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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04625/2024 del 21/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce dall’opposizione allo stato passivo di una procedura di liquidazione coatta amministrativa: un professionista chiedeva che il proprio credito, già fondato su decreto ingiuntivo definitivo, fosse ammesso al passivo in via privilegiata e non in via chirografaria, invocando il privilegio generale sui mobili per i compensi dei professionisti ex art. 2751-bis n. 2 c.c. Il tribunale aveva accolto l’opposizione, rilevando che il credito si riferiva ad attività svolte nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2017 e il 20 agosto 2017 e che, comunque, le contestazioni sulla mancanza di data certa di fattura e transazione erano irrilevanti. La società in liquidazione coatta amministrativa ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell’art. 2751-bis c.c., sostenendo che il dies a quo per il computo del biennio privilegiato dovesse coincidere con la cessazione della prestazione, e che il tribunale avesse erroneamente applicato la norma senza considerare che il rapporto non era unitaria inscindibile ma composto da prestazioni scindibili; con il secondo ha dedotto vizio di motivazione, lamentando che la motivazione del decreto fosse apparente, contraddittoria e incomprensibile.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo fosse infondato nella parte in cui censurava il criterio adottato dal tribunale, perché coerente con la giurisprudenza di legittimità sull’art. 2751-bis n. 2 c.c.: il privilegio per i compensi professionali si collega, in caso di rapporto professionale unitario o di plurimi incarichi nell’ambito di un rapporto duraturo, alla cessazione del complessivo rapporto e copre anche i compensi relativi ad attività svolte prima del biennio anteriore alla cessazione, purché riferibili al rapporto complessivo. Nella misura in cui il motivo mirava a contestare l’accertamento di fatto compiuto dal tribunale sulla decorrenza e sull’inquadramento del rapporto, è stato dichiarato inammissibile. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché fondato su un vizio motivazionale non più deducibile nei termini prospettati, oltre che perché generico e fuori fuoco rispetto alla ratio decidendi, che si fondava sulla non contestazione del credito quanto ad an e quantum e sul solo tema del privilegio. La Corte ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 99 l. fall.

    Viene richiamato come base dell’opposizione allo stato passivo.

  • art. 2751 bis n. 2 c.c.

    Attribuisce privilegio generale sui mobili ai compensi dei professionisti e degli altri prestatori d’opera dovuti per gli ultimi due anni di prestazione; il biennio decorre dalla cessazione del rapporto professionale complessivo e, in caso di rapporto unitario o plurimi incarichi nell’ambito di un rapporto duraturo, il privilegio può coprire anche compensi relativi ad attività svolte prima del biennio anteriore alla cessazione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Il motivo che denuncia violazione di legge non può essere usato per sovvertire un accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di motivazione non è più deducibile nei termini di contraddittorietà o apparenza prospettati dal ricorrente, secondo il testo novellato della norma.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Sussistendo i presupposti processuali, è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Ha introdotto il comma 1 quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

  • art. 1, comma 472, l. n. 205 del 2017

    Ha modificato l’art. 2751-bis n. 2 c.c.; la Corte richiama la versione ratione temporis applicabile al credito azionato dopo il 1 gennaio 2018.

Massime di principio

  • Il privilegio generale sui mobili per i compensi professionali ex art. 2751-bis n. 2 c.c. va riferito, quanto al computo del biennio, alla cessazione del complessivo rapporto professionale e non alla data di apertura della procedura esecutiva o concorsuale.
  • Quando il rapporto tra professionista e cliente sia unitario o sia composto da plurimi incarichi inseriti in un rapporto duraturo, gli ultimi due anni di prestazione sono quelli del rapporto complessivo e il privilegio può estendersi anche ai corrispettivi di attività svolte prima del biennio precedente la cessazione.
  • La censura di violazione di legge non è ammissibile se, in realtà, mira a contestare un accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito sulla natura e sulla collocazione temporale delle prestazioni.
  • Il vizio motivazionale è inammissibile quando viene prospettato secondo parametri non più compatibili con l’art. 360, n. 5, c.p.c. e quando non si confronta con la concreta ratio decidendi della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoMandatoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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