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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16819/2024 del 22/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Barreca ha impugnato la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 02/10/2023 che aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di truffa a lui ascritto. Ha denunciato: 1) nullità della sentenza per celebrazione del processo in sua assenza (violazione degli artt. 178 e 179 c.p.p. e 420-ter c.p.p.); 2) vizio di motivazione relativamente alla sua responsabilità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per violazione dell'art. 581, comma 1-quater, c.p.p.: la sentenza impugnata era stata pronunciata con dichiarazione di assenza dell'imputato e l'impugnazione in Cassazione doveva essere proposta dal difensore munito di procura speciale successiva alla sentenza, procura che non risultava conferita. La Corte non è entrata nel merito della questione sulla responsabilità o sulla presunta nullità. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende per profili di colpa connessi all'inammissibilità. La decisione è stata resa il 3 aprile 2024.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1-quater, c.p.p.

    La norma che richiede al difensore la procura speciale ad impugnare quando la sentenza è stata pronunciata in assenza dell'imputato si applica anche al giudizio di cassazione; l'assenza della procura è causa di inammissibilità del ricorso.

  • art. 178 c.p.p.

    Norma richiamata a fondamento dell'eccezione di nullità per processo in absentia; la Corte ha valutato la questione alla luce del complesso sistema sull'assenza ma non ha esaminato il merito per inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 179 c.p.p.

    Richiamata insieme all'art. 178 e 420-ter per censurare la celebrazione del giudizio in assenza; però la Cassazione ha deciso sull'inammissibilità procedurale e non sul merito della nullità.

  • art. 420-ter c.p.p.

    Norma relativa al giudizio in assenza dell'imputato richiamata dalla difesa; la Corte ha richiamato la disciplina ma ha escluso l'esame per inammissibilità dell'appello in Cassazione.

  • art. 420-bis c.p.p.

    Norma della Riforma Cartabia sull'assenza; la Corte l'ha richiamata per spiegare la ratio della disciplina che mira a garantire impugnazioni consapevoli e a prevedere rimedi restitutori.

  • art. 175 c.p.p.

    Norma sulla restituzione in termini: la Corte ha ricordato l'ampliamento dei rimedi restitutori per l'imputato giudicato in assenza che provi la mancata conoscenza incolpevole del processo.

  • art. 604, comma 1, co. 5-bis c.p.p.

    Richiamata come nuovo rimedio di nullità impugnabile in appello connesso alla disciplina sull'assenza.

  • art. 623, comma 1, lett. b-bis c.p.p.

    Richiamata come possibile strada di impugnazione per vizi legati alla dichiarazione di assenza nel giudizio di legittimità.

  • d.lgs. 150/2022 (Riforma Cartabia)

    La Corte ha richiamato la riforma come complessivo quadro normativo che mira a selezionare le impugnazioni e a rendere le impugnazioni espressione consapevole dell'interesse dell'imputato.

Massime di principio

  • Se una sentenza è stata pronunciata con dichiarazione di assenza dell'imputato, l'impugnazione in Cassazione deve essere proposta da un difensore munito di procura speciale ad impugnare successiva alla sentenza; l'assenza di tale mandato determina l'inammissibilità.
  • La Riforma Cartabia (d.lgs. 150/2022) tende a rendere le impugnazioni espressione consapevole dell'interesse dell'imputato e prevede rimedi restitutori per chi provi la mancata conoscenza incolpevole del processo.
  • Se l'imputato prova di non avere avuto effettiva conoscenza del processo o di non aver potuto partecipare senza sua colpa, sono previsti rimedi (restituzione in termini, nullità in appello o cassazione, rescissione del giudicato) per reintegrare le opzioni processuali non esercitate.
  • I difensori devono curare il conferimento formale del mandato specifico ad impugnare dopo la sentenza, documentando eventuali ostacoli al contatto con l'assistito; la mancata cura può comportare inammissibilità e sanzioni.
  • La Corte di Cassazione, in presenza di inammissibilità procedurali gravi, decide sul difetto formale senza entrare nel merito delle questioni sostanziali (es. prescrizione o responsabilità).

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