Cassazione Penale, Sentenza n. 36421/2025 del 07/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
De Meo ha impugnato il rigetto della richiesta di riesame avverso l'ordinanza che aveva disposto la custodia cautelare in carcere per reati di usura ed estorsione aggravata. Il ricorso articolava tre motivi: (1) omissione dell'interrogatorio preventivo di garanzia e conseguente nullità/violazione del procedimento; (2) mancata concretezza e attualità delle esigenze cautelari, data la distanza temporale di un anno e mezzo dall'ultimo contatto con la persona offesa e il completamento dell'attività investigativa; (3) carenza di motivazione nella valutazione della credibilità della persona offesa, con richieste di sindacare le omissioni e le incongruenze nel racconto del denunciante.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e genericità, ritenendo che i motivi riproducessero doglianze già affrontate e adeguatamente motivate dal Tribunale. Sul primo punto la Corte ha osservato che per fatti aggravati dall'art. 416-bis l'interrogatorio preventivo non è sempre obbligatorio se sussiste l'esigenza cautelare di cui all'art. 274, lett. c), come accertato dal Tribunale. Sul secondo punto la Corte ha respinto la censura perché la verifica di Cassazione è limitata e il Tribunale aveva dato adeguata motivazione circa la concretezza e l'attualità del pericolo di reiterazione, richiamando la gravità delle minacce, l'apparente appartenenza a strutture malavitose e l'ingente disponibilità di denaro di origine presumibilmente illecita. La Corte ha inoltre censurato l'erronea deduzione di violazione di legge per questioni di mera motivazione e merito. Sul terzo punto ha confermato che la valutazione della credibilità della persona offesa attiene al merito e che l'ordinanza aveva comunque documentato riscontri intercettivi e documentali che suffragano le dichiarazioni. Conseguenze pratiche: ricorso dichiarato inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende; trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario per annotazioni nella cartella del detenuto.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen., lett. b ed e
Definisce i limiti e le modalità di deduzione dei motivi in Cassazione: lett. b per la violazione di legge sostanziale; lett. e per i vizi di motivazione. La Corte ricorda che non è possibile usare la deduzione di violazione di legge per sindacare valutazioni di merito e che le critiche alla motivazione devono riferirsi a assenza, contraddittorietà o manifesta illogicità.
art. 291, comma 1-quater e art. 407, comma 2, n. 3 cod. proc. pen.
Norme relative all'interrogatorio preventivo di garanzia; la Corte osserva che in ipotesi di gravi reati associativi aggravati (art. 416-bis) l'interrogatorio preliminare non è sempre prescrittivo quando sussistono esigenze cautelari di cui all'art. 274 c).
art. 274 cod. proc. pen., lett. a e c
Elenca le esigenze cautelari (in particolare la tutela dell'accertamento della verità probatoria e il pericolo di reiterazione). La Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia adeguatamente motivato la sussistenza dell'esigenza di cui alla lett. c) (pericolo di reiterazione) per i fatti contestati.
art. 416-bis cod. pen.
Riferimento all'aggravante per delitti connessi a organizzazioni mafiose; la sua rilevanza influisce sulla valutazione delle esigenze cautelari e sull'esclusione dell'obbligo dell'interrogatorio preventivo in presenza di esigenze cautelari rilevanti.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese per il ricorso inammissibile. La Corte ha applicato tale disposizione condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
art. 94 disp. att. cod. proc. pen.
Norma sulla annotazione in cartella personale del detenuto; la Corte ha disposto l'invio della sentenza al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti previsti.
Massime di principio
- In Cassazione non è consentito il sindacato di merito: le critiche che consistono nella diversa valutazione degli elementi di fatto o della credibilità delle fonti sono, di regola, inammissibili se non si evidenziano vizi della motivazione quali mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità.
- L'assenza dell'interrogatorio di garanzia non determina automaticamente la nullità se ricorrono cause che escludono l'obbligo di tale atto, ad es. quando sussistono esigenze cautelari particolarmente gravi (come il pericolo di reiterazione per reati in contesto associativo di tipo mafioso).
- La distanza temporale tra gli ultimi fatti contestati e l'applicazione della misura cautelare non è, di per sé, sufficiente a escludere l'attualità delle esigenze cautelari, specie se sussistono elementi che indicano pericolo permanente di reiterazione (appartenenza a organizzazioni criminali, ingenti proventi illeciti, gravità delle condotte).
- Le censure generiche o ripetitive già esaminate nel provvedimento impugnato sono ostative all'ammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza; il ricorso deve indicare in modo preciso e circostanziato il vizio di legittimità che si assume sussistere.
- In caso di ricorso inammissibile la Corte può irrogare condanne per le spese e ammende ove ravvisi responsabilità nella proposizione dell'atto, con conseguenze pratiche per il ricorrente.
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