. Nel ricorso per cassazione la società aerea ha censurato esclusivamente il capo sulle spese: con il primo motivo ha denunciato violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per avere il Tribunale compensato le spese nonostante, a suo dire, mancassero i presupposti normativi della deroga al criterio della soccombenza; con il secondo motivo ha dedotto nullità della sentenza per motivazione apparente in punto di compensazione delle spese, richiamando l’art. 132 c.p.c. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi infondati, rilevando che la motivazione del Tribunale dava conto di un obiettivo contrasto giurisprudenziale e di una situazione di incertezza del diritto al momento dell’introduzione della lite, idonea a giustificare la compensazione. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna della ricorrente alle spese di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la statuizione del Tribunale di Padova sulla compensazione delle spese di entrambi i gradi, ritenendo congrua e non sindacabile la motivazione che valorizzava la novità/contrasto giurisprudenziale e l’assenza, all’epoca, di un orientamento di legittimità consolidato. La ricorrente è stata condannata a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di cassazione, oltre agli accessori di legge, e la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato come rito di trattazione del ricorso in camera di consiglio
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
invocato per dedurre la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
invocato per censurare la pretesa nullità del capo sulle spese per difetto di motivazione
art. 91 c.p.c.
ricordato come regola della soccombenza nella liquidazione delle spese
art. 92, comma 2, c.p.c.
interpretato nel senso che la compensazione è ammessa, oltre che per soccombenza reciproca, in caso di assoluta novità della questione, mutamento della giurisprudenza o sopravvenienze/assoluta incertezza di gravità pari o superiore alle ipotesi tipiche
art. 132 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente per lamentare motivazione apparente; la Corte esclude il vizio perché la motivazione del Tribunale era congrua e intellegibile
art. 3, par. 1, Regolamento CE n. 261/2004
delimita l’ambito applicativo della disciplina speciale ai voli in partenza da aeroporto UE o in arrivo in UE con vettore UE
artt. 5 e 7 Regolamento CE n. 261/2004
prevedono un ristoro indennitario forfettario per cancellazione e, secondo la giurisprudenza europea, per ritardi superiori a tre ore, ma solo nell’ambito di applicazione del regolamento
artt. 1223 e 2697 c.c.
fuori dall’ambito del regolamento operano le regole generali: risarcibili solo i danni immediati e diretti dell’inadempimento, con onere del creditore di provarne esistenza e nesso causale
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
richiamato per l’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura sulla compensazione delle spese è infondata se la sentenza impugnata dà conto di una reale situazione di obiettiva incertezza o di contrasto giurisprudenziale sulla questione decisiva, specie quando al momento dell’introduzione della lite non esisteva un orientamento consolidato di legittimità.
- La motivazione sulla compensazione delle spese non è apparente quando il giudice esplicita, anche sinteticamente, le ragioni fattuali e giuridiche che rendono la controversia connotata da novità o incertezza; tale valutazione è sindacabile in cassazione solo se illogica o giuridicamente errata in modo manifesto.
- La disciplina indennitaria speciale del regolamento CE n. 261/2004 non è estensibile in via analogica oltre il suo ambito testuale di applicazione; per i casi esclusi resta applicabile la disciplina generale dell’inadempimento, con necessità di provare il danno effettivo e il nesso causale.
- In materia di trasporto aereo internazionale, l’esistenza di decisioni di merito contrastanti e la successiva pronuncia nomofilattica possono integrare il presupposto di "assoluta incertezza" o di novità giurisprudenziale rilevante ai fini della compensazione delle spese ex art. 92, comma 2, c.p.c.
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