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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02566/2023 del 27/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La contribuente ha impugnato l'intimazione di pagamento notificata sulla base di cinque cartelle di pagamento, deducendo da un lato la regolarità della notifica delle cartelle e, soprattutto, l'intervenuta prescrizione delle somme richieste. In Cassazione ha articolato tre motivi: il primo denunciava l'omessa considerazione della prescrizione, sostenendo che per i tributi in questione dovesse applicarsi il termine quinquennale; il secondo e il terzo contestavano la validità degli atti di riscossione, assumendo che notifiche, cartelle, pignoramenti e ipoteche fossero stati formati o sottoscritti da dipendenti privati privi di investitura pubblicistica e quindi senza potere di manifestare la volontà dell'ente, con violazione dell'art. 97 Cost. e nullità assoluta degli atti.

La decisione

La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente ad alcune partite e ad una cartella, perché i relativi debiti tributari risultavano rientrare nell'annullamento ex lege previsto dall'art. 4, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018. Nel merito ha accolto il primo motivo, cassando la sentenza impugnata con rinvio al giudice d'appello perché verifichi separatamente, per tributi, sanzioni e interessi, quale termine prescrizionale sia applicabile e se esso sia decorso, tenendo conto degli atti interruttivi e dell'onere probatorio gravante sull'Amministrazione creditrice. Ha invece rigettato il secondo e il terzo motivo, ritenendo manifestamente infondate le censure sulla presunta illegittimità degli atti sottoscritti dal personale dell'agente della riscossione, valorizzando la continuità normativa tra Equitalia e il nuovo ente e richiamando la giurisprudenza di legittimità sulle funzioni del personale trasferito.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 1, d.l. n. 119 del 2018 conv. in L. n. 136 del 2018

    debiti tributari affidati in riscossione dal 2000 al 2010 per importi fino a 1.000,00 euro

    i relativi debiti risultano annullati ex lege, con conseguente cessazione della materia del contendere per le partite rientranti nella previsione normativa

  • art. 2946 c.c.

    si applica il termine ordinario decennale ai crediti erariali per tributi in assenza di diversa previsione espressa, secondo la distinzione operata dalla Corte

  • art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.

    si applica il termine quinquennale alle somme dovute periodicamente, e in particolare agli interessi richiesti con cartella non fondata su giudicato

  • art. 20, comma 3, d.lgs. n. 472 del 1997

    le sanzioni amministrative tributarie si prescrivono nel termine quinquennale

  • art. 78 del d.P.R. n. 131 del 1986

    richiamato quale base espressa per la prescrizione decennale del credito relativo all'imposta di registro

  • art. 1, comma 9, d.l. n. 193 del 2016

    senza soluzione di continuità

    il personale del soggetto preesistente è trasferito al nuovo ente con continuità del rapporto e delle posizioni giuridiche, legittimando la sottoscrizione degli atti da parte dei dipendenti trasferiti

  • art. 97 Cost.

    la censura di violazione del principio di buon andamento è stata ritenuta infondata in relazione alla dedotta carenza di investitura dei dipendenti dell'agente della riscossione

Massime di principio

  • Quando il debitore eccepisce la prescrizione in materia tributaria, il giudice deve individuare in concreto il termine prescrizionale applicabile alla singola pretesa, distinguendo tra tributi, sanzioni e interessi, e non può limitarsi a richiamare in via generica la prescrizione decennale.
  • Per i crediti erariali relativi a tributi privi di una disciplina speciale espressa, trova applicazione il termine ordinario decennale; invece, per sanzioni e interessi richiesti con cartella non fondata su giudicato, opera il termine quinquennale.
  • In tema di prescrizione, l'allegazione e la prova degli atti interruttivi gravano sul creditore pubblico, mentre il giudice di merito deve interpretare la volontà dell'eccezione anche se formulata in modo non tecnico.
  • La continuità normativa e organizzativa tra il soggetto concessionario preesistente e l'ente subentrante comporta la validità degli atti sottoscritti dal personale trasferito senza soluzione di continuità, escludendo la nullità per difetto di potere di sottoscrizione.
  • La mera deduzione che gli atti di riscossione siano stati formati da dipendenti privi di titolo pubblicistico non è sufficiente a determinarne la nullità quando il quadro normativo assicura la continuità dei poteri del personale trasferito al nuovo ente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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